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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 16930/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29279/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest'ultima in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 13 elettivamente domiciliati; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata 2o22 - controricorrente - 46 avverso la sentenza n. 222/2016 della Corte d'Appello di Brescia, depositata il 22.6.2016, N.R.G. 122/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Brescia, riformando la sentenza del Tribunale di Cremona, ha respinto la domanda risarcitoria, già accolta dal primo giudice in misura dei sei mensilità dell'ultima retribuzione, avanzata nei confronti del Ministero dell'Interno dai lavoratori meglio indicati in epigrafe, per abusivo ricorso al lavoro a termine, dapprima nelle forme della somministrazione (2005-2007) e poi (dal 2007 in avanti) sulla base di contratto a tempo determinato, poi prorogato, per lo svolgimento delle mansioni di coadiutore amministrativo presso la Questura di Cremona; la Corte territoriale rigettava altresì l'appello incidentale dispiegato al fine di sentir riformare il capo della pronuncia di primo grado che già aveva disatteso la domanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti; la Corte di merito, quanto alla domanda risarcitoria che è ancora oggetto del presente giudizio, riteneva, argomentando soprattutto rispetto al contratto a tempo determinato stipulato nel 2007 in esito a concorso, che la complessità del fenomeno migratorio alla cui gestione amministrativa le assunzioni erano funzionali, dovendosi valutare la natura delle esigenze secondo quanto era possibile prevedere ex ante, consentissero di ritenere l'esistenza dei presupposti per il ricorso al lavoro a termine, come era poi confermato anche dal disposto dell'art. 2, co., 6, d.l. 225/2010 che aveva consentito un ulteriore rinnovo annuale dei contratti di lavoro precedentemente stipulati in forza di apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche oltre i limiti normativamente previsti; la sentenza è stata impugnata dai lavoratori con tre motivi, resistititi da controricorso del Ministero; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto degli artt. 20, co. 4, 21, co. 1 e 22, co. 2, d.

Igs. 276/2003, facendo leva sui periodi lavorati nelle forme della somministrazione a tempo determinato e sostenendo che le causali addotte fossero insussistenti e smentite, nella asserita temporaneità, dall'assegnazione a svolgere le stesse mansioni protrattosi per un lungo arco di tempo; il secondo motivo denuncia anch'esso la violazione e falsa applicazione di norme (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 36, co. 5, d.

Igs. 165/2001, nonché agli artt. 1, co. 1 e 2, 4, co. 1 e 2, 5, co. 4-bis, del d.

Igs. 368/2001 ribadendo, anche rispetto ai contratti individuali a tempo determinato, la genericità delle causali, sia perché non indicata con precisione nei contratti, sia perché non corrispondente alla realtà dei fatti, concretizzatasi poi attraverso il protrarsi delle assunzioni per un luogo periodo di tempo; il terzo motivo assume la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 4, co. 1 e 2, dell'art. 5, co. 2 e 5 della L. 225/1992, nonché dell'art. 1, co. 1 e dell'art. 2, co. 6, del d.l. 59/2012 conv. in L. 100/2012 e ciò per avere la Corte territoriale indebitamente desunto la prova della legittimità dei contratti a termine dalla successione di una serie di ordinanze governative che avevano decretato, di anno in anno, lo stato di emergenza sotto il profilo della gestione del fenomeno migratorio, il tutto però senza che tali provvedimenti contenessero l'espressa indicazione di deroga alle norme lavoristiche proprie del ricorso al lavoro a tempo determinato; i motivi di ricorso, da analizzare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, sono fondati; la Corte territoriale ha infatti basato la propria decisione su una valutazione non riguardante le specifiche condizioni dell'ufficio presso il quale vi era stata adibizione al lavoro pubblico, ma genericamente sull'esigenza di livello nazionale apprezzata dalle ordinanze sullo stato di emergenza migratorio; la giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità, è viceversa costante nel richiedere il riscontro delle specifiche esigenze idonee a giustificare il ricorso a contratti a tempo determinato con riferimento puntuale all'ufficio di adibizione e delle condizioni particolari di esso e ciò sia rispetto alle causali dei rapporti di lavoro a tempo determinato (Cass.15 gennaio 2019, n. 840; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 27 aprile 2020, n. 10033) sia rispetto all'assunzione a termine in ragione di contratti di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. d.

Igs. 267/2003 (Cass. 1 agosto 2014, n. 17540; Cass. 9 settembre 2013, n. 20598); va poi considerato il principio, sancito da questa S.C., secondo cui «le "ordinanze libere" di cui all'art. 5 della

I. n. 225 del 1992, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere l'indicazione esplicita delle norme derogate; pertanto, qualora riguardino l'assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l'espressa previsione di deroga alle norme che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro sotto il profilo dell'indicazione delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro» e che a diverse conclusioni non può condurre l'art. 2, co. 6, d.

I. 225/2010 del 2010, in quanto se è vero che il d.l. 225/2010 (art. 2, co. 6) ha poi almeno formalmente e salva ogni eventuale valutazione di compatibilità eurounitaria, «la proroga normativa dei contratti a termine già stipulati, consentendo la disapplicazione dell'art. 5 d.

Igs. 368/2001, è chiaro che tale previsione normativa non vale di certo a sanare le invalidità dei termini precedentemente apposti e che pertanto non è su tale norma che comunque il Ministero può fare affidamento per ovviare alla responsabilità risarcitoria accertata dai giudici del merito» (Cass. 1 ottobre 2019, n. 24490); dunque, quando affermato nella sentenza impugnata, restando a livello meramente astratto, è inidoneo ad integrare le condizioni di legge per il corretto ricorso al lavoro precario; infine, si rileva che questa S.C. ha già stabilito che «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13)» sicché va riconosciuto ristoro «quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualifica bile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», sulla base dei criteri della «fattispecie omogenea» di cui all'art. 32, co. 3, L. 183/2010 (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072) e v che, analogamente, «nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d.

Igs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della

I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C- 681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore» (Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446); la sentenza impugnata va quindi cassata per una nuova valutazione dell'accaduto sulla base dei corretti principi qui richiamati ed in sede di rinvio potranno altresì valutarsi gli effetti della stabilizzazione, che il Ministero, nella memoria, adduce essere sopravvenuta alla sentenza di appello, onde apprezzare se essa sia idonea, secondo i principi sanciti da questa S.C. (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815) a sanare l'illecito eventualmente riconosciuto come sussistente; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. tiazionarto [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29279/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest'ultima in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 13 elettivamente domiciliati; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata 2o22 - controricorrente - 46 avverso la sentenza n. 222/2016 della Corte d'Appello di Brescia, depositata il 22.6.2016, N.R.G. 122/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Brescia, riformando la sentenza del Tribunale di Cremona, ha respinto la domanda risarcitoria, già accolta dal primo giudice in misura dei sei mensilità dell'ultima retribuzione, avanzata nei confronti del Ministero dell'Interno dai lavoratori meglio indicati in epigrafe, per abusivo ricorso al lavoro a termine, dapprima nelle forme della somministrazione (2005-2007) e poi (dal 2007 in avanti) sulla base di contratto a tempo determinato, poi prorogato, per lo svolgimento delle mansioni di coadiutore amministrativo presso la Questura di Cremona; la Corte territoriale rigettava altresì l'appello incidentale dispiegato al fine di sentir riformare il capo della pronuncia di primo grado che già aveva disatteso la domanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti; la Corte di merito, quanto alla domanda risarcitoria che è ancora oggetto del presente giudizio, riteneva, argomentando soprattutto rispetto al contratto a tempo determinato stipulato nel 2007 in esito a concorso, che la complessità del fenomeno migratorio alla cui gestione amministrativa le assunzioni erano funzionali, dovendosi valutare la natura delle esigenze secondo quanto era possibile prevedere ex ante, consentissero di ritenere l'esistenza dei presupposti per il ricorso al lavoro a termine, come era poi confermato anche dal disposto dell'art. 2, co., 6, d.l. 225/2010 che aveva consentito un ulteriore rinnovo annuale dei contratti di lavoro precedentemente stipulati in forza di apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche oltre i limiti normativamente previsti; la sentenza è stata impugnata dai lavoratori con tre motivi, resistititi da controricorso del Ministero; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto degli artt. 20, co. 4, 21, co. 1 e 22, co. 2, d. Igs. 276/2003, facendo leva sui periodi lavorati nelle forme della somministrazione a tempo determinato e sostenendo che le causali addotte fossero insussistenti e smentite, nella asserita temporaneità, dall'assegnazione a svolgere le stesse mansioni protrattosi per un lungo arco di tempo; il secondo motivo denuncia anch'esso la violazione e falsa applicazione di norme (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 36, co. 5, d. Igs. 165/2001, nonché agli artt. 1, co. 1 e 2, 4, co. 1 e 2, 5, co. 4-bis, del d. Igs. 368/2001 ribadendo, anche rispetto ai contratti individuali a tempo determinato, la genericità delle causali, sia perché non indicata con precisione nei contratti, sia perché non corrispondente alla realtà dei fatti, concretizzatasi poi attraverso il protrarsi delle assunzioni per un luogo periodo di tempo; il terzo motivo assume la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 4, co. 1 e 2, dell'art. 5, co. 2 e 5 della L. 225/1992, nonché dell'art. 1, co. 1 e dell'art. 2, co. 6, del d.l. 59/2012 conv. in L. 100/2012 e ciò per avere la Corte territoriale indebitamente desunto la prova della legittimità dei contratti a termine dalla successione di una serie di ordinanze governative che avevano decretato, di anno in anno, lo stato di emergenza sotto il profilo della gestione del fenomeno migratorio, il tutto però senza che tali provvedimenti contenessero l'espressa indicazione di deroga alle norme lavoristiche proprie del ricorso al lavoro a tempo determinato; i motivi di ricorso, da analizzare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, sono fondati; la Corte territoriale ha infatti basato la propria decisione su una valutazione non riguardante le specifiche condizioni dell'ufficio presso il quale vi era stata adibizione al lavoro pubblico, ma genericamente sull'esigenza di livello nazionale apprezzata dalle ordinanze sullo stato di emergenza migratorio; la giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità, è viceversa costante nel richiedere il riscontro delle specifiche esigenze idonee a giustificare il ricorso a contratti a tempo determinato con riferimento puntuale all'ufficio di adibizione e delle condizioni particolari di esso e ciò sia rispetto alle causali dei rapporti di lavoro a tempo determinato (Cass.15 gennaio 2019, n. 840; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 27 aprile 2020, n. 10033) sia rispetto all'assunzione a termine in ragione di contratti di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. d. Igs. 267/2003 (Cass. 1 agosto 2014, n. 17540; Cass. 9 settembre 2013, n. 20598); va poi considerato il principio, sancito da questa S.C., secondo cui «le "ordinanze libere" di cui all'art. 5 della I. n. 225 del 1992, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere l'indicazione esplicita delle norme derogate; pertanto, qualora riguardino l'assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l'espressa previsione di deroga alle norme che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro sotto il profilo dell'indicazione delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro» e che a diverse conclusioni non può condurre l'art. 2, co. 6, d. I. 225/2010 del 2010, in quanto se è vero che il d.l. 225/2010 (art. 2, co. 6) ha poi almeno formalmente e salva ogni eventuale valutazione di compatibilità eurounitaria, «la proroga normativa dei contratti a termine già stipulati, consentendo la disapplicazione dell'art. 5 d. Igs. 368/2001, è chiaro che tale previsione normativa non vale di certo a sanare le invalidità dei termini precedentemente apposti e che pertanto non è su tale norma che comunque il Ministero può fare affidamento per ovviare alla responsabilità risarcitoria accertata dai giudici del merito» (Cass. 1 ottobre 2019, n. 24490); dunque, quando affermato nella sentenza impugnata, restando a livello meramente astratto, è inidoneo ad integrare le condizioni di legge per il corretto ricorso al lavoro precario; infine, si rileva che questa S.C. ha già stabilito che «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13)» sicché va riconosciuto ristoro «quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualifica bile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», sulla base dei criteri della «fattispecie omogenea» di cui all'art. 32, co. 3, L. 183/2010 (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072) e v che, analogamente, «nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. Igs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C- 681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore» (Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446); la sentenza impugnata va quindi cassata per una nuova valutazione dell'accaduto sulla base dei corretti principi qui richiamati ed in sede di rinvio potranno altresì valutarsi gli effetti della stabilizzazione, che il Ministero, nella memoria, adduce essere sopravvenuta alla sentenza di appello, onde apprezzare se essa sia idonea, secondo i principi sanciti da questa S.C. (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815) a sanare l'illecito eventualmente riconosciuto come sussistente; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. tiazionarto [OSCURATO:PERSONA]