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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36270/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per difetto di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del 15/04/2019 del G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA], assolveva il Carlotta dai reati allo stesso ascritti ai capi a) b) c) e d) perché i fatti non sussistono e rideterminava la pena inflitta per-il reato di cui al capo e) della rubrica.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. gt_

2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 122 cod. proc. pen. per difetto di querela e improcedibilità dell'azione penale per il fatto contestato al Carlotta al capo e) della rubrica; il ricorrente risponde del reato di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9) cod. pen.; a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 36 del 2018 doveva essere verificata la sussistenza della condizione di procedibilità; occorreva tener conto della modifica normativa in questione favorevole all'imputato, con conseguente dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

4. La sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo al fine di verificare la ricorrenza della condizione di procedibilità.

5. Dalla valutazione degli atti emerge l'intervenuta estinzione del reato ascritto e pur tuttavia, tenuto conto della costituzione di parte civile e della presenza di statuizioni civili conseguenti, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, non ricorrendo un vizio della motivazione della sentenza impugnata - che impedirebbe l'annullamento in sede di legittimità in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez.

U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380-01; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01) - è necessario che il giudice di appello proceda alla verifica in tema di procedibilità, che avrebbe dovuto essere effettuata al momento della decisione, essendo evidente che in mancanza di condizione di procedibilità diverse sarebbero le conseguenze, chiaramente più favorevoli per il ricorrente, anche quanto alle statuizioni civili.

6. Ciò premesso, occorre considerare che il motivo inerente all'effettiva ricorrenza della condizione di procedibilità per il reato contestato a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2018, è fondato.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che il motivo proposto in tema di improcedibilità risulti manifestamente infondato, considerato che non verte sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, ma sulla necessaria verifica circa la presenza di condizione di 2 «). procedibilità a seguito di modifica legislativa (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01).

Difatti, il citato decreto, con gli articoli 8 e 10, ha previsto che la truffa sia procedibile a querela, a meno che non ricorra una delle circostanze previste dal secondo comma dell'art. 640 cod. pen. o quella del danno patrimoniale di rilevante gravità (mentre in precedenza era procedibile d'ufficio in presenza di una qualsiasi circostanza aggravante) e che l'appropriazione indebita sia sempre procedibile a querela (mentre in precedenza si procedeva d'ufficio se ricorreva la circostanza del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o una di quelle indicate nell'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.).

L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data dì entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, "se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata" (comma 2).

Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo"(Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01).

Pertanto - si è sostenuto - "è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta.

Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso dì specie - ex officio.

Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v.

Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panízzi, non mass.).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per difetto di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del 15/04/2019 del G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA], assolveva il Carlotta dai reati allo stesso ascritti ai capi a) b) c) e d) perché i fatti non sussistono e rideterminava la pena inflitta per-il reato di cui al capo e) della rubrica. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. gt_ 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 122 cod. proc. pen. per difetto di querela e improcedibilità dell'azione penale per il fatto contestato al Carlotta al capo e) della rubrica; il ricorrente risponde del reato di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9) cod. pen.; a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 36 del 2018 doveva essere verificata la sussistenza della condizione di procedibilità; occorreva tener conto della modifica normativa in questione favorevole all'imputato, con conseguente dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 4. La sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo al fine di verificare la ricorrenza della condizione di procedibilità. 5. Dalla valutazione degli atti emerge l'intervenuta estinzione del reato ascritto e pur tuttavia, tenuto conto della costituzione di parte civile e della presenza di statuizioni civili conseguenti, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, non ricorrendo un vizio della motivazione della sentenza impugnata - che impedirebbe l'annullamento in sede di legittimità in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380-01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01) - è necessario che il giudice di appello proceda alla verifica in tema di procedibilità, che avrebbe dovuto essere effettuata al momento della decisione, essendo evidente che in mancanza di condizione di procedibilità diverse sarebbero le conseguenze, chiaramente più favorevoli per il ricorrente, anche quanto alle statuizioni civili. 6. Ciò premesso, occorre considerare che il motivo inerente all'effettiva ricorrenza della condizione di procedibilità per il reato contestato a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2018, è fondato. Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che il motivo proposto in tema di improcedibilità risulti manifestamente infondato, considerato che non verte sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, ma sulla necessaria verifica circa la presenza di condizione di 2 «). procedibilità a seguito di modifica legislativa (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01). Difatti, il citato decreto, con gli articoli 8 e 10, ha previsto che la truffa sia procedibile a querela, a meno che non ricorra una delle circostanze previste dal secondo comma dell'art. 640 cod. pen. o quella del danno patrimoniale di rilevante gravità (mentre in precedenza era procedibile d'ufficio in presenza di una qualsiasi circostanza aggravante) e che l'appropriazione indebita sia sempre procedibile a querela (mentre in precedenza si procedeva d'ufficio se ricorreva la circostanza del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o una di quelle indicate nell'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.). L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data dì entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, "se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata" (comma 2). Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo"(Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Pertanto - si è sostenuto - "è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso dì specie - ex officio. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panízzi, non mass.). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
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