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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 31222/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7386-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5983/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 07386 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 7386/2021 Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , notificato il

24.05. 2020, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.

Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione.

Considerato che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 6200 ,00 per ciascuno oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il r'esident ( dott v1auro Mo ci) (•_,(71„,- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7386-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5983/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07386 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 7386/2021 Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , notificato il 24.05. 2020, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte. Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione. Considerato che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 6200 ,00 per ciascuno oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il r'esident ( dott v1auro Mo ci) (•_,(71„,- [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31222/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris