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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32355/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. prospetta generiche censure di merito, non consentite in questa sede, a fronte di una sentenza che ha logicamente argomentato in ordine alla coscienza e volontà dell'imputato di contribuire, con il suo comportamento, al fatto estorsivo oggetto di contestazione.

Anche i motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] si limitano a generiche censure in ordine alla sussistenza dei fatti illeciti a lui ascritti, motivatamente argomentati nella sentenza impugnata, nonché alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, legittimamente esclusa dai giudici di merito in ragione della non trascurabile consistenza dei traffici illeciti di stupefacente accertati in sentenza a carico del prevenuto.

Anche sulla determinazione della pena il motivo è manifestamente infondato, a fronte di una pena base determinata nel minimo edittale, come tale non meritevole di approfondita motivazione, nel caso peraltro sussistente.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. prospetta generiche censure di merito, non consentite in questa sede, a fronte di una sentenza che ha logicamente argomentato in ordine alla coscienza e volontà dell'imputato di contribuire, con il suo comportamento, al fatto estorsivo oggetto di contestazione. Anche i motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] si limitano a generiche censure in ordine alla sussistenza dei fatti illeciti a lui ascritti, motivatamente argomentati nella sentenza impugnata, nonché alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, legittimamente esclusa dai giudici di merito in ragione della non trascurabile consistenza dei traffici illeciti di stupefacente accertati in sentenza a carico del prevenuto. Anche sulla determinazione della pena il motivo è manifestamente infondato, a fronte di una pena base determinata nel minimo edittale, come tale non meritevole di approfondita motivazione, nel caso peraltro sussistente. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M