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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 33346/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2025, confermava la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 gennaio 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, del Codice della Strada.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando l'inversione dell'onere probatorio circa la prova della definitività della violazione amministrativa contestata con verbale del 18 settembre 2022.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 8/2016, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200).

Nel caso di specie, come è stato ben evidenziato in sentenza, dalla consultazione delle banche dati CED risultava il precedente verbale di contestazione amministrativa del 18 settembre 2022, mentre dagli approfondimenti investigativi esperiti dalla polizia giudiziaria emergeva che avverso tale contestazione non risultava corrisposta alcuna oblazione né tantomeno proposto ricorso alle competenti Autorità, da ciò discendendo la sua definitività.

La difesa non ha fornito alcun principio di prova dell'impugnazione del verbale del quale contesta la definitività.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non configura alcuna inversione dell'onere probatorio, atteso che l'accusa ha fornito elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2025, confermava la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 gennaio 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, del Codice della Strada. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando l'inversione dell'onere probatorio circa la prova della definitività della violazione amministrativa contestata con verbale del 18 settembre 2022. 2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 8/2016, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200). Nel caso di specie, come è stato ben evidenziato in sentenza, dalla consultazione delle banche dati CED risultava il precedente verbale di contestazione amministrativa del 18 settembre 2022, mentre dagli approfondimenti investigativi esperiti dalla polizia giudiziaria emergeva che avverso tale contestazione non risultava corrisposta alcuna oblazione né tantomeno proposto ricorso alle competenti Autorità, da ciò discendendo la sua definitività. La difesa non ha fornito alcun principio di prova dell'impugnazione del verbale del quale contesta la definitività. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non configura alcuna inversione dell'onere probatorio, atteso che l'accusa ha fornito elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere esten
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