CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 10 luglio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S. (fatto del 24 maggio 2017). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 99 cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.. 2.2. Violazione degli artt. 601 e 99 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della citazione all'imputato per mancato rispetto del termine a comparire. 2.3. Violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. per omessa declaratoria dell'as- senza dell'imputato. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col primo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricor- rente, poiché il relativo termine massimo di anni cinque, pur tenendo conto del pe- riodo di sospensione intercorso, è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Va disposta, infine, la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Novara, ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada, a cura dell'Ufficio di provenienza. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri- zione. Dispone trasmettersi la presente sentenza al Prefetto di Novara ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada a cura dell'Ufficio di provenienza. Così deciso in Roma il 9 novemb