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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 43369/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara del 4 aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 4 e 7 I.n. 895/67 e 4

I. 110/75. 1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2 II difensore eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 4 e 7 I.n.895/67, visto che il reato da contestare era quella di cui all'art. 4 della legge n.110/75. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.

"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Quanto al secondo motivo di ricorso, poiché il reato sub c), di cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica, è puritt3con la pena congiunta di arresto e di ammenda, si deve ribadire quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro), secondo cui se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; pertanto, poiché il reato più grave era quello di rapina aggravata contestato al capo a), correttamente il giudice ha effettuato un aumento di mesi nove di reclusione ed C 2.100,00 di multa, per cui, essendovi stata una equiparazione diventato quaod poenann, il ricorrente è carente di interesse nell'invocare una diversa qualificazione giuridica 1,29,€(6)

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22/09/2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara del 4 aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 4 e 7 I.n. 895/67 e 4 I. 110/75. 1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2 II difensore eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 4 e 7 I.n.895/67, visto che il reato da contestare era quella di cui all'art. 4 della legge n.110/75. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Quanto al secondo motivo di ricorso, poiché il reato sub c), di cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica, è puritt3con la pena congiunta di arresto e di ammenda, si deve ribadire quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro), secondo cui se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; pertanto, poiché il reato più grave era quello di rapina aggravata contestato al capo a), correttamente il giudice ha effettuato un aumento di mesi nove di reclusione ed C 2.100,00 di multa, per cui, essendovi stata una equiparazione diventato quaod poenann, il ricorrente è carente di interesse nell'invocare una diversa qualificazione giuridica 1,29,€(6) 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/09/2023 Il Consigliere