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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1981

Cassazione n. 35996/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1981 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 12736/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate.

Considerato, invero, che i giudici del merito, senza incorrere in erronee intepretazioni del dato normativo applicato, hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla responsabilità penale ed, in modo particolare, alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi escussi (cfr. pag. 5-7 della sentenza impugnata; cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p,rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigliere estensore s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1981 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 12736/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate. Considerato, invero, che i giudici del merito, senza incorrere in erronee intepretazioni del dato normativo applicato, hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla responsabilità penale ed, in modo particolare, alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi escussi (cfr. pag. 5-7 della sentenza impugnata; cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p,rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigliere estensore s
Sentenza Cassazione n. 35996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris