CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 01613/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Crei.LetciAt avverso la—iserit—er-dgídel 18/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA ArVdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., è proposto avverso l'ordinanza n. 17472-21, del 18 marzo 2021, resa dalla sezione Settima penale di questa Corte, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di giustizia per il reato di lesioni, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento non è tempestivo, posto che risulta proposto per rilevare errore di fatto, in data 10 agosto 2023, avverso provvedimento reso all'udienza del 18 marzo 2021, che si asserisce mai comunicato alla parte personalmente. Rilevato, infatti, che l'indicata ordinanza è stata adottata all'esito di udienza fissata ex artt. 610, comma 1, 611, comma 1, cod. proc. pen., con avviso alle parti (cfr. intestazione dell'ordinanza n. 17472-2021 ove si rende atto dell'avviso alle parti nonché ricorso nel quale si rende conto dell'avviso dell'udienza al difensore), udienza alla quale non doveva seguire, dunque, alcuna comunicazione dell'esito e del provvedimento adottato presso il domicilio eletto, al ricorrente personalmente. Considerato, quindi, che risulta, allo stato degli atti e di quelli prodotti in allegato al ricorso straordinario, la carente tempestività dello stesso, perché proposto oltre il termine di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore