Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2022
ECLI:EU:C:2022:161
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022 –
SRB / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(Causa C
‑
664/20 P)
(
1
)
«Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Motivo di diritto rilevato d’ufficio dal giudice – Mancanza di autenticazione di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Assenza di invito alle parti a presentare le loro osservazioni su detto motivo – Violazione di detto principio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 38-40, 45, 49-54, 60)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 72-84)
3.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Mancanza di autenticazione di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 89)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Comunicazione del CRU limitata a una parte delle informazioni pertinenti che avrebbero potuto essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale degli enti interessati – Motivazione insufficiente – Annullamento della decisione
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 102-109, dispositivo 2)
5.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Mantenimento degli effetti di tale decisione fino alla sostituzione di quest’ultima entro un termine ragionevole – Giustificazione fondata su ragioni di certezza del diritto
(Art. 264, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 112-115, dispositivo 3)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑420/17, non pubblicata, EU:T:2020:438), è annullata.
2)
La decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico, riunito nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), è annullata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG.
3)
Gli effetti della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico, riunito nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, di una nuova decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2017.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico sopporta, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione, le spese della [OSCURATO:PERSONA] AG relative al procedimento di primo grado.
5)
[OSCURATO:PERSONA] AG sopporta le proprie spese relative all’impugnazione.
6)
Non occorre più statuire sulla domanda del Regno di Spagna intesa ad ottenere l’ammissione all’intervento a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico.
1
GU C 44 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].