Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07950/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Viterbo con sentenza 8 luglio 2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FIGLIOLINI Claudio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la presenza di una causa di nullità conseguente alla incompatibilità del giudice estensore ai sensi dell'articolo 34 cod proc pen, risulta inammissibile.

Infatti, l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 12896 del 05/03/2015 - Rv. 262780 - 01); rimedio - quest'ultimo - non azionato nel caso di specie.

3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata riqualificazione dei fatti in termini di estorsione tentata in conseguenza del fatto che la vicenda è avvenuta sotto il diretto monitoraggio delle forze dell'ordine che avrebbe impedito l'effettivo impossessamento del bene, risulta manifestamente infondato.

Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450).

Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999).

Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento.

Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa.

Il legislatore, con la formula adottata ("... costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506).

Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto.

Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell'estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall'agente.

Di conseguenza, la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha correttamente escluso la possibilità di ipotizzare la sussistenza di una fattispecie tentata.

3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione in conseguenza della intervenuta confessione, dello stato di incensuratezza e della giovane età, risulta inammissibile in presenza di adeguata motivazione che evidenzia come la confessione sia intervenuta davanti all'evidenza della prova, l'incensuratezza non possa essere posta a fondamento della concessionaria circostanze attenuanti generiche in conseguenza di una espressa previsione normativa e la giovane età non risultava elemento qualificante fronte della gravità dei fatti.

Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Viterbo con sentenza 8 luglio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FIGLIOLINI Claudio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la presenza di una causa di nullità conseguente alla incompatibilità del giudice estensore ai sensi dell'articolo 34 cod proc pen, risulta inammissibile. Infatti, l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 12896 del 05/03/2015 - Rv. 262780 - 01); rimedio - quest'ultimo - non azionato nel caso di specie. 3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata riqualificazione dei fatti in termini di estorsione tentata in conseguenza del fatto che la vicenda è avvenuta sotto il diretto monitoraggio delle forze dell'ordine che avrebbe impedito l'effettivo impossessamento del bene, risulta manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450). Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento. Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata ("... costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto. Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell'estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall'agente. Di conseguenza, la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha correttamente escluso la possibilità di ipotizzare la sussistenza di una fattispecie tentata. 3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione in conseguenza della intervenuta confessione, dello stato di incensuratezza e della giovane età, risulta inammissibile in presenza di adeguata motivazione che evidenzia come la confessione sia intervenuta davanti all'evidenza della prova, l'incensuratezza non possa essere posta a fondamento della concessionaria circostanze attenuanti generiche in conseguenza di una espressa previsione normativa e la giovane età non risultava elemento qualificante fronte della gravità dei fatti. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 07950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris