CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 05650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.857/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti -ricorrente incidentale - R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2815/2021depositata in data 1/10/2021 . R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 7/11/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. - premesso di avere stipulato nel 1999 un contratto di mutuo con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che quest’ultima promuoveva azione esecutiva nei suoi confronti avanti al Tribunale di Roma (esecuzione iscritta al n. 681/06); che nei successivi atti esecutivi [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarava di avere ceduto il 29.12.2006 il proprio credito a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, di cui veniva dato avviso sulla Gazzetta ufficiale del 3.2.2007; che tale contratto tuttavia non era stato depositato nella procedura esecutiva n. 681 del 2006; che l’immobiledi sua proprietà e adibito a hotel era stato oggetto di rilascio tramite la forza pubblica, e che lo stesso era stato venduto nel corso della procedura esecutiva a un prezzo incongruo; che pertanto essa attrice aveva subito gravi danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.; che in particolare dell’atto di cessione non vi era prova della materiale esistenza; che lo stesso sarebbe comunque nullo, perché non vi erano i presupposti di cui alla legge n. 130 del 30/04/1999 per l’attività di cartolarizzazione, ossia l’oggetto sociale dedicato (art. 3) e l’iscrizione all’elenco speciale di Banca d’Italia (art. 2 comma 6); che neppure vi era specifico riferimento alla cessione in blocco nel registro delle imprese (artt. 1 e 4) - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni, che quantificava inoltre ventisette milioni di euro ( € 27.540.910,00 ) anche a titolo di danni non patrimoniali, stante la responsabilità ex artt. 2059 c.c., 185 e 629 c.p. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo respingersi tutte le domande avanzate nei propri confronti. [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace. R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tra i quali i crediti vantati originariamente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., spiegava intervento adesivo rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite la propria mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice volte a sentir accertare e dichiarare la invalidità o la inoperatività o la inefficacia dell’operazione di cartolarizzazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]. spiegava intervento adesivo anche [OSCURATO:SOCIETA]., sempre al fine di far dichiarare inammissibili o rigettare le domande dell’attrice volte a contestare la bontà dell’acquisto dei suddetti crediti. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8523 del 25/09/2019, respingeva le domande di parte [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannava al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta e di parti intervenute. Avverso la sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]., dolendosi, con un primo motivo, dell’errata interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. in combinato disposto con l’articolo 185 c.p. e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 629 c.p.; con un secondo motivodell’errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 e deduceva la nullità assoluta e non sanabile del contratto di cartolarizzazione del 29/12/2006; con un terzo motivo, della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. anche in relazione all’art. 96 c.p.c.; con un quarto motivo, della violazione e falsa interpretazione dell’art. 58 d.lgs. 385 del 1993, comma 2, e art. 4 legge n. 130 del 1999; con un quinto motivo, della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; con un sesto motivo, R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle dell’infondatezza della condanna comminatale ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese di giudizio. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] srl, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attraverso la propria mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello. [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace. Alla prima udienza tenutasi il 15/09/2020 le parti davano atto della pendenza di trattative e chiedevano termine. Alla successiva udienza del 26/01/2020 la Corte d’appello invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni. Le parti chiedevano comunque fissarsi successiva udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte d’appello rinviava per tale incombente al 25/05/2021. [OSCURATO:SOCIETA]. depositava in data 24/05/2021 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a spese compensate; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositava in pari data dichiarazione di accettazione della rinuncia. La Corte d’appello di Milano , con sentenza n. 2815 del 1/10/2021, così provvedeva: «dichiara l’estinzione per rinuncia agli atti del giudizio del processo introdotto con atto di citazione in appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel quale sono adesivamente intervenuti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 8523/2019 in data 25/09/2019, della quale per l’effetto dichiara il passaggio in giudicato. R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. Valle - Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.». Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con proprio controricorso, contenente ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione sono rimast i intimata. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso unico è così rubricato: «Nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. in relazione all’ art. 112 c.p.c.: mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riguardo alla domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].» La ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha proceduto all’esame della domanda, o del capo di domanda, relativo a [OSCURATO:SOCIETA]. e svolge un complesso ragionamento relativo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata inserita nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. (nelle sua versione anteriore al d.lgs. n. 141 del 2010) solo in data 29/11/2007 e quindi quasi un anno dopo la sottoscrizione del contratto di cartolarizzazione di crediti sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da tanto deriva la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per avere mancato ai suoi doveri di verifica e monitoraggio della rispondenza dell’operazione di cartolarizzazione contestata, operata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla normativa vigente, con particolare riferimento all’esecuzione immobiliare R.G.E. 681/2006 del Tribunale di Roma a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., incardinata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella quale poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è surrogata al creditore procedente a seguito dell’illegittima cessione in blocco di crediti. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., nel suo unico motivo, difetta di qualsivoglia specificazione in ordine alla domanda proposta in primo grado nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., essendovi nel ricorso introduttivo di questa fase di legittimità solo un generico, e comunque del tutto privo di specificità , riferimento alla responsabilità solidale, in una con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora in liquidazione, dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , quale servicer della complessiva operazione di cessione dei crediti insoluti. Invero soltanto nella memoria difensiva depositata per l’adunanza camerale la posizione di [OSCURATO:SOCIETA], ora doNext S.p.a., appare delineata con maggiore chiarezza. Lasentenza della Corte d’appello di Milano , inoltre , non risulta impugnata laddove essa dichiara l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva sancito il rigetto della domanda anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato notificato anche alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, tuttavia in esso non vi è alcuna prospettazione di censure avverso la sentenza della Corte territoriale e nei confronti di detta società, come pure ammesso nella memoria difensiva della società ricorrente. R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ordine alle spese del presente giudizio di legittimità nulla si deve, pertanto, statuire nei confronti di dette part i [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha contestualmente rinunciato al proprio ricorso incidentale, cosicché, ai sensi dell’art.390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimitàtra le dette parti processuali, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che , come risulta dalla sentenza impugnata, alla pag. 6, nelle fasi di merito aveva svolto intervento adesivo dipendente alla posizione processuale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ai sensi dell’art. 105 , c omma secondo, c.p.c., e nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda nel ricorso e tantomeno sono state proposte da parte della stessa critiche alla sentenza della Corte territoriale , le spese di questa fase di legittimità possono essere dichiarate compensate, in considerazione di quanto appena evidenziato. Deve, nondimeno , in quanto vi è una statuizione di inammissibilità dell’impugnazione, avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA]., attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002. P.Q.M. La Corte dichiara e stinto il giudizio tra la ricorrente principale e [OSCURATO:SOCIETA]., con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; compensa le spese del presente giudizio di legittimitànei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. R.g. n. 857 del 2022; Ad.7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p