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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 01165/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Maratea (Pz) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 357/20 della Corte di appello di Potenza del 15/10/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro il 21 aprile 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa ma subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per la durata di quattro mesi, in ordine al reato di cui agli artt. 336 e 99, quarto comma, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1, lett. d); la Corte territoriale ha indebitamente dichiarato inammissibile l'appello nonostante l'imputato avesse a sostegno richiamato il contenuto essenziale delle dichiarazioni rese dai principali testimoni, indicando le ragioni fattuali e giuridiche per cui quelle dichiarazioni fossero da considerare inidonee all'affermazione di responsabilità.

Deduce, inoltre, violazione degli stessi articoli di legge in relazione all'art. 336 cod. pen. perché, avendo dedotto che l'espressione verbale ascrittagli non era idonea ad incutere timore nell'incaricato di pubblico servizio, la deduzione avrebbe richiesto una valutazione nel merito dell'eventuale fondatezza e non una dichiarazione di inammissibilità per aspecificità.

Con un terzo motivo di censura deduce violazione degli artt. 605 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invece riconosciuta in favore della coimputata [OSCURATO:PERSONA]Amico.

L'appellante aveva dedotto che a suo carico sussisteva un solo precedente, sia pure per i reati di violenza a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e lesioni (art.582 cod. pen.), come tale insuscettibile di configurare il requisito della serialità secondo l'insegnamento di Sez.

U, n. 13681 del 2016, mentre la Corte di appello ha ritenuto legittimo il diniego, ritenendo il comportamento abituale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Nell'impugnare la sentenza di primo grado, l'imputato appellante ha richiamato a sostegno delle sue ragioni soprattutto le dichiarazioni di due testimoni, nominativamente indicati, uno dei quali costituito dalla stessa persona offesa del delitto di resistenza (il capotreno [OSCURATO:PERSONA]), per sostenere come dalle loro dichiarazioni risultasse quanto meno dubbio che egli avesse rivolto al Condino le espressioni minacciose indicate in contestazione.

L'appellante deduceva, inoltre, che le espressioni minacciose ascrittegli in contestazione non avrebbero avuto l'idoneità di incutere timore nel pubblico ufficiale, poiché pronunciate in stato d'ira ed anzi al cospetto di agenti della [OSCURATO:PERSONA] intervenuti a sedare l'alterco insorto con il capotreno.

Condivisibile o meno che fosse l'interpretazione proposta di tali dichiarazioni, non può, tuttavia, sostenersi - come ha fatto la Corte territoriale - che l'imputato si sia limitato "a censurare solo assertivamente o, tutt'al più, solo vagamente o genericamente, il ragionamento probatorio articolato dal primo giudice omettendo di formulare autentici rilievi critici, dunque di confrontarsi con le ragioni di diritto li elementi di fatto sui cui la pronuncia si fonda ed omettendo, altresì, di coniugare siffatta censura con il materiale processuale acquisito" (pag. 3 sent.).

Corretta è, invece, la notazione del ricorrente che quelle censure avrebbero richiesto una pronuncia in ordine alla loro eventuale fondatezza rispetto alla ipotesi di accusa, laddove è la risposta fornita dai giudici di appello ad essere tacciabile di genericità per mancato confronto con le specifiche allegazioni difensive.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione formatasi sul tema, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è infatti inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (per tutte v.

Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268822).

Si deve, pertanto, osservare come nel caso in esame l'appellante abbia adempiuto a tale onere di concretezza, mentre non altrettanto è a dirsi della pronuncia impugnata che va, pertanto, cassata ed annullata senza rinvio.

3. Resta, invece, assorbito dalla natura della pronuncia il terzo motivo di censura, che presuppone la conferma della responsabilità dell'imputato in ordine all'ipotesi di accusa, oggetto del giudizio di merito che viene demandato alla Corte di appello competente.

P. Q. M. annulla ftworI,5 la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.

Così deciso, il 30 novembre 2021 f Il consigliere nsore Orlar4dì)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Maratea (Pz) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 357/20 della Corte di appello di Potenza del 15/10/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro il 21 aprile 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa ma subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per la durata di quattro mesi, in ordine al reato di cui agli artt. 336 e 99, quarto comma, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1, lett. d); la Corte territoriale ha indebitamente dichiarato inammissibile l'appello nonostante l'imputato avesse a sostegno richiamato il contenuto essenziale delle dichiarazioni rese dai principali testimoni, indicando le ragioni fattuali e giuridiche per cui quelle dichiarazioni fossero da considerare inidonee all'affermazione di responsabilità. Deduce, inoltre, violazione degli stessi articoli di legge in relazione all'art. 336 cod. pen. perché, avendo dedotto che l'espressione verbale ascrittagli non era idonea ad incutere timore nell'incaricato di pubblico servizio, la deduzione avrebbe richiesto una valutazione nel merito dell'eventuale fondatezza e non una dichiarazione di inammissibilità per aspecificità. Con un terzo motivo di censura deduce violazione degli artt. 605 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invece riconosciuta in favore della coimputata [OSCURATO:PERSONA]Amico. L'appellante aveva dedotto che a suo carico sussisteva un solo precedente, sia pure per i reati di violenza a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e lesioni (art.582 cod. pen.), come tale insuscettibile di configurare il requisito della serialità secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 13681 del 2016, mentre la Corte di appello ha ritenuto legittimo il diniego, ritenendo il comportamento abituale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Nell'impugnare la sentenza di primo grado, l'imputato appellante ha richiamato a sostegno delle sue ragioni soprattutto le dichiarazioni di due testimoni, nominativamente indicati, uno dei quali costituito dalla stessa persona offesa del delitto di resistenza (il capotreno [OSCURATO:PERSONA]), per sostenere come dalle loro dichiarazioni risultasse quanto meno dubbio che egli avesse rivolto al Condino le espressioni minacciose indicate in contestazione. L'appellante deduceva, inoltre, che le espressioni minacciose ascrittegli in contestazione non avrebbero avuto l'idoneità di incutere timore nel pubblico ufficiale, poiché pronunciate in stato d'ira ed anzi al cospetto di agenti della [OSCURATO:PERSONA] intervenuti a sedare l'alterco insorto con il capotreno. Condivisibile o meno che fosse l'interpretazione proposta di tali dichiarazioni, non può, tuttavia, sostenersi - come ha fatto la Corte territoriale - che l'imputato si sia limitato "a censurare solo assertivamente o, tutt'al più, solo vagamente o genericamente, il ragionamento probatorio articolato dal primo giudice omettendo di formulare autentici rilievi critici, dunque di confrontarsi con le ragioni di diritto li elementi di fatto sui cui la pronuncia si fonda ed omettendo, altresì, di coniugare siffatta censura con il materiale processuale acquisito" (pag. 3 sent.). Corretta è, invece, la notazione del ricorrente che quelle censure avrebbero richiesto una pronuncia in ordine alla loro eventuale fondatezza rispetto alla ipotesi di accusa, laddove è la risposta fornita dai giudici di appello ad essere tacciabile di genericità per mancato confronto con le specifiche allegazioni difensive. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione formatasi sul tema, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è infatti inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (per tutte v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268822). Si deve, pertanto, osservare come nel caso in esame l'appellante abbia adempiuto a tale onere di concretezza, mentre non altrettanto è a dirsi della pronuncia impugnata che va, pertanto, cassata ed annullata senza rinvio. 3. Resta, invece, assorbito dalla natura della pronuncia il terzo motivo di censura, che presuppone la conferma della responsabilità dell'imputato in ordine all'ipotesi di accusa, oggetto del giudizio di merito che viene demandato alla Corte di appello competente. P. Q. M. annulla ftworI,5 la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio. Così deciso, il 30 novembre 2021 f Il consigliere nsore Orlar4dì)
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