CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 29813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata ai reati di tratta di persone, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e per i reati fine. In data 25 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Proposto appello dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 7 dicembre 2021 / 7 gennaio 2022 il Tribunale di Potenza, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha ripristinato la massima misura custodiale. Il Tribunale ha osservato che il tempo di applicazione della misura era stato troppo breve per poter essere considerato un elemento idoneo a incidere sul grado di intensità delle esigenze cautelari, mentre la richiesta, presentata dalle difese, di interrogatorio era una scelta processuale irrilevante ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari. Era stato accertato che gli indagati hanno stabili relazioni in Italia, ma altrettanto forti erano sono i contatti con la Moldavia, con conseguente concreto pericolo di fuga. La misura del controllo tramite braccialetto elettronico era insufficiente, in quanto gli indagati avevano già eluso i controlli imposti. 2. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, con unico atto, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione dell'accertamento (a pagina 18) della violazione delle prescrizioni, dato inesistente. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen., per aver il Tribunale ri-valutato i gravi indizi di colpevolezza che il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento impugnato non aveva considerato. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, risultando diversa valutazione della posizione Cristea, alla quale la massima misura era stata sostituita per le medesime ragioni.Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. che consente al giudice della misura di rivedere, nel tempo, il giudizio sull'intensità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura imposta. Con il quinto motivo viene denunciato il difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. I motivi di ricorso, che riguardano la motivazione del giudizio del tribunale in ordine al grado di intensità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, vanno esaminati congiuntamente. Con l'atto di appello del pubblico ministero non era stata posta questione sulla sussistenza del compendio indiziario che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non aveva valutato diversamente da quanto fatto con l'ordinanza genetica della misura cautelare. Il giudizio del Tribunale ha avuto riguardo l'adeguatezza della misura custodiale scelta a fronte del grado di intensità delle esigenze cautelari, giungendo alla conclusione che, procedendosi per reato associativo in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. presume l'adeguatezza della sola custodia in carcere, i dati valorizzati a giustificazione dell'attenuazione della misura - il tempo trascorso dall'inizio della misura e la richiesta di rendere interrogatorio - non erano tali da incidere sull'intensità del pericolo di reiterazione del reato né sul pericolo di fuga. Peraltro, il Tribunale nel compiere la valutazione di cui trattasi non ha adeguatamente considerato l'imposizione del così detto braccialetto elettronico, che costituisce misura che consente il controllo da remoto del soggetto. L'ordinanza, infatti, laddove ha osservato che gli indagati avevano "dimostrato di saper agevolmente eludere i presidi limitativi della loro libertà" ha espresso un giudizio di soggettiva inaffidabilità degli indagati senza indicare alcun dato a riscontro della valutazione compiuta. Ne segue che la motivazione sul punto è solo apparente, essendo caratterizzata da mera apoditticità, e rende non effettiva quella relativa alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, nell'ambito della quale l'imposizione del braccialetto elettronico costituisce importante presidio funzionale ad assicurare la funzione di controllo e quindi la tutela delle esigenze cautelari. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito, ma è tenuto a evitare la carenza motivazionale censurata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi de