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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 23508/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38554-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3713/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il fratello [OSCURATO:PERSONA], deducendo che in data 22 gennaio 2005 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA] e che in precedenza era deceduta anche la madre [OSCURATO:PERSONA].

In giudizio era altresì convenuta la moglie del fratello, [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'attrice, nel chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, deduceva altresì che il padre aveva donato in vita al figlio alcuni beni e tra questi v'era anche un immobile, formalmente intestato alla cognata, ma acquistato con denaro fornito dal padre.

Si costituiva il convenuto il quale chiedeva procedersi anche alla divisione dei beni caduti nella successione materna, evidenziando il carattere simulato della cointestazione dei conti correnti tra il padre e l'attrice, stante l'appartenenza unicamente al genitore delle somme ivi depositate.

Espletata l’istruttoria, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 1747 del 2015 accertava l'esistenza di una donazione immobiliare in favore del convenuto nonché la nullità per Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -3- difetto di forma di altre donazioni sempre compiute in vita dal de cuius in favore dei figli; per l'effetto accertava altresì l'entità della quota di eredità spettante al convenuto sulla successione materna e condannava l'attrice al pagamento della somma di euro 2.840,51 corrispondente a tale quota.

Disposta la correzione di due errori materiali contenuti nella sentenza non definitiva, il Tribunale con sentenza definitiva n. 2679 del 2017 determinava il valore dell'asse ereditario paterno e procedeva allo scioglimento della comunione ereditaria, condannando il convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 130.366,61, disponendo la divisione del saldo attivo del deposito titoli in essere.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 3713 del 17 settembre 2019 confermava la sentenza non definitiva, così come corretta con separata ordinanza, e condannava l’appellante principale al rimborso in favore dell'attrice, previa compensazione per 1/3, dei 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo.

Quanto al primo motivo dell'appello principale, che contestava la rilevanza probatoria della dichiarazione manoscritta del de cuius, sulla scorta della quale era stata accertata l'esistenza di una donazione indiretta dei due immobili siti in Dolo alla via Matteotti, i giudici di appello ricordavano come tale documento, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio, fosse Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -4- stato definitivamente attribuito al de cuius quanto alla sottoscrizione.

Nel merito, osservavano che la sentenza di primo grado non aveva assegnato a tale documento una piena fidefacienza, ma lo aveva utilizzato al fine di ricavare la prova delle avvenute dazioni di denaro da parte del de cuius a beneficio dell'appellante, come pure del fatto che le spese funerarie in occasione della morte della madre, fossero state in realtà sostenute dal de cuius, come peraltro comprovato dalla riscossione da parte del convenuto di un assegno di 8 milioni di lire tratto sul conto corrente del padre.

La conferma della credibilità della dichiarazione manoscritta si ricavava altresì dal fatto che l’immobile di cui al civico numero 18 era interessato dall'usufrutto in favore dei genitori dell'appellante ma che qu esti avevano vissuto fino alla loro morte presso l'altro appartamento, sebbene intestato alla nuora, essendo altamente improbabile che, ove il convenuto avesse acquistato i beni con fondi propri, li avesse poi destinati ad abitazione dei genitori.

Né poteva inficiare tale conclusione il fatto che i lavori di ristrutturazione erano stati materialmente eseguiti dall’appellante, posto che non era escluso che gli stessi fossero stati finanziati dal de cuius.

Alcuna valenza decisiva poteva poi essere attribuita alle dichiarazioni contenute negli atti pubblici di acquisto, non potendosi pretendere che la previa dazione delle somme necessarie per l'acquisto dovesse risultare nell'atto di compravendita, nemmeno configurandosi come anomala la circostanza per cui Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -5- nel successivo contratto del 1988, relativo all’immobile intestato alla nuora, non fosse stata indicata la provenienza del denaro utilizzato per far fronte al pagamento del prezzo.

In relazione al secondo motivo dell'appello principale, la Corte distrettuale richiamava la giurisprudenza di legittimità che pacificamente configura una donazione indiretta dell'immobile nel caso in cui vi sia una dazione di una somma di denaro effettuata all’unico e specifico fine dell'acquisto del bene, non potendo inficiare tale conclusione la circostanza che il donante avesse comunque un interesse a conseguire, con la riserva di usufrutto, un immobile da destinare a propria abitazione.

Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di donazione con riserva di usufrutto, al fine della collazione, dovendosi considerare il valore del bene alla data di apertura della successione, la stima deve riguardare la piena proprietà, essendosi estinto con la morte il diritto di usufrutto vantato dal donante.

I giudici di appello, dopo aver disatteso il terzo motivo del gravame principale, che investiva la titolarità delle somme depositate sui conti cointestati tra il de cuius e la figlia, e dopo aver disatteso la doglianza quanto al contenuto dell'ordinanza che aveva disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva, passando ad esaminare il quinto motivo di appello, inerente alla mancata detrazione dal valore dell'immobile oggetto di collazione delle migliorie asseritamente apportate dal donatario, rilevavano che è onere del donatario dedurre l'esistenza delle migliorie, Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -6- formulando apposita eccezione, ma che è altresì onere dello stesso fornire la prova delle medesime.

Sebbene la consulenza tecnica d'ufficio avesse acquisito il progetto per i lavori di straordinaria manutenzione redatto dal convenuto nonché i provvedimenti di autorizzazione emessi dal Comune, non vi era la prova che fosse stata tempestivamente eccepita la realizzazione delle migliorie nel corso del processo né soprattutto risultava dimostrata l’effettiva consistenza delle migliorie realizzate, la spesa sostenuta e la loro persistenza alla data di apertura delle successioni, avvenuta a ben 23 anni di distanza della ristrutturazione.

In tal senso rilevava la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio aveva inutilmente richiesto al convenuto la documentazione comprovante le opere eseguite, senza però ricevere risposta, risultando quindi impossibile valutare le migliorie in quanto non databili nel tempo.

La sentenza disattendeva altresì il sesto motivo di appello, relativo alla stima dell’immobile oggetto di collazione, ritenendo generica ed inammissibile la doglianza relativa alla mancata considerazione degli arredi appartenenti al de cuius.

La Corte distrettuale, infine , esaminava congiuntamente l'ultimo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale, investendo entrambi la determinazione delle spese di lite, e riteneva condivisibile la valutazione del Tribunale quanto alla prevalente soccombenza del convenuto, atteso l’accoglimento delle richieste di collazione ed il fatto che era stato infondatamente disconosciuto il documento proveniente dal de Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -7- cuius.

Si giustificava, pertanto , una compensazione parziale delle spese di lite, anche avuto riguardo al principio secondo cui le operazioni di divisione sono comunque dirette al soddisfacimento di un comune interesse dei condividenti, mentre la residua parte delle spese doveva invece essere posta a carico del convenuto.

Tuttavia, risultava meritevole di accoglimento la richiesta dell'appellante incidentale di calcolare le spese sulla base dello scaglione di valore riferito al valore dell'intera massa da dividere, e non già al valore della quota vantata dall’attrice, essendo altresì giustificato l'aumento applicato per i compensi relativi alla fase istruttoria e decisoria, attesa la complessità del giudizio.

2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2699 e 2700 c.c.

Si rileva che la sentenza non ha proceduto ad un prudente apprezzamento delle emergenze probatorie, ed in particolare non ha tenuto conto della presenza di prove legali, destinate a prevalere sul contenuto dello scritto a firma del de cuius, che ha invece indotto i giudici di merito a ravvisare l‘esistenza di una donazione indiretta dell’immobile in favore del ricorrente.

In particolare, nell’atto di acquisto del 1988, redatto dal notaio incaricato, si dava atto che il prezzo era stato pagato Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -8- con denaro personale dell’acquirente (la nuora del de cuius), dichiarazione munita di efficacia probatoria privilegiata.

È stata,quindi, attribuita rilevanza ad una prova atipica, quale la scrittura proveniente da un terzo, trascurandosi sia le dichiarazioni rese negli atti pubblici sia il fatto che era stato prodotto un assegno circolare tratto sul conto corrente della Zampieri, assegno che era stato girato a titolo di pagamento del prezzo.

Il motivo è infondato.

Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -9- alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass.

S.U. n. 16598/2016).

In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -10- del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

Orbene, in disparte la correttezza della qualificazione del documento sottoscritto dal comune dante causa come scrittura proveniente da un terzo, essendo entrambi i condividenti aventi causa a titolo universale del de cuius, e quindi vincolati dal tenore delle sue dichiarazioni, anche laddove abbiano carattere confessorio (non risultando che nella specie sia stata esercitata azione di riduzione, rispetto alla quale il legittimario agisce in qualitàdi terzo), la sentenza impugnata ha, nell’esercizio del potere riservatogli di apprezzamento delle risultanze probatorie, ritenuto che le dichiarazioni rese dal defunto nel documento n. 5, oggetto anche di verificazione nel corso del giudizio, fornissero adeguata dimostrazione dell’esistenza di donazioni compiute in favore del figlio, trovando le stesse conforto anche in altri elementi di carattere indiziario, quale ad esempio, la coeva costituzione dell’usufrutto in favore dei genitori, che mal si giustificherebbe, ove il denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile fosse effettivamente appartenuto al ricorrente.

L’errore di fondo che inficia il motivo in esame è peraltro costituito dal convincimento che tutte le dichiarazioni rese in un atto pubblico siano rivestite della portata fidefaciente di cui all’art. 2700 c.c.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha, infatti , chiarito (Cass. n. 20214/2019) che l'efficacia probatoria Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -11- dell'attopubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenutointrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero.

È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionatoatto dalle parti (in senso conforme si veda Cass. n. 22903/2017, secondo cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso, escludendo quindi che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell’avvenuto pagamento del prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipula, fosse dotata di fede privilegiata - e superabile, pertanto, solo con la proposizione di querela di falso - in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamento, nonché delle modalità di sua esecuzione).

Nella specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo che le dichiarazioni relative alle modalità di pagamento del prezzo non avessero carattere di prova legale e che, quindi , potessero essere co ntrastate da Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -12- altri elementi di prova, quale appunto il manoscritto del de cuius, unitamente ad altri indizi, aggiungendo che, stante la volontà di realizzare una donazione indiretta, con una dazione di una somma di denaro funzionale all’acquisto di un immobile, non appariva imposta l’indicazione della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto nell’atto di compravendita, così come pure, il fatto che l’assegno circolare utilizzato per il pagamento del prezzo da parte della nuora, in occasione dell’acquisto del bene a lei formalmente intestato, fosse tratto da un suo conto corrente, non escludeva che il denaro necessario per la provvista fosse stato fornito dal de cuius (in tal senso si veda Cass. n. 3642/2004, secondo cui ladonazione diretta del denaro , successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione, caso in cui oggetto delladonazione rimane comunque il denaro, va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi didonazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante - pagamentodiretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio - necessario e sufficiente al riguardo essendo laprova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto, sicché integra una fattispecie Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -13- didonazione indiretta dell'immobile, e non già didonazione diretta del denaro impiegato per il suo acquisto, l'ipotesi caratterizzata dalla dazione del denaro con il precipuo scopo dell'acquisto immobiliare, in ragione del ravvisato collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene immobile da parte del beneficiario, essendo indifferente al riguardo che la prestazione in favore dell'alienante venga effettuata direttamente dal disponente ovvero dallo stesso beneficiario, dopo aver ricevuto il denaro dal disponente ed in esecuzione del complesso procedimento da quest'ultimo inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità).

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la viola zione ed errata applicazione degli artt. 737 e 809 c.c., quanto all’erronea individuazione della donazione indiretta dell’immobile, anziché della somma asseritamente donata.

Si deduce che la Corte non avrebbe considerato che era specifico intento del de cuius procurarsi anche un’abitazione per sé e la moglie, e che quindi la donazione poteva al più concernere la somma di denaro.

Anche tale motivo va disatteso.

Va al riguardo fatto richiamo al precedente delle Sezioni Unite (Cass. n. 9282/1992) che, superando il preesistente orientamento maggioritario , ha affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare con la sua adesione, la Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -14- compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro.

Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.

Trattasi di principio che è stato poi costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che (Cass. n. 13619/2017) nell’ipotesi di acquisto di unimmobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione -donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (conf.

Cass. n. 11491/2014; Cass. n. 18541/2014).

La sentenza gravata, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ravvisto l’esistenza del collegamento univoco tra la dazione del denaro da parte del de cuius e l‘acquisto del bene, sia pure formalmente da parte della nuora, avvalendosi a livello indiziario, anche della circostanza che era intento del donante conseguire un vantaggio per sé, costituito dalla possibilità di destinare l’immobile acquistato ad abitazione, con l’attribuzione del diritto di usufrutto (analogamente a quanto avviene nel caso di donazione con riserva di usufrutto).

Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -15- Trattasi di valutazioni in fatto, corredate da logica ed analitica motivazione, che non appaiono validamente censurate con il motivo in esame.

Né appare censurabile la decisione del giudice di appello di non considerare ai fini della collazione il valore dell’usufrutto di cui il de cuius e la moglie avrebbero goduto in vita, e ciò alla luce del principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 25473/2010, richiamata nella sentenza impugnata) secondo cui la stima va effettuata al momento dell’apertura della successione che coincide con l‘estinzione dell’usufrutto in capo al donante, sicché il bene ai fini della collazione va considerato come in piena proprietà (in tal senso, e per un’ipotesi analoga a quella in esame, Cass. n. 18211/2020, secondo cui, in tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà).

5. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 737 e 748 c.c., quanto alla mancata detrazione dal valore dell’immobile oggetto di collazione delle migliorie apportate dal donatario.

Si rileva che ai fini della stima del valore del bene donato, le norme in tema di collazione impongono la detrazione del Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -16- valore delle migliorie apportate dal donatario, e che tale detrazione prescinde da un’apposita domanda.

Sicché, una volta che l’esecuzione delle migliorie non era contestata ed era stata appurata anche dal CTU, non poteva non tenersene conto nell’ambito delle operazioni divisionali.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della sentenza impugnata.

Infatti, i giudici di appello hanno disatteso la richiesta del ricorrente rilevando, non solo che non risultava essere stata avanzata un’apposita eccezione volta ad ottenere la detrazione del costo delle migliorie, nel rispetto delle preclusioni del codice di rito, ma altresì che non era stata fornita la prova della loro esecuzione nonché della permanenza delle stesse alla data di apertura della successione (risalendo la loro esecuzione, a detta dello stesso ricorrente, a circa venti anni prima dell’apertura della successione).

La sentenza ha altresì ricordato che il CTU aveva sollecitato l’inoltro di documentazione attestante l’effettiva esecuzione di tali interventi, ma che tale richiesta era rimasta senza esito.

Il motivo di ricorso, oltre che soffermarsi sul profilo processuale relativo all’ammissibilità della richiesta di detrazione, tuttavia non contrasta in alcun modo le affermazioni del giudice di merito circa la carenza di prova non solo della loro effettiva esecuzione ma anche dei costi sostenuti e della loro permanenza alla data di decesso del Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -17- donante, il che rende il mezzo di impugnazione inammissibile, per difetto di specificità.

6. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.91 c.p.c., in combinato disposto con i DD.MM. nn. 127/2004, 55/2014 e 37/2018.

Si contesta la soluzione della Corte d’Appello che, nel porre parte delle spese di lite a carico dell’appellante principale, ha calcolato le stesse sulla base dello scaglione di valore riferito all’intera massa, e non già al minor valore della quota ereditaria vantata dall’attrice.

Il motivo è infondato.

Non ignora questa Corte che in passato la propria giurisprudenza abbia affermato che (cfr. Cass. n. 195/2020) ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte (in termini analoghi, Cass. n. 6765/2012, secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 cod. proc. civ., ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -18- della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione; Cass. n. 22016/2018).

Tuttavia, nella fattispecie, trovando applicazione già in primo grado la disciplina di cui al DM n. 55/2014 (essendo la sentenza, che aveva provveduto alla liquidazione delle spese, stata emessa nel 2017), non può non segnalarsi la differente formula dell’art. 5 di tale DM, che, per quanto qui interessa, così recita: Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del .

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione.

Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima.

Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del o alla legislazione speciale.

Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -19- Nel giudizio in esame, atteso il tenore delle domande proposte dall’attrice nonché della riconvenzionale avanzata dal convenuto, l’oggetto del giudizio di divisione non poteva essere limitato al solo valore della quota in contestazione, ma investiva l’intera massa di dividere, in quanto si dibatteva circa la necessità di ampliare la massa per l’esistenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius, ed in merito all’entità delle somme cadute in successione, attesa la cointestazione dei conti sui quali risultavano depositate.

Correttamente, quindi , la sentenza impugnata ha individuato lo scaglione sulla base del quale calcolare le spese di lite avuto riguardo al valore dell’intera massa, dovendosi quindi pervenire al rigetto anche di questo motivo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Ric. 2019 n. 38554 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -20- La Corte rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38554-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3713/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il fratello [OSCURATO:PERSONA], deducendo che in data 22 gennaio 2005 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA] e che in precedenza era deceduta anche la madre [OSCURATO:PERSONA]. In giudizio era altresì convenuta la moglie del fratello, [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'attrice, nel chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, deduceva altresì che il padre aveva donato in vita al figlio alcuni beni e tra questi v'era anche un immobile, formalmente intestato alla cognata, ma acquistato con denaro fornito dal padre. Si costituiva il convenuto il quale chiedeva procedersi anche alla divisione dei beni caduti nella successione materna, evidenziando il carattere simulato della cointestazione dei conti correnti tra il padre e l'attrice, stante l'appartenenza unicamente al genitore delle somme ivi depositate. Espletata l’istruttoria, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 1747 del 2015 accertava l'esistenza di una donazione immobiliare in favore del convenuto nonché la nullità per Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -3- difetto di forma di altre donazioni sempre compiute in vita dal de cuius in favore dei figli; per l'effetto accertava altresì l'entità della quota di eredità spettante al convenuto sulla successione materna e condannava l'attrice al pagamento della somma di euro 2.840,51 corrispondente a tale quota. Disposta la correzione di due errori materiali contenuti nella sentenza non definitiva, il Tribunale con sentenza definitiva n. 2679 del 2017 determinava il valore dell'asse ereditario paterno e procedeva allo scioglimento della comunione ereditaria, condannando il convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 130.366,61, disponendo la divisione del saldo attivo del deposito titoli in essere. Avverso tale sentenza proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 3713 del 17 settembre 2019 confermava la sentenza non definitiva, così come corretta con separata ordinanza, e condannava l’appellante principale al rimborso in favore dell'attrice, previa compensazione per 1/3, dei 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo. Quanto al primo motivo dell'appello principale, che contestava la rilevanza probatoria della dichiarazione manoscritta del de cuius, sulla scorta della quale era stata accertata l'esistenza di una donazione indiretta dei due immobili siti in Dolo alla via Matteotti, i giudici di appello ricordavano come tale documento, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio, fosse Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -4- stato definitivamente attribuito al de cuius quanto alla sottoscrizione. Nel merito, osservavano che la sentenza di primo grado non aveva assegnato a tale documento una piena fidefacienza, ma lo aveva utilizzato al fine di ricavare la prova delle avvenute dazioni di denaro da parte del de cuius a beneficio dell'appellante, come pure del fatto che le spese funerarie in occasione della morte della madre, fossero state in realtà sostenute dal de cuius, come peraltro comprovato dalla riscossione da parte del convenuto di un assegno di 8 milioni di lire tratto sul conto corrente del padre. La conferma della credibilità della dichiarazione manoscritta si ricavava altresì dal fatto che l’immobile di cui al civico numero 18 era interessato dall'usufrutto in favore dei genitori dell'appellante ma che qu esti avevano vissuto fino alla loro morte presso l'altro appartamento, sebbene intestato alla nuora, essendo altamente improbabile che, ove il convenuto avesse acquistato i beni con fondi propri, li avesse poi destinati ad abitazione dei genitori. Né poteva inficiare tale conclusione il fatto che i lavori di ristrutturazione erano stati materialmente eseguiti dall’appellante, posto che non era escluso che gli stessi fossero stati finanziati dal de cuius. Alcuna valenza decisiva poteva poi essere attribuita alle dichiarazioni contenute negli atti pubblici di acquisto, non potendosi pretendere che la previa dazione delle somme necessarie per l'acquisto dovesse risultare nell'atto di compravendita, nemmeno configurandosi come anomala la circostanza per cui Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -5- nel successivo contratto del 1988, relativo all’immobile intestato alla nuora, non fosse stata indicata la provenienza del denaro utilizzato per far fronte al pagamento del prezzo. In relazione al secondo motivo dell'appello principale, la Corte distrettuale richiamava la giurisprudenza di legittimità che pacificamente configura una donazione indiretta dell'immobile nel caso in cui vi sia una dazione di una somma di denaro effettuata all’unico e specifico fine dell'acquisto del bene, non potendo inficiare tale conclusione la circostanza che il donante avesse comunque un interesse a conseguire, con la riserva di usufrutto, un immobile da destinare a propria abitazione. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di donazione con riserva di usufrutto, al fine della collazione, dovendosi considerare il valore del bene alla data di apertura della successione, la stima deve riguardare la piena proprietà, essendosi estinto con la morte il diritto di usufrutto vantato dal donante. I giudici di appello, dopo aver disatteso il terzo motivo del gravame principale, che investiva la titolarità delle somme depositate sui conti cointestati tra il de cuius e la figlia, e dopo aver disatteso la doglianza quanto al contenuto dell'ordinanza che aveva disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva, passando ad esaminare il quinto motivo di appello, inerente alla mancata detrazione dal valore dell'immobile oggetto di collazione delle migliorie asseritamente apportate dal donatario, rilevavano che è onere del donatario dedurre l'esistenza delle migliorie, Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -6- formulando apposita eccezione, ma che è altresì onere dello stesso fornire la prova delle medesime. Sebbene la consulenza tecnica d'ufficio avesse acquisito il progetto per i lavori di straordinaria manutenzione redatto dal convenuto nonché i provvedimenti di autorizzazione emessi dal Comune, non vi era la prova che fosse stata tempestivamente eccepita la realizzazione delle migliorie nel corso del processo né soprattutto risultava dimostrata l’effettiva consistenza delle migliorie realizzate, la spesa sostenuta e la loro persistenza alla data di apertura delle successioni, avvenuta a ben 23 anni di distanza della ristrutturazione. In tal senso rilevava la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio aveva inutilmente richiesto al convenuto la documentazione comprovante le opere eseguite, senza però ricevere risposta, risultando quindi impossibile valutare le migliorie in quanto non databili nel tempo. La sentenza disattendeva altresì il sesto motivo di appello, relativo alla stima dell’immobile oggetto di collazione, ritenendo generica ed inammissibile la doglianza relativa alla mancata considerazione degli arredi appartenenti al de cuius. La Corte distrettuale, infine , esaminava congiuntamente l'ultimo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale, investendo entrambi la determinazione delle spese di lite, e riteneva condivisibile la valutazione del Tribunale quanto alla prevalente soccombenza del convenuto, atteso l’accoglimento delle richieste di collazione ed il fatto che era stato infondatamente disconosciuto il documento proveniente dal de Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -7- cuius. Si giustificava, pertanto , una compensazione parziale delle spese di lite, anche avuto riguardo al principio secondo cui le operazioni di divisione sono comunque dirette al soddisfacimento di un comune interesse dei condividenti, mentre la residua parte delle spese doveva invece essere posta a carico del convenuto. Tuttavia, risultava meritevole di accoglimento la richiesta dell'appellante incidentale di calcolare le spese sulla base dello scaglione di valore riferito al valore dell'intera massa da dividere, e non già al valore della quota vantata dall’attrice, essendo altresì giustificato l'aumento applicato per i compensi relativi alla fase istruttoria e decisoria, attesa la complessità del giudizio. 2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2699 e 2700 c.c. Si rileva che la sentenza non ha proceduto ad un prudente apprezzamento delle emergenze probatorie, ed in particolare non ha tenuto conto della presenza di prove legali, destinate a prevalere sul contenuto dello scritto a firma del de cuius, che ha invece indotto i giudici di merito a ravvisare l‘esistenza di una donazione indiretta dell’immobile in favore del ricorrente. In particolare, nell’atto di acquisto del 1988, redatto dal notaio incaricato, si dava atto che il prezzo era stato pagato Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -8- con denaro personale dell’acquirente (la nuora del de cuius), dichiarazione munita di efficacia probatoria privilegiata. È stata,quindi, attribuita rilevanza ad una prova atipica, quale la scrittura proveniente da un terzo, trascurandosi sia le dichiarazioni rese negli atti pubblici sia il fatto che era stato prodotto un assegno circolare tratto sul conto corrente della Zampieri, assegno che era stato girato a titolo di pagamento del prezzo. Il motivo è infondato. Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -9- alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016). In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -10- del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). Orbene, in disparte la correttezza della qualificazione del documento sottoscritto dal comune dante causa come scrittura proveniente da un terzo, essendo entrambi i condividenti aventi causa a titolo universale del de cuius, e quindi vincolati dal tenore delle sue dichiarazioni, anche laddove abbiano carattere confessorio (non risultando che nella specie sia stata esercitata azione di riduzione, rispetto alla quale il legittimario agisce in qualitàdi terzo), la sentenza impugnata ha, nell’esercizio del potere riservatogli di apprezzamento delle risultanze probatorie, ritenuto che le dichiarazioni rese dal defunto nel documento n. 5, oggetto anche di verificazione nel corso del giudizio, fornissero adeguata dimostrazione dell’esistenza di donazioni compiute in favore del figlio, trovando le stesse conforto anche in altri elementi di carattere indiziario, quale ad esempio, la coeva costituzione dell’usufrutto in favore dei genitori, che mal si giustificherebbe, ove il denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile fosse effettivamente appartenuto al ricorrente. L’errore di fondo che inficia il motivo in esame è peraltro costituito dal convincimento che tutte le dichiarazioni rese in un atto pubblico siano rivestite della portata fidefaciente di cui all’art. 2700 c.c. La costante giurisprudenza di questa Corte ha, infatti , chiarito (Cass. n. 20214/2019) che l'efficacia probatoria Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -11- dell'attopubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenutointrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionatoatto dalle parti (in senso conforme si veda Cass. n. 22903/2017, secondo cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso, escludendo quindi che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell’avvenuto pagamento del prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipula, fosse dotata di fede privilegiata - e superabile, pertanto, solo con la proposizione di querela di falso - in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamento, nonché delle modalità di sua esecuzione). Nella specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo che le dichiarazioni relative alle modalità di pagamento del prezzo non avessero carattere di prova legale e che, quindi , potessero essere co ntrastate da Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -12- altri elementi di prova, quale appunto il manoscritto del de cuius, unitamente ad altri indizi, aggiungendo che, stante la volontà di realizzare una donazione indiretta, con una dazione di una somma di denaro funzionale all’acquisto di un immobile, non appariva imposta l’indicazione della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto nell’atto di compravendita, così come pure, il fatto che l’assegno circolare utilizzato per il pagamento del prezzo da parte della nuora, in occasione dell’acquisto del bene a lei formalmente intestato, fosse tratto da un suo conto corrente, non escludeva che il denaro necessario per la provvista fosse stato fornito dal de cuius (in tal senso si veda Cass. n. 3642/2004, secondo cui ladonazione diretta del denaro , successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione, caso in cui oggetto delladonazione rimane comunque il denaro, va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi didonazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante - pagamentodiretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio - necessario e sufficiente al riguardo essendo laprova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto, sicché integra una fattispecie Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -13- didonazione indiretta dell'immobile, e non già didonazione diretta del denaro impiegato per il suo acquisto, l'ipotesi caratterizzata dalla dazione del denaro con il precipuo scopo dell'acquisto immobiliare, in ragione del ravvisato collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene immobile da parte del beneficiario, essendo indifferente al riguardo che la prestazione in favore dell'alienante venga effettuata direttamente dal disponente ovvero dallo stesso beneficiario, dopo aver ricevuto il denaro dal disponente ed in esecuzione del complesso procedimento da quest'ultimo inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità). 4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la viola zione ed errata applicazione degli artt. 737 e 809 c.c., quanto all’erronea individuazione della donazione indiretta dell’immobile, anziché della somma asseritamente donata. Si deduce che la Corte non avrebbe considerato che era specifico intento del de cuius procurarsi anche un’abitazione per sé e la moglie, e che quindi la donazione poteva al più concernere la somma di denaro. Anche tale motivo va disatteso. Va al riguardo fatto richiamo al precedente delle Sezioni Unite (Cass. n. 9282/1992) che, superando il preesistente orientamento maggioritario , ha affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare con la sua adesione, la Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -14- compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto. Trattasi di principio che è stato poi costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che (Cass. n. 13619/2017) nell’ipotesi di acquisto di unimmobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione -donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (conf. Cass. n. 11491/2014; Cass. n. 18541/2014). La sentenza gravata, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ravvisto l’esistenza del collegamento univoco tra la dazione del denaro da parte del de cuius e l‘acquisto del bene, sia pure formalmente da parte della nuora, avvalendosi a livello indiziario, anche della circostanza che era intento del donante conseguire un vantaggio per sé, costituito dalla possibilità di destinare l’immobile acquistato ad abitazione, con l’attribuzione del diritto di usufrutto (analogamente a quanto avviene nel caso di donazione con riserva di usufrutto). Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -15- Trattasi di valutazioni in fatto, corredate da logica ed analitica motivazione, che non appaiono validamente censurate con il motivo in esame. Né appare censurabile la decisione del giudice di appello di non considerare ai fini della collazione il valore dell’usufrutto di cui il de cuius e la moglie avrebbero goduto in vita, e ciò alla luce del principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 25473/2010, richiamata nella sentenza impugnata) secondo cui la stima va effettuata al momento dell’apertura della successione che coincide con l‘estinzione dell’usufrutto in capo al donante, sicché il bene ai fini della collazione va considerato come in piena proprietà (in tal senso, e per un’ipotesi analoga a quella in esame, Cass. n. 18211/2020, secondo cui, in tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà). 5. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 737 e 748 c.c., quanto alla mancata detrazione dal valore dell’immobile oggetto di collazione delle migliorie apportate dal donatario. Si rileva che ai fini della stima del valore del bene donato, le norme in tema di collazione impongono la detrazione del Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -16- valore delle migliorie apportate dal donatario, e che tale detrazione prescinde da un’apposita domanda. Sicché, una volta che l’esecuzione delle migliorie non era contestata ed era stata appurata anche dal CTU, non poteva non tenersene conto nell’ambito delle operazioni divisionali. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della sentenza impugnata. Infatti, i giudici di appello hanno disatteso la richiesta del ricorrente rilevando, non solo che non risultava essere stata avanzata un’apposita eccezione volta ad ottenere la detrazione del costo delle migliorie, nel rispetto delle preclusioni del codice di rito, ma altresì che non era stata fornita la prova della loro esecuzione nonché della permanenza delle stesse alla data di apertura della successione (risalendo la loro esecuzione, a detta dello stesso ricorrente, a circa venti anni prima dell’apertura della successione). La sentenza ha altresì ricordato che il CTU aveva sollecitato l’inoltro di documentazione attestante l’effettiva esecuzione di tali interventi, ma che tale richiesta era rimasta senza esito. Il motivo di ricorso, oltre che soffermarsi sul profilo processuale relativo all’ammissibilità della richiesta di detrazione, tuttavia non contrasta in alcun modo le affermazioni del giudice di merito circa la carenza di prova non solo della loro effettiva esecuzione ma anche dei costi sostenuti e della loro permanenza alla data di decesso del Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -17- donante, il che rende il mezzo di impugnazione inammissibile, per difetto di specificità. 6. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.91 c.p.c., in combinato disposto con i DD.MM. nn. 127/2004, 55/2014 e 37/2018. Si contesta la soluzione della Corte d’Appello che, nel porre parte delle spese di lite a carico dell’appellante principale, ha calcolato le stesse sulla base dello scaglione di valore riferito all’intera massa, e non già al minor valore della quota ereditaria vantata dall’attrice. Il motivo è infondato. Non ignora questa Corte che in passato la propria giurisprudenza abbia affermato che (cfr. Cass. n. 195/2020) ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte (in termini analoghi, Cass. n. 6765/2012, secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 cod. proc. civ., ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -18- della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione; Cass. n. 22016/2018). Tuttavia, nella fattispecie, trovando applicazione già in primo grado la disciplina di cui al DM n. 55/2014 (essendo la sentenza, che aveva provveduto alla liquidazione delle spese, stata emessa nel 2017), non può non segnalarsi la differente formula dell’art. 5 di tale DM, che, per quanto qui interessa, così recita: Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del . Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del o alla legislazione speciale. Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -19- Nel giudizio in esame, atteso il tenore delle domande proposte dall’attrice nonché della riconvenzionale avanzata dal convenuto, l’oggetto del giudizio di divisione non poteva essere limitato al solo valore della quota in contestazione, ma investiva l’intera massa di dividere, in quanto si dibatteva circa la necessità di ampliare la massa per l’esistenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius, ed in merito all’entità delle somme cadute in successione, attesa la cointestazione dei conti sui quali risultavano depositate. Correttamente, quindi , la sentenza impugnata ha individuato lo scaglione sulla base del quale calcolare le spese di lite avuto riguardo al valore dell’intera massa, dovendosi quindi pervenire al rigetto anche di questo motivo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Ric. 2019 n. 38554 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -20- La Corte rigett
Sentenza Cassazione n. 23508/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris