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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 agosto 2026

Cassazione n. 24631/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 19165/2024Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 24631/2026Data pubblicazione 13/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 19165/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controARCA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia n. 446/23/2024depositata il 6 febbraio 2024.Visto l’atto depositato il 30 aprile 2026 con il quale la parte ricorrente ha chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, 11/08/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 19165/2024Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 24631/2026Data pubblicazione 13/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 19165/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controARCA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia n. 446/23/2024depositata il 6 febbraio 2024.Visto l’atto depositato il 30 aprile 2026 con il quale la parte ricorrente ha chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, 11/08/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24631/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris