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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 agosto 1971

Cassazione n. 41552/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1971 avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte di Cassazione. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. POTENZA Roberto, a mezzo del suo difensore, propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza pronunciata in data 18 ottobre 2021 dalla Corte di Cassazione; con la citata decisione la sesta sezione penale ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale, in data 29 aprile 2021, la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta, avanzata dal Procuratore Generale, di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa in data 24 novembre 2011 dal Tribunale di Monaco di Baviera con la quale POTENZA Roberto è stato condannato all'ergastolo per il reato di omicidio volontario.

2. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata si fonda su un errore di fatto.

Il POTENZA lamenta l'omessa considerazione, da parte della Corte, dei motivi nuovi depositati in data 29 settembre 2021 aventi ad oggetto l'asserita mancata informazione del ricorrente in ordine alle conseguenze del suo trasferimento in Italia sul regime esecutivo della pena inflittagli in Germania.

Con tali motivi nuovi la difesa lamentava che il POTENZA non era stato correttamente informato che il suo trasferimento in Italia avrebbe determinato l'assoggettamento alla normativa italiana in materia di liberazione condizionale, così compromettendo la posizione penale assunta in Germania.

2.1. Tale difetto di informazione, desumibile dalla lettura degli atti ed in particolare del verbale di audizione del POTENZA, ha determinato una evidente violazione dei diritti di difesa del ricorrente e si pone in violazione del principio di prevedibilità previsto dall'art. 7 della CEDU e correlato agli artt. 3, 25, 13 e 27 della Costituzione e del principio del legittimo affidamento nei confronti della giustizia, violazione da cui deriva la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di riconoscimento.

2.2. Il principio di prevedibilità, secondo la ricostruzione difensiva, implica la necessità che il soggetto possa prevedere ogni conseguenza della propria condotta antigiuridica così da permettergli di effettuare consapevoli scelte processuali e ciò anche in relazione all'esecuzione del trattamento sanzionatorio.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato, infatti, che il principio di prevedibilità si applica anche in ambito penitenziario ed esecutivo, non afferendo esclusivamente alle norme penali sostanziali (sentenza [OSCURATO:PERSONA] vs Spagna emessa dalla Grande Camera in data 21/10/2013).

2.3. Secondo la difesa, se il POTENZA fosse stato correttamente messo a conoscenza delle conseguenze negative in tema di liberazione anticipata derivanti dalla presentazione di richiesta di trasferimento in Italia, avrebbe «atteso prima di procedere alla richiesta di trasferimento» (vedi pag. 6 del ricorso).

A giudizio del ricorrente, la rilevanza e potenziale decisività del motivo nuovo di cui si è trattato e l'assoluta carenza motivazionale sul punto da parte della Corte di Cassazione, carenza conseguente all'omessa valutazione di scritti difensivi consente quindi il superamento del limite del giudicato dando accesso alla revisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 29 settembre 2021 la difesa del POTENZA, tramite posta elettronica certificata, ha trasmesso alla sesta sezione penale della Corte di cassazione, memoria difensiva con la quale venivano addotti motivi di gravame ulteriori rispetto a quello indicati nel ricorso avanzato in data 13 maggio 2021.

La Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza qui impugnata, rigettando il ricorso del ricorrente, senza neppure menzionare la memoria difensiva ritualmente trasmessa, né valutando in alcun modo il secondo motivo nuovo avente ad oggetto il ritenuto difetto di informazione in ordine alle conseguenze del suo trasferimento in Italia e la conseguente violazione del principio di prevedibilità.

2. La doglianza è fondata in quanto il motivo pretermesso coltivava una questione processuale decisiva che in astratto avrebbe potuto determinare un esito opposto del giudizio, sussiste pertanto il denunciato errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, revocata in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'omesso esame di uno scritto difensivo dà luogo alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile e quando, come nel caso in esame, risulta evidente che la decisione del giudice di legittimità avrebbe potuto esser diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (cfr. Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773).

3. Questo collegio è tenuto, in considerazione della predetta revoca, a deliberare sul ricorso proposto dal POTENZA avverso la sentenza del 29 aprile 2021 con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa in data 24 novembre 2011 dal Tribunale di Monaco di Baviera.

4. Le doglianze addotte con il ricorso in cassazione proposto dal POTENZA in data 13 maggio 2021 sono infondate.

Con tale impugnazione il POTENZA lamentava l'erronea applicazione e violazione degli artt. 730, 735 e 738 cod. proc. pen., dell'art. 10 del D. Ig.vo 38/2016 e degli artt. 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo e contestava la legittimità della trasformazione della pena inflitta dalla autorità giudiziaria tedesca (ergastolo con la possibilità di esser rimesso in libertà condizionale una volta scontata la pena di 15 anni di reclusione) nella pena dell'ergastolo -fine pena mai- previsto dalla legislazione italiana.

4.1. Secondo il ricorrente la decisione è, infatti, priva della doverosa conversione della pena stabilita dall'autorità giudiziaria tedesca in una delle pene temporanee previste per lo stesso fatto della legge italiana con conseguente abnorme aggravio della pena che il POTENZA dovrebbe scontare e violazione dell'art. 735, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che «in nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera».Questo collegio ritiene che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la sentenza emessa dalla Corte territoriale non ha previsto l'applicazione di una pena più grave di quella inflitta in Germania.

La Corte territoriale si è limitata al riconoscimento della pena prevista dalla sentenza emessa dall'autorità giudiziaria tedesca.

La decisione impugnata non ha comportato, infatti, alcuna modifica della durata e della natura della pena inflitta in quanto entrambi gli ordinamenti prevedono una pena perpetua in caso di condanna per il delitto di omicidio aggravato.

Il principio del divieto di attuazioni più gravose trova fondamento negli artt. 735 comma 3 cod. proc. pen. e nell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo del 1983, oltre che nell'art. 10, comma 5, d.

Igs. 161/2010.

Sulla scorta di quanto indicato dalle disposizioni richiamate è evidente che il profilo di maggiore gravità esecutiva della pena afferisce alla durata o alle modalità di esecuzione della pena stessa e si incentra sulla misura o sulle modalità esecutive della pena inflitta.

Nel caso di specie, la pena inflitta corrisponde esattamente a quella che il giudice italiano, all'esito del riconoscimento e del trasferimento ha messo in esecuzione, con la conseguenza che non v'è alcuna violazione del principio di pari gravità e afflittività della sanzione da eseguire in caso di riconoscimento delle sentenze penali straniere.

4.2. È, altresì, infondata la ricostruzione difensiva secondo cui l'ergastolo previsto dalla legislazione tedesca sia di natura diversa da quello previsto in Italia con conseguente necessità di commutare la pena irrogata dall'autorità tedesca nella pena di anni 15 di reclusione; si tratta in entrambi gli ordinamenti di una pena perpetua che prevede meccanismi esecutivi che possono condurre alla liberazione condizionale in caso di avvenuta e comprovata risocializzazione del detenuto (in Germania: espiazione di 15, 20 o 25 anni per avere la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena ed in Italia possibilità di accedere dopo 26 anni alla liberazione anticipata, 15 anni alla semilibertà, 10 anni per usufruite di permessi premi e lavoro all'esterno).

Di conseguenza sia la normativa vigente in Germania che quella vigenti, in Italia prevedono degli istituti che permettono al condannato di non scontare l'intera pena in caso di comprovata risocializzazione conseguente ad un congruo periodo di detenzione.

Non sussisteva, pertanto, la necessità di adeguamento o adattamento della pena perpetua inflitta in Germania che, per sua natura, non è incompatibile con la pena prevista per il delitto di omicidio aggravato nell'ordinamento italiano con conseguente insussistenza della lamentata violazione dei principi convenzionali.4.2. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava, inoltre, la violazione dell'art. 738, comma 1, cod. proc. pen. conseguente alla mancata detrazione della pena espiata in Germania pari a 2.945 giorni dalla quantità di pena complessiva ancora da espiare.

Tale doglianza è manifestamente infondata in quanto la sentenza emessa dalla Corte territoriale indica espressamente che la pena inflitta dall'autorità tedesca ha avuto inizio in data 10 novembre 2017, affermazione da cui deriva, in punto di logica, la necessaria detrazione, in fase esecutiva, della pena già espiata in Germania dal POTENZA.

Di conseguenza va ribadito che l'omessa indicazione nella sentenza emessa dai giudici di appello della concreta durata della pena già scontata in Germania è del tutto irrilevante ai fini della individuazione della pena residua da espiare, quantitativo che si ricava direttamente dagli atti del procedimento.

4.3. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore violazione di legge derivante secondo il ricorrente dall'omessa richiesta all'Autorità tedesca della documentazione concernente la posizione giuridica del POTENZA, documentazione necessaria ad accertare i benefici già acquisiti durante l'esecuzione della pena all'estero.

Tale doglianza, oltre ad esser del tutto generica ed aspecifica non indicando in alcun modo i benefici già maturati dal ricorrente, è stata correttamente confutata dai giudici di appello con percorso motivazionale coerente e privo di manifesta illogicità; in particolare la sentenza impugnata esclude che il POTENZA possa aver acquisito alcun beneficio prima del suo trasferimento in Italia in considerazione dell'avvenuta espiazione di appena quattro anni di carcerazione a fronte dei 15 anni di detenzione previsti dall'ordinamento tedesco per accedere alla sospensione dell'esecuzione della pena residua, così facendo corretto uso dell'univoco indirizzo ermeneutico delineato da questa Corte (Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584 - 01, Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005, Sciabica, Rv. 233383).

Va sottolineato, inoltre, che la Corte territoriale ha riaffermato il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'adattamento della pena inflitta da uno stato estero deve esser eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti durante l'esecuzione all'estero (vedi Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005) ed al contempo correttamente evidenziato che l'eventuale concessione di benefici penitenziari è questione estranea al giudizio di riconoscimento delle sentenze estere, essendo devoluta alla competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza.

La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere, la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero della comunità europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano» (Sez. 1, n. 31012 del 06/06/2012, Paci, Rv. 253292; nello stesso senso: Sez. 1, n. 10724 del 08/11/2012 dep. 2013, Gisana, Rv. 255432; Sez. 1, n. 14357 del 13/02/2013, Fragalà, Rv. 255342; Sez. 1, n. 21373 del 19/04/2013, Porcacchia, Rv. 256084), fermo restando che spetta alla magistratura di sorveglianza, ricorrendo ai mezzi che presiedono all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria e richiedendo la collaborazione dei competenti organi sociali e amministrativi, di acquisire gli elementi di giudizio che siano idonei a rappresentare la partecipazione all'opera di rieducazione, la revisione critica della propria condotta e la volontà di abbandonare gli schemi di vita devianti, valutando il comportamento in istituto, l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli, l'eventuale attività lavorativa svolta, l'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari, e accertando, nello stesso tempo, che durante la detenzione all'estero il condannato non abbia già fruito di misura alternativa con effetto equivalente a quello che consegue, nell'ordinamento italiano, alla liberazione anticipata ed, infine, che la richiesta di applicazione di una tale misura non sia stata già respinta dalla competente autorità straniera.

6. Anche le doglianze addotte con i motivi nuovi di ricorso depositati dalla difesa del ricorrente in data 29 settembre 2021 sono infondate.

6.1. Con il primo motivo aggiuntivo il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 735 comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo ed il vizio di motivazione; secondo la ricostruzione difensiva i giudici di appello, con motivazione apodittica e meramente apparente, hanno affermato che il POTENZA prima del suo trasferimento in Italia non aveva ancora acquisito alcun beneficio nel corso del periodo di detenzione in Germania.

Tale affermazione è ritenuta erronea dalla difesa in quanto il POTENZA, al momento del suo trasferimento in Italia, era, invece, portatore del diritto soggettivo previsto dalla legge tedesca in virtù del quale il detenuto può chiedere la liberazione anticipata della pena dopo aver scontato 15 anni di pena (a fronte dei 26 anni previsti dalla legislazione nazionale), diritto la cui negazione si pone in contrasto con il principio previsto dall'art. 11 della Convenzione di Strasburgo che impedisce il trasferimento in altro paese laddove ne possa derivare un aggravamento della posizione penale del detenuto.

6.2. Detta doglianza è infondata in quanto la Corte, investita della richiesta di riconoscimento, ha correttamente adempiuto all'obbligo di accertare se la durata e la natura delle prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria straniera fossero compatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento nazionale per il medesimo reato, salva una possibilità di adattamento laddove lo stesso non comporti l'aggravamento della durata o del contenuto degli obblighi imposti dalla sentenza di cui si chiede il riconoscimento e la conseguente violazione dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo.

In ogni caso la sentenza impugnata ha fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla Corte di legittimità secondo cui i benefici penitenziari idonei ad incidere sulla effettiva durata dell'ergastolo diventano intangibili solo qualora il detenuto li abbia già acquisiti nel periodo di esecuzione della pena nello Stato estero (vedi in proposito Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584 - 01, Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005, Sciabica, Rv. 233383, Sez. 1, n. 30607 del 15/04/2014, Velcu, Rv. 261494 - 01: «La sentenza di condanna emessa da uno Stato straniero e riconosciuta in Italia non può essere eseguita nel territorio nazionale qualora il condannato, dopo aver fatto rientro nello Stato di provenienza, ivi abbia espiato la pena eseguibile in Italia fino ad essere ammesso alla liberazione condizionale»).

La Corte territoriale ha correttamente affermato che il POTENZA non aveva maturato, al momento del riconoscimento, i requisiti per accedere alla sospensione della pena non avendo ancora scontato almeno 15 anni di reclusione al momento del suo trasferimento in Italia, periodo minimo richiesto dall'autorità tedesca per l'amissione al beneficio.

Da quanto sopra esposto, risulta corretta in diritto e puntualmente logicamente motivata la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto eseguibile la pena dell'ergastolo, comminata dal giudice tedesco, poiché l'istituto previsto in detto ordinamento, che consente la sospensione della pena dell'ergastolo dopo l'espiazione di quindici anni di pena detentiva, non ha carattere automatico in quanto subordinato a una specifica decisione giudiziaria sulla pericolosità sociale, ed essendo il condannato stato trasferito in Italia prima del decorso dell'indicato termine ostativo.

6.2. Con il secondo motivo aggiuntivo, il POTENZA lamentava la violazione dell'art. 735 comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo.

La difesa ha affermato che la documentazione allegata ai motivi di ricorso dimostra che il POTENZA non è stato correttamente informato che il suo trasferimento in Italia avrebbe determinato l'assoggettamento alla normativa italiana in materia di liberazione anticipata o condizionale, così compromettendo la posizione penale assunta in Germania.

Tale difetto di informazione ha determinato la violazione dei diritti di difesa del ricorrente e la conseguente nullità assoluta ed insanabile della sentenza emessa dalla Corte territoriale.

Anche detto motivo è infondato.

Proprio la lettura degli atti permette di accertare che il POTENZA è stato correttamente reso edotto che la dichiarazione di consenso al trasferimento in Italia era subordinata alla piena consapevolezza delle sue conseguenze giuridiche, il POTENZA è stato espressamente avvisato che la durata effettiva dell'esecuzione della pena inflittagli in Germania sarebbe stata «disciplinata dal diritto dello stato estero» (cfr. pagina 2 del verbale dell'audizione del condannato svoltasi in data 9 agosto 2017 innanzi al Giudice della Pretura di Straubing) e, quindi, dall'ordinamento italiano.

La Corte di appello ha, quindi, correttamente disposto il riconoscimento della sentenza di condanna emessa dall'Autorità tedesca in quanto era ben noto al condannato, il quale ne aveva specificamente preso atto in data anteriore alla consegna allo Stato italiano, che il trasferimento in Italia implicava l'applicazione della normativa italiana in tema di esecuzione della pena e di concessione dei benefici penitenziari.

7. La sentenza emessa dalla Corte territoriale, priva di violazioni di legge e di vizi di motivazione, è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

7. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 39551/2021 del 18/10/2021 della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1971 avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte di Cassazione. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. POTENZA Roberto, a mezzo del suo difensore, propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza pronunciata in data 18 ottobre 2021 dalla Corte di Cassazione; con la citata decisione la sesta sezione penale ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale, in data 29 aprile 2021, la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta, avanzata dal Procuratore Generale, di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa in data 24 novembre 2011 dal Tribunale di Monaco di Baviera con la quale POTENZA Roberto è stato condannato all'ergastolo per il reato di omicidio volontario. 2. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata si fonda su un errore di fatto. Il POTENZA lamenta l'omessa considerazione, da parte della Corte, dei motivi nuovi depositati in data 29 settembre 2021 aventi ad oggetto l'asserita mancata informazione del ricorrente in ordine alle conseguenze del suo trasferimento in Italia sul regime esecutivo della pena inflittagli in Germania. Con tali motivi nuovi la difesa lamentava che il POTENZA non era stato correttamente informato che il suo trasferimento in Italia avrebbe determinato l'assoggettamento alla normativa italiana in materia di liberazione condizionale, così compromettendo la posizione penale assunta in Germania. 2.1. Tale difetto di informazione, desumibile dalla lettura degli atti ed in particolare del verbale di audizione del POTENZA, ha determinato una evidente violazione dei diritti di difesa del ricorrente e si pone in violazione del principio di prevedibilità previsto dall'art. 7 della CEDU e correlato agli artt. 3, 25, 13 e 27 della Costituzione e del principio del legittimo affidamento nei confronti della giustizia, violazione da cui deriva la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di riconoscimento. 2.2. Il principio di prevedibilità, secondo la ricostruzione difensiva, implica la necessità che il soggetto possa prevedere ogni conseguenza della propria condotta antigiuridica così da permettergli di effettuare consapevoli scelte processuali e ciò anche in relazione all'esecuzione del trattamento sanzionatorio. La giurisprudenza comunitaria ha affermato, infatti, che il principio di prevedibilità si applica anche in ambito penitenziario ed esecutivo, non afferendo esclusivamente alle norme penali sostanziali (sentenza [OSCURATO:PERSONA] vs Spagna emessa dalla Grande Camera in data 21/10/2013). 2.3. Secondo la difesa, se il POTENZA fosse stato correttamente messo a conoscenza delle conseguenze negative in tema di liberazione anticipata derivanti dalla presentazione di richiesta di trasferimento in Italia, avrebbe «atteso prima di procedere alla richiesta di trasferimento» (vedi pag. 6 del ricorso). A giudizio del ricorrente, la rilevanza e potenziale decisività del motivo nuovo di cui si è trattato e l'assoluta carenza motivazionale sul punto da parte della Corte di Cassazione, carenza conseguente all'omessa valutazione di scritti difensivi consente quindi il superamento del limite del giudicato dando accesso alla revisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 29 settembre 2021 la difesa del POTENZA, tramite posta elettronica certificata, ha trasmesso alla sesta sezione penale della Corte di cassazione, memoria difensiva con la quale venivano addotti motivi di gravame ulteriori rispetto a quello indicati nel ricorso avanzato in data 13 maggio 2021. La Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza qui impugnata, rigettando il ricorso del ricorrente, senza neppure menzionare la memoria difensiva ritualmente trasmessa, né valutando in alcun modo il secondo motivo nuovo avente ad oggetto il ritenuto difetto di informazione in ordine alle conseguenze del suo trasferimento in Italia e la conseguente violazione del principio di prevedibilità. 2. La doglianza è fondata in quanto il motivo pretermesso coltivava una questione processuale decisiva che in astratto avrebbe potuto determinare un esito opposto del giudizio, sussiste pertanto il denunciato errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, revocata in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'omesso esame di uno scritto difensivo dà luogo alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile e quando, come nel caso in esame, risulta evidente che la decisione del giudice di legittimità avrebbe potuto esser diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773). 3. Questo collegio è tenuto, in considerazione della predetta revoca, a deliberare sul ricorso proposto dal POTENZA avverso la sentenza del 29 aprile 2021 con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa in data 24 novembre 2011 dal Tribunale di Monaco di Baviera. 4. Le doglianze addotte con il ricorso in cassazione proposto dal POTENZA in data 13 maggio 2021 sono infondate. Con tale impugnazione il POTENZA lamentava l'erronea applicazione e violazione degli artt. 730, 735 e 738 cod. proc. pen., dell'art. 10 del D. Ig.vo 38/2016 e degli artt. 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo e contestava la legittimità della trasformazione della pena inflitta dalla autorità giudiziaria tedesca (ergastolo con la possibilità di esser rimesso in libertà condizionale una volta scontata la pena di 15 anni di reclusione) nella pena dell'ergastolo -fine pena mai- previsto dalla legislazione italiana. 4.1. Secondo il ricorrente la decisione è, infatti, priva della doverosa conversione della pena stabilita dall'autorità giudiziaria tedesca in una delle pene temporanee previste per lo stesso fatto della legge italiana con conseguente abnorme aggravio della pena che il POTENZA dovrebbe scontare e violazione dell'art. 735, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che «in nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera».Questo collegio ritiene che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la sentenza emessa dalla Corte territoriale non ha previsto l'applicazione di una pena più grave di quella inflitta in Germania. La Corte territoriale si è limitata al riconoscimento della pena prevista dalla sentenza emessa dall'autorità giudiziaria tedesca. La decisione impugnata non ha comportato, infatti, alcuna modifica della durata e della natura della pena inflitta in quanto entrambi gli ordinamenti prevedono una pena perpetua in caso di condanna per il delitto di omicidio aggravato. Il principio del divieto di attuazioni più gravose trova fondamento negli artt. 735 comma 3 cod. proc. pen. e nell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo del 1983, oltre che nell'art. 10, comma 5, d. Igs. 161/2010. Sulla scorta di quanto indicato dalle disposizioni richiamate è evidente che il profilo di maggiore gravità esecutiva della pena afferisce alla durata o alle modalità di esecuzione della pena stessa e si incentra sulla misura o sulle modalità esecutive della pena inflitta. Nel caso di specie, la pena inflitta corrisponde esattamente a quella che il giudice italiano, all'esito del riconoscimento e del trasferimento ha messo in esecuzione, con la conseguenza che non v'è alcuna violazione del principio di pari gravità e afflittività della sanzione da eseguire in caso di riconoscimento delle sentenze penali straniere. 4.2. È, altresì, infondata la ricostruzione difensiva secondo cui l'ergastolo previsto dalla legislazione tedesca sia di natura diversa da quello previsto in Italia con conseguente necessità di commutare la pena irrogata dall'autorità tedesca nella pena di anni 15 di reclusione; si tratta in entrambi gli ordinamenti di una pena perpetua che prevede meccanismi esecutivi che possono condurre alla liberazione condizionale in caso di avvenuta e comprovata risocializzazione del detenuto (in Germania: espiazione di 15, 20 o 25 anni per avere la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena ed in Italia possibilità di accedere dopo 26 anni alla liberazione anticipata, 15 anni alla semilibertà, 10 anni per usufruite di permessi premi e lavoro all'esterno). Di conseguenza sia la normativa vigente in Germania che quella vigenti, in Italia prevedono degli istituti che permettono al condannato di non scontare l'intera pena in caso di comprovata risocializzazione conseguente ad un congruo periodo di detenzione. Non sussisteva, pertanto, la necessità di adeguamento o adattamento della pena perpetua inflitta in Germania che, per sua natura, non è incompatibile con la pena prevista per il delitto di omicidio aggravato nell'ordinamento italiano con conseguente insussistenza della lamentata violazione dei principi convenzionali.4.2. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava, inoltre, la violazione dell'art. 738, comma 1, cod. proc. pen. conseguente alla mancata detrazione della pena espiata in Germania pari a 2.945 giorni dalla quantità di pena complessiva ancora da espiare. Tale doglianza è manifestamente infondata in quanto la sentenza emessa dalla Corte territoriale indica espressamente che la pena inflitta dall'autorità tedesca ha avuto inizio in data 10 novembre 2017, affermazione da cui deriva, in punto di logica, la necessaria detrazione, in fase esecutiva, della pena già espiata in Germania dal POTENZA. Di conseguenza va ribadito che l'omessa indicazione nella sentenza emessa dai giudici di appello della concreta durata della pena già scontata in Germania è del tutto irrilevante ai fini della individuazione della pena residua da espiare, quantitativo che si ricava direttamente dagli atti del procedimento. 4.3. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore violazione di legge derivante secondo il ricorrente dall'omessa richiesta all'Autorità tedesca della documentazione concernente la posizione giuridica del POTENZA, documentazione necessaria ad accertare i benefici già acquisiti durante l'esecuzione della pena all'estero. Tale doglianza, oltre ad esser del tutto generica ed aspecifica non indicando in alcun modo i benefici già maturati dal ricorrente, è stata correttamente confutata dai giudici di appello con percorso motivazionale coerente e privo di manifesta illogicità; in particolare la sentenza impugnata esclude che il POTENZA possa aver acquisito alcun beneficio prima del suo trasferimento in Italia in considerazione dell'avvenuta espiazione di appena quattro anni di carcerazione a fronte dei 15 anni di detenzione previsti dall'ordinamento tedesco per accedere alla sospensione dell'esecuzione della pena residua, così facendo corretto uso dell'univoco indirizzo ermeneutico delineato da questa Corte (Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584 - 01, Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005, Sciabica, Rv. 233383). Va sottolineato, inoltre, che la Corte territoriale ha riaffermato il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'adattamento della pena inflitta da uno stato estero deve esser eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti durante l'esecuzione all'estero (vedi Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005) ed al contempo correttamente evidenziato che l'eventuale concessione di benefici penitenziari è questione estranea al giudizio di riconoscimento delle sentenze estere, essendo devoluta alla competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere, la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero della comunità europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano» (Sez. 1, n. 31012 del 06/06/2012, Paci, Rv. 253292; nello stesso senso: Sez. 1, n. 10724 del 08/11/2012 dep. 2013, Gisana, Rv. 255432; Sez. 1, n. 14357 del 13/02/2013, Fragalà, Rv. 255342; Sez. 1, n. 21373 del 19/04/2013, Porcacchia, Rv. 256084), fermo restando che spetta alla magistratura di sorveglianza, ricorrendo ai mezzi che presiedono all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria e richiedendo la collaborazione dei competenti organi sociali e amministrativi, di acquisire gli elementi di giudizio che siano idonei a rappresentare la partecipazione all'opera di rieducazione, la revisione critica della propria condotta e la volontà di abbandonare gli schemi di vita devianti, valutando il comportamento in istituto, l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli, l'eventuale attività lavorativa svolta, l'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari, e accertando, nello stesso tempo, che durante la detenzione all'estero il condannato non abbia già fruito di misura alternativa con effetto equivalente a quello che consegue, nell'ordinamento italiano, alla liberazione anticipata ed, infine, che la richiesta di applicazione di una tale misura non sia stata già respinta dalla competente autorità straniera. 6. Anche le doglianze addotte con i motivi nuovi di ricorso depositati dalla difesa del ricorrente in data 29 settembre 2021 sono infondate. 6.1. Con il primo motivo aggiuntivo il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 735 comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo ed il vizio di motivazione; secondo la ricostruzione difensiva i giudici di appello, con motivazione apodittica e meramente apparente, hanno affermato che il POTENZA prima del suo trasferimento in Italia non aveva ancora acquisito alcun beneficio nel corso del periodo di detenzione in Germania. Tale affermazione è ritenuta erronea dalla difesa in quanto il POTENZA, al momento del suo trasferimento in Italia, era, invece, portatore del diritto soggettivo previsto dalla legge tedesca in virtù del quale il detenuto può chiedere la liberazione anticipata della pena dopo aver scontato 15 anni di pena (a fronte dei 26 anni previsti dalla legislazione nazionale), diritto la cui negazione si pone in contrasto con il principio previsto dall'art. 11 della Convenzione di Strasburgo che impedisce il trasferimento in altro paese laddove ne possa derivare un aggravamento della posizione penale del detenuto. 6.2. Detta doglianza è infondata in quanto la Corte, investita della richiesta di riconoscimento, ha correttamente adempiuto all'obbligo di accertare se la durata e la natura delle prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria straniera fossero compatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento nazionale per il medesimo reato, salva una possibilità di adattamento laddove lo stesso non comporti l'aggravamento della durata o del contenuto degli obblighi imposti dalla sentenza di cui si chiede il riconoscimento e la conseguente violazione dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo. In ogni caso la sentenza impugnata ha fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla Corte di legittimità secondo cui i benefici penitenziari idonei ad incidere sulla effettiva durata dell'ergastolo diventano intangibili solo qualora il detenuto li abbia già acquisiti nel periodo di esecuzione della pena nello Stato estero (vedi in proposito Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584 - 01, Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005, Sciabica, Rv. 233383, Sez. 1, n. 30607 del 15/04/2014, Velcu, Rv. 261494 - 01: «La sentenza di condanna emessa da uno Stato straniero e riconosciuta in Italia non può essere eseguita nel territorio nazionale qualora il condannato, dopo aver fatto rientro nello Stato di provenienza, ivi abbia espiato la pena eseguibile in Italia fino ad essere ammesso alla liberazione condizionale»). La Corte territoriale ha correttamente affermato che il POTENZA non aveva maturato, al momento del riconoscimento, i requisiti per accedere alla sospensione della pena non avendo ancora scontato almeno 15 anni di reclusione al momento del suo trasferimento in Italia, periodo minimo richiesto dall'autorità tedesca per l'amissione al beneficio. Da quanto sopra esposto, risulta corretta in diritto e puntualmente logicamente motivata la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto eseguibile la pena dell'ergastolo, comminata dal giudice tedesco, poiché l'istituto previsto in detto ordinamento, che consente la sospensione della pena dell'ergastolo dopo l'espiazione di quindici anni di pena detentiva, non ha carattere automatico in quanto subordinato a una specifica decisione giudiziaria sulla pericolosità sociale, ed essendo il condannato stato trasferito in Italia prima del decorso dell'indicato termine ostativo. 6.2. Con il secondo motivo aggiuntivo, il POTENZA lamentava la violazione dell'art. 735 comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo. La difesa ha affermato che la documentazione allegata ai motivi di ricorso dimostra che il POTENZA non è stato correttamente informato che il suo trasferimento in Italia avrebbe determinato l'assoggettamento alla normativa italiana in materia di liberazione anticipata o condizionale, così compromettendo la posizione penale assunta in Germania. Tale difetto di informazione ha determinato la violazione dei diritti di difesa del ricorrente e la conseguente nullità assoluta ed insanabile della sentenza emessa dalla Corte territoriale. Anche detto motivo è infondato. Proprio la lettura degli atti permette di accertare che il POTENZA è stato correttamente reso edotto che la dichiarazione di consenso al trasferimento in Italia era subordinata alla piena consapevolezza delle sue conseguenze giuridiche, il POTENZA è stato espressamente avvisato che la durata effettiva dell'esecuzione della pena inflittagli in Germania sarebbe stata «disciplinata dal diritto dello stato estero» (cfr. pagina 2 del verbale dell'audizione del condannato svoltasi in data 9 agosto 2017 innanzi al Giudice della Pretura di Straubing) e, quindi, dall'ordinamento italiano. La Corte di appello ha, quindi, correttamente disposto il riconoscimento della sentenza di condanna emessa dall'Autorità tedesca in quanto era ben noto al condannato, il quale ne aveva specificamente preso atto in data anteriore alla consegna allo Stato italiano, che il trasferimento in Italia implicava l'applicazione della normativa italiana in tema di esecuzione della pena e di concessione dei benefici penitenziari. 7. La sentenza emessa dalla Corte territoriale, priva di violazioni di legge e di vizi di motivazione, è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 7. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 39551/2021 del 18/10/2021 della Cort
Sentenza Cassazione n. 41552/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris