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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06483/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Catania per il reato di tentato furto pluriaggravato.

A motivi di ricorso lamenta: 1) manifesta illogicità e carenza della motivazione; 2) violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è incentrato su doglianze palesemente versate in fatto.

In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

La censura riferita al diniego dell'attenuante invocata è parimenti inammissibile.

La Corte di merito ha espresso sul punto congrua motivazione, mettendo in rilievo, con ragionamento corretto in punto di diritto, che, l'azione predatoria, pur in mancanza dello spossessamento, ha cagionato danni rilevanti all'Enel (recisione di circa ottanta metri di cavi di rame con danneggiamento del muro su cui era saldamente installato).

Si tratta di motivazione conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Udl. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 - 01:"L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregidizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa").

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]2D,saria B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Catania per il reato di tentato furto pluriaggravato. A motivi di ricorso lamenta: 1) manifesta illogicità e carenza della motivazione; 2) violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è incentrato su doglianze palesemente versate in fatto. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). La censura riferita al diniego dell'attenuante invocata è parimenti inammissibile. La Corte di merito ha espresso sul punto congrua motivazione, mettendo in rilievo, con ragionamento corretto in punto di diritto, che, l'azione predatoria, pur in mancanza dello spossessamento, ha cagionato danni rilevanti all'Enel (recisione di circa ottanta metri di cavi di rame con danneggiamento del muro su cui era saldamente installato). Si tratta di motivazione conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Udl. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 - 01:"L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregidizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]2D,saria B
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