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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 51238/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1169/1985; avverso la sentenza del 21/4/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti hanno definito il giudizio di appello concordando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello con esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, inoltre, il solo [OSCURATO:PERSONA] non rinunciava al motivo concernente il riconoscimento della continuazione.

2. Con i rispettivi ricorsi, gli imputati contestano l'erronea qualificazione giudica del fatto e la ritenuta sussistenza dei reati contestati, oltre che la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore munito di idonea procura, hanno rinunciato al ricorso.

3. Per consolidata giurisprudenza, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. penj ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2020, Rv. 278170).

4. Alla luce di tali considerazioni, deve dichiararsi - con procedura de plano ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deve parimenti dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Mariano stante l'intervenuta rinuncia, con le conseguenti statuizioni in tema di spese e condanna al pagamento della somma di &ire tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 novembre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1169/1985; avverso la sentenza del 21/4/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti hanno definito il giudizio di appello concordando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello con esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, inoltre, il solo [OSCURATO:PERSONA] non rinunciava al motivo concernente il riconoscimento della continuazione. 2. Con i rispettivi ricorsi, gli imputati contestano l'erronea qualificazione giudica del fatto e la ritenuta sussistenza dei reati contestati, oltre che la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore munito di idonea procura, hanno rinunciato al ricorso. 3. Per consolidata giurisprudenza, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. penj ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2020, Rv. 278170). 4. Alla luce di tali considerazioni, deve dichiararsi - con procedura de plano ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deve parimenti dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Mariano stante l'intervenuta rinuncia, con le conseguenti statuizioni in tema di spese e condanna al pagamento della somma di &ire tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2023 Il Consigliere estensore
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