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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19621/2026

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di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], lapena di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, con il beneficio dellasospensione condizionale.Nella motivazione il [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente escluso la sussistenza di cause diproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., richiamando per sintesi la provvistainvestigativa, costituita dalle conversazioni captate e dalle indagini del personale delCommissariato della Polizia di Stato e della Questura che avevano determinato l’emissionedi un’ordinanza cautelare, confermata in sede di riesame.Per ciò che riguarda la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver precisatoche questi era chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 6) – ha tratteggiatosinteticamente lo specifico ruolo svolto nell’ambito dell’associazione criminale di cui al capo1) dell’imputazione.

Quanto al calcolo della pena, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto correttoquello oggetto di accordo tra le parti, testualmente precisando che «è possibile riconoscerel’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. prevalente all’aggravante contestata al capo 6),tenuto conto del minor ruolo svolto», sicché ha fissato la pena base, per il più grave reato dicui al capo 6) dell’imputazione, in due anni di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, l’haaumentata a due anni e nove mesi di reclusione ed euro 18.000,00 per la continuazione conil capo 1), quindi ridotta per il rito a quella suindicata.

Ha, poi, concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena per l’incensuratezza dell’imputato.Infine, con provvedimento in data 28 novembre 2025, ha disposto la correzionedell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nella parte in cui risultavariconosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalentiall’aggravante, in realtà mai riconosciute, ritenendo trattarsi di mero refuso.

2. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv.Esposito, e denuncia due motivi.2.1.

Con il primo denuncia, la violazione degli artt. 606, comma 1, lettera c) e 448comma 2-bis cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e lasentenza, per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena.Denuncia, in primo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compreso nell’accordo un reato, quellodi cui al capo 6), per il quale non era stata esercitata l’azione penale e che, invece, eraricompreso nell’originaria imputazione provvisoria.

Per tale via, avrebbe applicato una penaillegale, poiché ha irrogato a fronte dell’unico reato per cui è stata elevata la contestazione,ossia l’associazione per delinquere di cui al capo 1), la pena pecuniaria, invece, non previstaper tale reato.Precisa che sarebbe del tutto errata l’annotazione contenuta nel verbale di udienzacamerale del 27 novembre 2025 nella quale si indica che, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], il difensoreavrebbe depositato un nuovo calcolo per l’applicazione della pena, richiamando quello delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] giudice.

Difatti, in occasione della menzionata udienza, il difensoreaveva depositato una richiesta di applicazione di pena con un calcolo affatto diverso, cheprevedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio diequivalenza sulle aggravanti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 416 cod. pen., e il calcolodella pena base riguardava esclusivamente il reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod.pen. di cui al capo 1) e non quello sub 6).2.2.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen., inpunto di omesso vaglio degli elementi, evidenti nel caso di specie, che l’imputato non avevacommesso il fatto.Non si sarebbe attribuito adeguato rilievo al fatto che l’imputato, differentemente dacorrei, aveva rivendicato costantemente la propria innocenza, non aveva mai ammesso gliaddebiti e che le uniche prove nei suoi riguardi erano consistite in un esiguo numero diconversazioni telefoniche, unicamente dimostrative di un contributo materiale fornito nelcontesto di uno studio legale e, comunque, di significato non univoco.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 2 marzo 2026, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, essendo stata applicata una pena illegale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È fondato e assorbente il primo motivo e la sentenza dev’essere annullata senzarinvio per le ragioni che s’indicano di seguito.2.

Preliminarmente va detto, limitatamente a tale motivo, che è corretto il rimedioesperito.La novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato laproponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).Quanto alla impugnazione sulla qualificazione giuridica del fatto si è ribadito che ilgiudice ha l'obbligo di verificarne la correttezza dando conto, seppure nella maniera succintatipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede diaccordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quellaformante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, ElKholti, Rv. 280373).Permane, dunque, il dovere del giudice di verificare il contenuto dell’accordo, sebbene,secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema diapplicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazionegiuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza marginidi opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4,n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842.Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denuncierrori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, inmotivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione,della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 1, n. 15553del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).3.

Tanto premesso in diritto, nel caso in scrutinio, risulta dagli atti, che il Collegio èautorizzato a consultare attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), che – come denunciato – con il decreto che hadisposto il giudizio immediato a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato unicamente il reato associativo dicui al capo 1), mentre il capo 6) riguarda soggetti diversi, sebbene coimputati.

La sentenza di applicazione della pena è stata, pertanto, pronunciata per un reato,quello di cui al capo 6), per il quale non è stata esercitata l’azione penale.Del resto, su tale reato non si era neppure formato alcun accordo poiché – come postoin rilievo dal ricorrente e come risultante dall’esame degli atti – in occasione dell’udienza incui il [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la sentenza di patteggiamento, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva depositatouna proposta di applicazione della pena, correttamente allegata al verbale di udienza, che siriferiva al solo reato sub 1).

Né può rilevare, in senso contrario a tale conclusione, l’annotazione – anch’essacontenuta nel verbale di udienza – secondo cui, per il calcolo della pena di [OSCURATO:PERSONA], dovessefarsi riferimento a quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto – anche a non volerintendere tale riferimento come un mero refuso – il riferimento non può che intendersi svoltoal calcolo della pena del coimputato per l’unico reato per cui l’azione penale è stataesercitata anche per [OSCURATO:PERSONA], ossia quello di cui al capo 1).

4. Per le considerazioni sin qui svolte, la sentenza dev’essere annullata senza rinvio egli atti trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriorecorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], lapena di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, con il beneficio dellasospensione condizionale.Nella motivazione il [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente escluso la sussistenza di cause diproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., richiamando per sintesi la provvistainvestigativa, costituita dalle conversazioni captate e dalle indagini del personale delCommissariato della Polizia di Stato e della Questura che avevano determinato l’emissionedi un’ordinanza cautelare, confermata in sede di riesame.Per ciò che riguarda la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver precisatoche questi era chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 6) – ha tratteggiatosinteticamente lo specifico ruolo svolto nell’ambito dell’associazione criminale di cui al capo1) dell’imputazione. Quanto al calcolo della pena, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto correttoquello oggetto di accordo tra le parti, testualmente precisando che «è possibile riconoscerel’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. prevalente all’aggravante contestata al capo 6),tenuto conto del minor ruolo svolto», sicché ha fissato la pena base, per il più grave reato dicui al capo 6) dell’imputazione, in due anni di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, l’haaumentata a due anni e nove mesi di reclusione ed euro 18.000,00 per la continuazione conil capo 1), quindi ridotta per il rito a quella suindicata. Ha, poi, concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena per l’incensuratezza dell’imputato.Infine, con provvedimento in data 28 novembre 2025, ha disposto la correzionedell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nella parte in cui risultavariconosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalentiall’aggravante, in realtà mai riconosciute, ritenendo trattarsi di mero refuso. 2. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv.Esposito, e denuncia due motivi.2.1. Con il primo denuncia, la violazione degli artt. 606, comma 1, lettera c) e 448comma 2-bis cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e lasentenza, per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena.Denuncia, in primo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compreso nell’accordo un reato, quellodi cui al capo 6), per il quale non era stata esercitata l’azione penale e che, invece, eraricompreso nell’originaria imputazione provvisoria. Per tale via, avrebbe applicato una penaillegale, poiché ha irrogato a fronte dell’unico reato per cui è stata elevata la contestazione,ossia l’associazione per delinquere di cui al capo 1), la pena pecuniaria, invece, non previstaper tale reato.Precisa che sarebbe del tutto errata l’annotazione contenuta nel verbale di udienzacamerale del 27 novembre 2025 nella quale si indica che, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], il difensoreavrebbe depositato un nuovo calcolo per l’applicazione della pena, richiamando quello delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] giudice. Difatti, in occasione della menzionata udienza, il difensoreaveva depositato una richiesta di applicazione di pena con un calcolo affatto diverso, cheprevedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio diequivalenza sulle aggravanti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 416 cod. pen., e il calcolodella pena base riguardava esclusivamente il reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod.pen. di cui al capo 1) e non quello sub 6).2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen., inpunto di omesso vaglio degli elementi, evidenti nel caso di specie, che l’imputato non avevacommesso il fatto.Non si sarebbe attribuito adeguato rilievo al fatto che l’imputato, differentemente dacorrei, aveva rivendicato costantemente la propria innocenza, non aveva mai ammesso gliaddebiti e che le uniche prove nei suoi riguardi erano consistite in un esiguo numero diconversazioni telefoniche, unicamente dimostrative di un contributo materiale fornito nelcontesto di uno studio legale e, comunque, di significato non univoco.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 2 marzo 2026, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, essendo stata applicata una pena illegale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È fondato e assorbente il primo motivo e la sentenza dev’essere annullata senzarinvio per le ragioni che s’indicano di seguito.2. Preliminarmente va detto, limitatamente a tale motivo, che è corretto il rimedioesperito.La novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato laproponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).Quanto alla impugnazione sulla qualificazione giuridica del fatto si è ribadito che ilgiudice ha l'obbligo di verificarne la correttezza dando conto, seppure nella maniera succintatipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede diaccordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quellaformante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, ElKholti, Rv. 280373).Permane, dunque, il dovere del giudice di verificare il contenuto dell’accordo, sebbene,secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema diapplicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazionegiuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza marginidi opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4,n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842.Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denuncierrori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, inmotivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione,della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 1, n. 15553del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).3. Tanto premesso in diritto, nel caso in scrutinio, risulta dagli atti, che il Collegio èautorizzato a consultare attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), che – come denunciato – con il decreto che hadisposto il giudizio immediato a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato unicamente il reato associativo dicui al capo 1), mentre il capo 6) riguarda soggetti diversi, sebbene coimputati. La sentenza di applicazione della pena è stata, pertanto, pronunciata per un reato,quello di cui al capo 6), per il quale non è stata esercitata l’azione penale.Del resto, su tale reato non si era neppure formato alcun accordo poiché – come postoin rilievo dal ricorrente e come risultante dall’esame degli atti – in occasione dell’udienza incui il [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la sentenza di patteggiamento, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva depositatouna proposta di applicazione della pena, correttamente allegata al verbale di udienza, che siriferiva al solo reato sub 1). Né può rilevare, in senso contrario a tale conclusione, l’annotazione – anch’essacontenuta nel verbale di udienza – secondo cui, per il calcolo della pena di [OSCURATO:PERSONA], dovessefarsi riferimento a quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto – anche a non volerintendere tale riferimento come un mero refuso – il riferimento non può che intendersi svoltoal calcolo della pena del coimputato per l’unico reato per cui l’azione penale è stataesercitata anche per [OSCURATO:PERSONA], ossia quello di cui al capo 1). 4. Per le considerazioni sin qui svolte, la sentenza dev’essere annullata senza rinvio egli atti trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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