CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 1984
Cassazione n. 16952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile costituita; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente. Il SEPE è stato chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., in quanto pubblicava sulla propria pagina Facebook un post intitolato "stitichezza, non fai la cacca? [OSCURATO:PERSONA]23-fanno cagare più del [OSCURATO:PERSONA] e del PD# infermieri" così offendendo la reputazione tanto della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Rimini, titolare del dominio www.nurse24.it che di [OSCURATO:PERSONA], gestore del relativo portale costituitosi parte civile nel processo. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bologna, il SEPE ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. cs 2.1. Con il primo motivo il ricorrente chiede che l'azione penale venga dichiarata improcedibile per assenza di querela, in quanto la stessa è stata presentata dall'amministratore delegato della società IZEOS s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce l'erronea e non provata individuazione della persona offesa, individuata nella figura dello Iacuaniello, non presente nel video né nella testata "Nurse24", se non quale autore di qualche sporadico post. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, assenza, carenza e illogicità della motivazione nell'attribuzione di responsabilità per il reato ascritto atteso che il post gli è stato attribuito senza una previa verifica dell'indirizzo IP di provenienza della fase ritenuta diffamatoria essendo stato il post cancellato, e non essendo stato inoltre svolto alcun approfondimento circa la possibilità che la comparsa della persona del Sepe nel video sia stata postata da lui o da altri nella sua pagina personale, in una situazione nella quale, a fronte della mancata prova nelle indagini preliminari, la scelta del rito abbreviato non ha potuto portare elementi a sostegno della tesi in ordine alla possibilità di attribuire l'evento ad esso ricorrente. 2.4. Il ricorrente assume, inoltre, carenza e illogicità della motivazione rispetto alla qualificazione dell'imputazione in mancanza di qualsivoglia accertamento in ordine alla pubblicazione del video del quale egli è protagonista. 2.5. Con il quinto motivo, il Sede déduce infine mancata ed illogica motivazione nella determinazione della pena, atteso che: a) i fatti contestati potrebbero collocarsi nell'alveo di cui all'art. 21 Cost. stante il loro contenuto e agli articoli a propria volta pubblicati dalla parte civile sul portale www.nurse24.it nei suoi confronti; b) ad ogni modo il post è stato pubblicato solo per poche ore raggiungendo un numero limitato di utenti sicché ricorrerebbe la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre ricordare infatti il costante orientamento di questa Corte nel senso che l'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato (Sez. 6, n. 16150 del 26/04/2012 Ud. (dep. 02/05/2012) Rv. 252715 - 01). Invero, il legale rappresentante della società, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, sporgere la querela senza necessità di apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società ex art. 2384 c.c. (Sez. 5, n. 46806 dell'11/07/2005 Rv. 233038 - 01). Assume infatti rilievo, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite (Sez. 2, n. 450402 del 25/09/2019 Rv. 277767 - 01). In tale prospettiva, in fattispecie analoga a quella in esame, è stato chiarito che, in tema di diffamazione, gli amministratori i quali hanno la rappresentanza della società possono anche curare la presentazione di un atto di querela a tutela dell'immagine della società, trattandosi di attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali (Sez. 5, n. 3549 del 09/02/1999 Rv. 212764 - 01). Alla luce dei superiori e consolidati principi giurisprudenziali, il motivo di ricorso è palesemente destituito di fondamento risultando ex actis che [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante della società IZEOS s.r.I., risultando peraltro dallo statuto sociale che colui il quale riveste tale qualità può promuovere e sostenere azioni in giudizio a norme della società, sia essa attrice o convenute, ed in qualunque sede giudiziaria civile, penale e amministrativa. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché la questione dell'individuazione dello Iacuaniello quale persona offesa dal reato non era stata dedotta in appello. 3. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame unitario, sono parimenti inammissibili. Invero, il Sepe pur avendo operato, vagliandone anche i vantaggi, la scelta processuale dell'abbreviato "secco" sin dal giudizio di primo grado, lamenta, poi, che non siano state svolte indagini, una volta cancellato il post pubblicato sulla propria pagina facebook, sull'indirizzo IP di provenienza e, in caso di impossibilità, sul numero telefonico correlato. La doglianza è inammissibile sia perché sin dall'origine il ricorrente non ha condizionato a detti approfondimenti istruttori la scelta del rito sia in quanto nel giudizio di appello neppure ha sollecitato la Corte territoriale a esercitare a tal fine i propri poteri istruttori officiosi ex art. 603, terzo comma, c.p.p. (v., tra le altre, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019 Rv. 278061 - 01). L'inammissibilità del motivo deriva, inoltre, dalla circostanza che, con motivazione "doppia conforme", la quale consente di saldare l'apparato argomentativo delle sentenze di merito, è stata fornita una ragionevole giustificazione - insindacabile pertanto ex art. .606, primo comma, lett. e), 3 c.p.p., vieppiù alla luce dell'impossibilità di sottoporre a questa Corte una differente chiave di lettura delle emergenze processuali ai fini di una ricostruzione alternativa del fatto storico - dell'attribuzione del post al Sepe. Infatti è plausibile, anche senza disporre indagini tecniche, che autore del post denigratorio sia il ricorrente in quanto il post stesso è apparso sulla sua pagina facebook personale accompagnato da un video, dal contenuto peraltro imbarazzante, ritraente il Sepe medesimo. Assolutamente esplorativa appare di qui la prospettata ipotesi che postula peraltro un'inammissibile ricostruzione alternativa in questa sede delle risultanze processuali che potrebbe essere stato un soggetto non identificato a caricare il video, strettamente correlato ai contenuti del post, che ritrae effettivamente il Sepe. 4. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile, in quanto la Corte d'Appello di Bologna ha esaustivamente e congruamente argomentato in ordine all'impossibilità di ricondurre il post (e il video correlato) alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., nonché a quella di qualificare la condotta ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Quanto al primo profilo, premesso che, come noto, in tema di diffamazione rientra nella sfera del giudizio di legittimità la valutazione dell'offensività della frase ritenuta lesiva (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Rv. 233749), nel caso in esame va, necessariamente, contestualizzato il legittimo esercizio del diritto di critica, di cui l'imputato è titolare, alla luce della valutazione circa la continenza delle espressioni utilizzate. Occorre ricordare che il diritto di critica riferito all'ambiente sindacale può risolversi in un giudizio negativo riferito a specifiche vicende, attraverso l'uso di termini anche offensivi, purché non trasmodanti in gratuita ed ingiustificata aggressione (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133). Facendo corretta applicazione dei superiori principi, la Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che non può invocarsi la scrinninante di cui all'art. 21 Cost., stante gli espliciti riferimenti scatologici, accompagnati da frasi inequivoche e dal video che rappresenta il Sepe sul wc intento a defecare, in quanto non può certo ritenersi critica politica o sindacale l'accostamento del dominio internet Nurse.24 ad una sorta di lassativo con la frase "stitichezza, non fai la cacca? [OSCURATO:PERSONA]24-fanno cagare..."). In sostanza, quella del ricorrente non è stata l'esplicitazione di un giudizio negativo rispetto a specifiche vicende essendo trasmodata in un'ingiustificata aggressione. Le modalità particolarmente offensive del contenuto del post e quindi la gravità della condotta, e la circostanza che in poche ore il post sia stato letto da 4 cs ben 56 utenti rendono assolutamente argomentata la decisione impugnata laddove esclude per tali ragioni la particolare tenuità della condotta ai sensi dell'art. 131-bis c.p. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi proposti segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro