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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1961

Cassazione n. 33748/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta distrattiva commessa in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita in data 31 gennaio 2013.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che sono infondati i motivi di ricorso - con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza del contratto preliminare di compravendita che avrebbe dovuto, in tesi difensiva, giustificare gli accrediti eseguiti dall'imputato in favore della sorella oltre che in ordine al dedotto superamento dei limiti di sindacabilità giurisdizionale delle scelte imprenditoriali- in quanto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni a fini sociali (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 4 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411).

2. [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, deve dichiararsi la prescrizione maturata in data 31 luglio 2025, tenuto conto dell'esclusione della contestata recidiva, operata dalla Corte di appello.

P. Q. M. Annulla sen P.Q.Mdre a OcchriSi ti i Egl 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta distrattiva commessa in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita in data 31 gennaio 2013. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che sono infondati i motivi di ricorso - con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza del contratto preliminare di compravendita che avrebbe dovuto, in tesi difensiva, giustificare gli accrediti eseguiti dall'imputato in favore della sorella oltre che in ordine al dedotto superamento dei limiti di sindacabilità giurisdizionale delle scelte imprenditoriali- in quanto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni a fini sociali (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 4 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). 2. [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, deve dichiararsi la prescrizione maturata in data 31 luglio 2025, tenuto conto dell'esclusione della contestata recidiva, operata dalla Corte di appello. P. Q. M. Annulla sen P.Q.Mdre a OcchriSi ti i Egl 1
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