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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 24742/2023

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lettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro COMUNE dell’AQUILA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in L’Aquila, alla via Avezzano, n. 11 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Nardis che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEe [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO,in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATI avverso la sentenza n. 536 dei 19.2/19.3.2019 della Corte d’Appello diL’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 536/2019 la Corte d’Appello d i L’Aquila, nel giudizio promosso dalla “T P” s.r.l. nei confronti, tra gli altri, del Comune diL’Aquila, così, tra l’altro, statuiva: dichiarava il difetto dilegittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione; determinava l’indennità di espropriazione dei terreni di proprietà della s.r.l. ricorrente(in N.C.T. di L’Aquila al fol. 15, partt. 305, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 415, 487, 499, 500, 501, 506, 507, 586, 587, 685, 710, 711, 712 e 713)in complessivi euro 573.815,15, oltre interessi legali; determinava l’indennità di occupazione temporanea dei medesimi terreni in complessivi euro 227.134,77, oltre interessi legali; condannava il Comune di L’Aquila a rimbors are a controparte le spese di giudizio ed a farsi carico delle spese di c.t.u.

1.1. Esponeva , la corte d’appello , che nella specie era da applicare la disposizione(“(…).

L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009”) di cui al 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (intitolato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito nella legge n. 77/2009, quale disposizione recante eccezione alla regola generale di cui al1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 (“l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio(…)”).

Esponeva segnatamente che deponeva per l’applicabilità nella specie del 6° co. dell’art. 2 cit. la relativa “ratio”, da ravvisare nell’esigenza di evitare che il catastrofico sisma dell’aprile del 2009 comportasse, ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, effetti distorsivi correlati “a variazionidelle destinazioni urbanistiche determinate (…) esclusivamente dalla urgentissima necessità di far fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadini dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione (…) delle aree, non necessariamente già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativi e scolastici occorrenti” (così sentenza impugnata, pag. 9).

Esponeva, “pertanto, [che,] ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea spettante alla parte attrice, [doveva] tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6/4/2009, pur dovendosi quantificare le indennità medesime (…) con riferimento alla data del decreto di esproprio” (così sentenza impugnata, pag. 11).

Esponeva per altro verso,la corte d’appello, che il consulente d’ufficio aveva evidenziato che oggetto di valutazione erano i terreni dell’area in località Pontignone –Aquilentro, in frazione Paganica, già adibita a cava di inerti e poi occupata, al momento del sopralluogo dell’ausiliario, dal servizio macerie della “ASM” s.p.a.(cfr. sentenza impugnata, pag. 11) .

Esponeva segnatamente che il c.t.u. aveva tenuto conto della destinazione urbanistica – “zona agricola intensiva” - dei fondi della “T P” alla data del 6.4.2009 e di cui al p.r.g. del Comune diL’Aquila, “con determinazione del valore attualizzato alla data del decreto di esproprio e, quindi, al mese di aprile 2014” (così sentenza impugnata, pag. 11). 2.Avverso tale sentenza la “T P” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Comune dell’Aquila ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione non hanno svolto difese. 3.La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE4.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi.

Deduce che ha errato la Corte di L’Aquila a ritenere applicabile il 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009,in deroga al disposto dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, ai fini della determinazione del momento cui far riferimento onde riscontrare le caratteristichedel bene espropriato .

Deduce che il 6° co. dell’art. 2 cit. è norma eccezionale, avente ad oggetto situazioni specifiche, insuscettibile di applicazionea situazioni diverse, insorte in un momento successivo – il decreto di espropriazione è stato adottato il 25.5.2014 –dopo laconclusione – in data 31.12.2012 - dello stato di em ergenza (cfr. ricorso, pagg. 15 e 16). 5.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 157 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme che regolano le prerogative difensive delle parti.

Premette che la Corte di L’Aquila, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto differimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire alle parti di formalizzare i propri rilievi critici alla relazione di c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 17).

Indi deduce che a tal ultima udienza la corte d ’appello ha nondimeno sollecitato le parti a rassegnare le rispettiveconclusioni ed ha così menoma t o le prerogative difensive(cfr. ricorso, pag. 18).

Deducealtresì che, contrariamente a quanto reputato dalla corte di merito, il c.t.u. per nulla ha tenuto conto dei rilievi critici del proprio consulente , in particolare con riferimento alla “erronea indicazione/valutazione/applicazione delle norme urbanistiche vigenti nel Comune di L’Aquila” (così ricorso, pag. 18) e con riferimento al “danno di carattere aziendale e complessivo (…)quantificato negli atti introduttivi”(così ricorso, pag. 1 9 ) .

Deduce inoltreche il c.t.u. non ha fornito risposte in ordine al danno sofferto per spese sostenute ed investimenti imposti dalla P.A. e non utilizzati ed in ordine al lucro cessante correlato all’espropriazione di un’intera e florida azienda (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce per altro verso che –così come ha evidenziato mercé le osservazioni del proprio consulente datate 21.9.2018 - ha errato il c.t.u. a ritenere che i terreni espropriati sono privi, siccome “terreni agricoli”, di qualsiasi potenzialità edificatoria (cfr. ricorso, pag. 21).

Deduce segnatamente che la circostanza per cui i terreni espropriati ricadano in “zona agricola intensiva” non esclude , alla stregua degli artt. 62 e 63 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune diL’Aquila, qualsiasi possibilità edificatoria ovvero non esclude la presenza di insediamenti destinati ad attività agricola su base industriale (cfr. ricorso, pagg. 22 e 25).

Deduce ulteriormente che ha errato il c.t.u. a non ten er conto dei rilievi del proprio consulente circa la possibilità di utilizzazione congiunta d ei terreni espropriaticon i confinanti fondi parimenti di proprietà di essa ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 25 -26).

Deduce infine che la corte distrettua le per nulla ha tenuto conto delle questioni illustrate nella comparsa conclusionale e concernenti la natura urbanistica dei terreni, la loro oggettiva destinazione industriale, l’errata applicazione del metodo di stima comparativo, la carenza di qualsivoglia indagine in ordine al profilo del lucro cessante ed in ordine alla necessità di calcolare la diminuzione di valore dei limitrofi terreni del pari di proprietàdi essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 31). 6.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione “apparente”; l’omesso esame di questioni dibattute e decisive.

Deduce che la Corte di L’Aquila non si è pronunciata sulle questioni concernenti la suscettibilità edificatoria dei terreni espropriati, sull’inclusionedei terreni espropriati in un più ampio complesso produttivo-industriale costituito anche da altri terreni di sua proprietà, sulla circostanza per cui la parziale espropriazione “aveva depresso il valore dei terreni non espropriati e aveva originato un lucro cessante di carattere oggettivo” (così ricorso, pagg. 32 – 33). 7.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione “apparente”; l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di norme regolamentari.

Deduce che, alla luce delle norme del p.r.g. del Comune di L’Aquila, ha errato la corte d’appello a ritenere che per svolgere l’attività di gestione delle macerie, di carattere industriale, non è necessaria “una variante allo strumento urbanistico”(cfr. ricorso, pag. 38).

Deduce comunque che la variante urbanistica vi è stata ed è stata disposta con la deliberazione n. 144 del 19 maggio 2009 della Giunta comunale di L’Aquila (cfr. ricorso, pag. 39)e che in ordine all’esistenza, al contenuto ed alla portata della deliberazione n. 144/2009 le controparti non hanno formulato alcuna contestazione (cfr. ricorso, pag. 40).

Deduce da ultimo che, aifini della stima “sintetico – comparativa”, sono stati utilizzati“quali parametri” tre atti di compravendita riguardanti terreni che non hanno identica destinazione e sono tra loro diversi e di diverso valore (cfr. ricorso, pagg. 40 - 41 ) , o ssia due degli atti utilizzati si riferiscono a “zone agricole con rispetto ambientale”, ove non è possibile realizzare alcunché (cfr. ricorso, pag. 41). 8.Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

9. Propriamente la ricorrente non adduce uno specifico interesse a llorché prospetta che la corte d’appello, in illegittima analogica applicazione di una disposizione eccezionale, ha assunto a termine di riferimento l e caratteristiche del compendio immobiliare espropriato alla data del 6.4.2009anziché alla data, successiva,del decreto di espropriazione.

Più esattamente i “risvolti sostanziali” del la censura veicolata dal motivo in disamina - o vvero le caratteristiche del compendi o oggetto di ablazione alla successiva data del decreto di espropriazione -si specificanomercé il riferimento alle n.t.a. del p.r.g. del Comune di L’Aquila (peraltro,alla stregua del “foglio di osservazioni alla c.t.u.” riprodottonon già propriamente nel corpo del motivo in disamina bensì alle pagine 8/10 del ricorso), n.t.a. che prefigurano il quadro delle utilizzazioni cui, a giudizio della ricorrente - “realizzazione di plessi industriali destinati all’agricoltura” (così ricorso, pag. 25)- e difformemente da quanto reputato dal c.t.u. officiato in sede di merito, si prestano i fondi con “destinazione agricola intensiva” (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10 .

N ell’impugnata sentenza si legge – a pag. 12 - che il c.t.u. aveva “rilevato la destinazione urbanistica dei terreni alla data del 6.04.2009 in base alle previsioni del vigente P.R.G. del Comune di L’Aquila, come riportato nella relazione redatta a cura dell’Agenzia del Territorio prot. 7584 del 13.09.2012, che ricomprende l’intero lotto in Zona agricola intensiva ”).

E tuttavia, in tal guisa, la censura veicolata dal motivo in esame, alla stregua, appunto, dei suoi “risvolti sostanziali”, si risolve nel complesso delle censure veicolate dagli ulteriori motivi, sicché le ragioni che militano– si dirà – per il rigetto degli ulteriori mezzi , rendono van a pur l a doglianza circa il mancato ossequio alla regola di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001. 10.Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; se ne giustifica perciò la disamina contestuale; in ogni caso,i medesimi motivi sono privi di fondamento e vanno respinti. 11.Il ricorso riferisce che la Corte di L’Aquila, in risposta all’istanza istruttoria datata 29.11.2018 della “T P”, aveva assunto che l’ausiliario d’ufficio aveva tenuto conto delle osservazioni deiconsulenti di parte (cfr. ricorso, pag. 18) .

La medesima “T P” dà contoche sia con il “foglio di osservazioni alla c.t.u.”, depositato telematicamente in data 5.11.2018 (cfr. ricorso, pag. 7), sia con la comparsa conclusionale (cfr. ricorso, pag g . 26 e 31 ) avev a provveduto a esplicitare le sue ragioni in ordine alle “quaestiones” controverse.

Ne risulta smentita la prospettazione della ricorrente secondo cui sarebbe stata privata “di una rilevante prerogativadifensiva” (c osì ricorso, pag. 18) . 12.L’impugnato dictumdà atto che “il c.t.u. ha rilevato altresì che, sul punto, il c.t.p. (…) ritiene che il terreno debba essere stimato come Industriale (…)” (così sentenza, pag. 12).E dà atto ancora che “il c.t.u. ha mantenuto ferme le citate conclusioni – che la Corte fa proprie (…) – nonostante le osservazioni mosse dai c.t.p., cui ha dato esauriente risposta nel corso dell’elaborato, (…)” (così sentenza impugnata, pag. 13).

L’ausiliario d’ufficio,quindi, ha vagliato i rilievi dell’ausiliario di parte.

13. In ogni caso, l a consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. sez. un. 3.6.2013, n. 13902; Cass. 8.4.2001, n. 5687).

Cosicchéil giudice di merito, ove di c ontrario avviso rispetto alla consulenza di parte, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga -è il caso di specie - a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; Cass. 18.4.2001, n. 5687; Cass. sez. lav. 23.5.1998, n. 5151; Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità.

Si vedanoanche Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742).

14. Al contempo , rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliario; e l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103; Cass. 3.4.2007, n. 8355.

Si veda anche Cass. s ez. lav. 24.9.2010, n. 20227).

Evidentemente, nella specie, la corte d’appello ha adeguatamente assolto l’onere di motivazione, allorché ha recepito i rilievi del proprio consulente.

Invano, pertanto, la ricorrente adduce – con il secondo mezzo - che ha inutilmente sollecitato la corte distrettu ale a disporre la convocazione a chiarimentidell’ausiliario d’ufficio (cfr. ric orso, pag. 2 1 ) . 15.In ogni caso, con i motivi di ricorso in disamina la ricorrente – seppur attraverso la prospettazione di presunti errori del consulente d’ufficio (cfr., esemplificativamente, ricorso, pag g . 21 – 22: “il primo errore commesso dal Consulente d’Ufficio risiede nel fatto che (…), pur avendo rilevato che il compendio immobiliare espropriato ricade in zona agricola intensiva (…),non ha tenuto conto del valore (…) funzionale di quella collocazione (…)”)- i n realtà censura essenzialmente il giudizio “di fatto” alla cui stregua la Corteabruzzese, sulla scorta appunto dell’espletata consulenza d’ufficio, ha de terminato le caratteristiche dei terreni oggetto di espropriazione e di occupazione ed ha poi quantificato le correlate indennità(cfr. in tal senso controricorso, pag. 5).

Dunque, in parte qua, imezzi in esame si qualificano, rectius , in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.

Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 16.In questi termini, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” (sintomatiche dell’ “omesso esamecirca fatto decisivo e controverso”) destinate ad acquisire significat o alla luce del la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte(figure tra le quali non è annoverabile il difetto di “sufficienza” della motivazione) possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte dimerito ha ancorato il suo dictum .

Invero, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (oggetto di specifica denuncia con il terzo ed il quarto motivo e destinata a configurarsi, in astratto,allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr.

Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha compiutamente edintellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo . 17.Segnatamente la corte territoriale ha rimarcato, altresì, quanto segue.

Innanzitutto, cheil compendio espropriato si identificava con “una vecchia cava di inerti da tempo dismessa (…) del tutto improduttiva dal punto di vista agricolo essendo stato asportato lo strato vegetale superficiale” (così sentenza impugnata, pag. 11).

Altresì, che il consulente d’ufficio, allorché aveva disatteso i rilievi del consulente di parte - il quale aveva addotto che il terreno dovesse “essere stimato come Industriale in ragione della destinazione urbanistica d’uso di fatto come produttiva ad uso cava inerti e attività industriale ” ( così sentenza impugnata, pag. 12)– aveva co ndivisibilmente rilevato che “non si può di certo equiparare il terreno agricolo ad un terreno di tipo industriale propriamente detto, che consente tutta un’altra serie di attività e che la destinazione urbanistica del suolo è impartita dal p.r.g. del Comune, ed in tal caso trattasi di zona agricola intensiva , che consente (come evidentemente ha consentito) la realizzazione dell’attività di estrazione di cava e gestione delle macerie, non necessitando di una variante allo strumento urbanistico ” (così sentenza impugnata, pag. 12).

Dipoi, che il consulente d’ufficio aveva utilizzato il metodo di stima “sintetico –comparativo”, assumendo aparametro di riferimento tre atti di compravendita di terreni siti in L’Aquila –Paganica, con destinazione identica o similare a quelli oggetto di espropriazione, stipulati negli anni 2006 –2008, anteriori al sisma, onde prescindere dall’incidenza che il terremoto aveva avuto sul mercato immobiliare (cfr. sentenza impugnata, pag. 12).

E, inoltre, che il c.t.u. aveva acquisito ulteriori atti di compravendita, di cui tuttavianon aveva tenuto conto, giacchévi era riflessa la tendenza del mercato a prezzi inferiori di un quinto rispetto a quelli del triennio 2006 –2008 (cfr. sentenza impugnata, pag. 12).

Ancora, che il consulente d’ufficio non aveva accertato alcuna diminuzione di valore in relazione agli altri terreni di proprietà della ricorrente, siccome non aveva “riscontrato un preesistente rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, conformemente alla disciplina urbanistica, tra la parte espropriata e quella non interessata dalla vicenda ablatoria” (così sentenza impugnata, pag. 14).

E, ulteriormente, che il c.t.u. aveva rilevato che il consulente di parte ricorrente non aveva allegato documentazione idoneaa dar ragione del preteso rapporto tra terreni espropriati e terreni limitrofi (cfr. sentenza impugnata, pag. 14).

Infine, che alcunché era da riconoscere a titolo di lucro cessante; che, così come aveva evidenziato il Comune diL’Aquila, l’espropriazione aveva riguardato una cava di materiali litici oramai esaurita, il cui valore industriale era “praticamente nullo”(così se ntenz a impugnata, pag. 1 5 ) ; che , dunque , i terreni espropriati non si prestavano ad essere qualificati alla stregua di un complesso aziendale; che,del resto, la “T P” – il cui oggetto sociale consisteva nella gestione di impianti per il trattamento ed il recupero di rifiuti in genere - non aveva dimostrato di esercitare sui terreni un’attività industriale, viepiù che aveva provveduto all’acquisto dell’area in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pochi mesi del sisma (cfr.sentenza impugnata, pag. 15). 18.Su tale scorta non meritano seguito le a d dotte censur e.

In particolare,si rimarca aggiuntivamente quanto segue.

19. Certo, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l’interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2019, n. 6527; Cass. (ord.) 19.7.2018, n.19295).

Tuttavia,invano la ricorrente prospetta che la ricomprensione del compendio espropriato in “zona agricola intensiva” non esclude la presenza di insediamenti destinati ad attività agricola su base industriale (cfr. ricorso, pagg. 22e 35).

Difatti, qualsivoglia pote nzial e utilizzazione è stata in maniera congrua ed ineccepibile disconosciuta dalla Corte di L’Aquila alla stregua del riscontro per cui la cava, oramai esaurita,non si prestava ad alcun “significativo sviluppo” ; viepiùche la ricorrente “aveva omesso le doverose operazioni di ripristino” (così sentenza impugnata, pag. 15).

Si badi che lo stesso consulente tecnico di parte ricorrente aveva addotto la necessità di “far riferimento alla destinazione urbanistica e d’uso di fatto” (cfr. ricorso, pag. 26, ove sono testualmente riprodotti taluni passaggi della relazione di c.t.p.). 20.In questo quadro risultano vane pur le ulteriori deduzioni della “T P”.

Inprimo luogo, la deduzione per cui i terren i espropriati, giacché destinati ad attività estrattiva,sono, in quanto tali , qualificabili co me industriali (cfr. ricorso, pag. 24).

E la deduzioneper cui, alla luce del disposto degli artt. 62 e 63 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di L’Aquila, avrebbe errato la Corte di L’Aquila a reputare compatibile con la destinazione agricola intensiva l’attività di “estrazione di cava” (cfr. ricorso, pag. 37).

In secondo luogo, la deduzioneper cui la precedente destinazione ad attività estrattiva -incompatibile con la destinazione agricola -aveva conferito ai terreni una destinazione industriale (cfr. ricorso, pag. 35).E la deduzione – in verità, ex se, del tutto generica ed aspecifica - per cui “l’attività estrattiva era stata esercitata in base a provvedimenti di autorizzazione dell’ente Regione che, per loro stessa natura e funzione, avevano automaticamente determinato una variazione della destinazione urbanistica da agricola ad industriale”(cfr. ricorso, pag. 38).

Vane -si reitera - e le une e le altre deduzioni , a fronte , evidentemente, del riscontro operato dalla corte d’appello per cui la procedura espropriativa ha “riguardato una cava di materiali litici oramai esaurita(…) che (…) non si presta (…) ad alcun significativo sviluppo ” (così sentenza d’appello, pag.

15. Cfr. Cass. 26.5.1999, n. 5085, secondo cui, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, per i terreni che non abbiano vocazione edificatoria, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, nessuna valenza assume la pregressa e non più in atto utilizzazione industriale quale attività estrattiva di cava del terreno).

Ben vero, l’addotta incompatibilità tra l’attività estrattiva e la “destinazione agricola intensiva” difetta di specificità al cospetto della riproduzione dell’integrale testo del punto 7 dell’art. 63 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di L’Aquila a pagina 6, in nota,nel controricorso ( il punto 7 detta pur la disciplina transitoria per le cave operanti al momento dell’adozione delle n.t.a.; l’attività estrattiva era stata esercitata dalla “T P.” sin dai decenni precedenti: cfr. ricorso, pag. 28, ove è trascrittala relazione di c.t.p.).

In terzo luogo,la deduzioneper cui la destinazione industriale ha fatto seguito all’adozione da parte della Giunta comunale di L’Aquila della deliberazione n. 144 del 19 maggio 2009 e comunque al decreto n. 16 del 6.8.2009 del Commissario delegato alla ricostruzione(cfr. ricorso, pagg. 34 - 35 ) .

A tal ultimo riguardonon può non darsi atto del mancato ossequio a gli oneri di specificità e di “autosufficienza”(cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950 ; Cass.(ord.) 23.1.2014, n. 1391), pur con riferimento alla deduzione (cfr. ricorso, pag. 40) ex art. 115 cod. proc. civ. di “non contestazione” ex adverso (cfr. Cass.9.8.2016, n. 16655).E,ben vero, il difetto di “autosufficienza” viepiù ri veste valenza a fronte del la prospettazionedella controricorrente secondo cui “la destinazione urbanistica della zona (…) preesistente al sisma [era] attuale al momento della stima e a tutt’oggi” (così controricorso, pag. 3) e de l riscontr o operat o dalla corte distrettuale circa l’omessa dimostrazione da parte della “T P” dell’esercizio sui terreni espropriati di qualsivoglia attività industriale.

Inquarto luogo, la deduzione per cui non vale ad esclude re l’edificabilità e la destinazione industrialela circostanza che al momento del sopralluogo del c.t.u. l’area “risultasse occupata dal servizio macerie della Soc.

ASM” (cfr. ricorso, pagg. 33 – 34) .

E la deduzione per cui avrebbe errato la Corte di L’Aquila a reputare compatibile con la destinazione agricola intensiva l’attività di “gestione delle macerie” (cfr. ricorso, pag. 37).

A tal ultimo riguardo non può non darsi atto del carattere meramente assertivo di siffatte censur e , ancorat e tout court alla prospettazione, mera petizione di principio, percui “la destinazione e l’utilizzazione dei terreni come deposito industriale utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] ne certifica, invece, una destinazione diversa da quella di terreni non edificabili ” (così ricorso, pag. 34).

Ovviamente, al cospetto del carattere meramente assertivo delle censure anzidette permane impregiudicata l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’attività di gestione delle macerie non necessitasse “di una variante allo strumento urbanistico” (così sentenza impugnata, pag.

12. D’altronde,all’atto del sopralluogo, il c.t.u. aveva – semplicemente - constatato la “presenza di cassoni scarrabili, containers e alcune attrezzature”: cfr. sentenza impugnata, pag. 11).21.Invano, d’altro canto, la ricorrente prospetta che la Corte di L’Aquila ha errato,allorché ha avallato i riscontri del c.t.u. in rapporto alla individuazione degli atti di compravendita utilizzati ai fini della stima “sintetico -comparativa”.

Senza dubbio, in tal guisa,la ricorrente si duole per l’erronea valutazione di esiti probatori.

E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 22.Si giustifica, in dipendenza delle peculiarità della controversia de qua , peculiarità correlantesi ad una disciplina comunque di natura “emergenziale”, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione non hanno svolto difese.

Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra la ricorrente“T P” s.r.l., da un lato, ed il Comune di L’Aquila, dall’altro; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE dell’AQUILA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in L’Aquila, alla via Avezzano, n. 11 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Nardis che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEe [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO,in persona del Ministro pro tempore. INTIMATI avverso la sentenza n. 536 dei 19.2/19.3.2019 della Corte d’Appello diL’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 536/2019 la Corte d’Appello d i L’Aquila, nel giudizio promosso dalla “T P” s.r.l. nei confronti, tra gli altri, del Comune diL’Aquila, così, tra l’altro, statuiva: dichiarava il difetto dilegittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione; determinava l’indennità di espropriazione dei terreni di proprietà della s.r.l. ricorrente(in N.C.T. di L’Aquila al fol. 15, partt. 305, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 415, 487, 499, 500, 501, 506, 507, 586, 587, 685, 710, 711, 712 e 713)in complessivi euro 573.815,15, oltre interessi legali; determinava l’indennità di occupazione temporanea dei medesimi terreni in complessivi euro 227.134,77, oltre interessi legali; condannava il Comune di L’Aquila a rimbors are a controparte le spese di giudizio ed a farsi carico delle spese di c.t.u. 1.1. Esponeva , la corte d’appello , che nella specie era da applicare la disposizione(“(…). L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009”) di cui al 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (intitolato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito nella legge n. 77/2009, quale disposizione recante eccezione alla regola generale di cui al1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 (“l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio(…)”). Esponeva segnatamente che deponeva per l’applicabilità nella specie del 6° co. dell’art. 2 cit. la relativa “ratio”, da ravvisare nell’esigenza di evitare che il catastrofico sisma dell’aprile del 2009 comportasse, ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, effetti distorsivi correlati “a variazionidelle destinazioni urbanistiche determinate (…) esclusivamente dalla urgentissima necessità di far fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadini dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione (…) delle aree, non necessariamente già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativi e scolastici occorrenti” (così sentenza impugnata, pag. 9). Esponeva, “pertanto, [che,] ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea spettante alla parte attrice, [doveva] tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6/4/2009, pur dovendosi quantificare le indennità medesime (…) con riferimento alla data del decreto di esproprio” (così sentenza impugnata, pag. 11). Esponeva per altro verso,la corte d’appello, che il consulente d’ufficio aveva evidenziato che oggetto di valutazione erano i terreni dell’area in località Pontignone –Aquilentro, in frazione Paganica, già adibita a cava di inerti e poi occupata, al momento del sopralluogo dell’ausiliario, dal servizio macerie della “ASM” s.p.a.(cfr. sentenza impugnata, pag. 11) . Esponeva segnatamente che il c.t.u. aveva tenuto conto della destinazione urbanistica – “zona agricola intensiva” - dei fondi della “T P” alla data del 6.4.2009 e di cui al p.r.g. del Comune diL’Aquila, “con determinazione del valore attualizzato alla data del decreto di esproprio e, quindi, al mese di aprile 2014” (così sentenza impugnata, pag. 11). 2.Avverso tale sentenza la “T P” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Comune dell’Aquila ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione non hanno svolto difese. 3.La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE4.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi. Deduce che ha errato la Corte di L’Aquila a ritenere applicabile il 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009,in deroga al disposto dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, ai fini della determinazione del momento cui far riferimento onde riscontrare le caratteristichedel bene espropriato . Deduce che il 6° co. dell’art. 2 cit. è norma eccezionale, avente ad oggetto situazioni specifiche, insuscettibile di applicazionea situazioni diverse, insorte in un momento successivo – il decreto di espropriazione è stato adottato il 25.5.2014 –dopo laconclusione – in data 31.12.2012 - dello stato di em ergenza (cfr. ricorso, pagg. 15 e 16). 5.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 157 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme che regolano le prerogative difensive delle parti. Premette che la Corte di L’Aquila, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto differimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire alle parti di formalizzare i propri rilievi critici alla relazione di c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 17). Indi deduce che a tal ultima udienza la corte d ’appello ha nondimeno sollecitato le parti a rassegnare le rispettiveconclusioni ed ha così menoma t o le prerogative difensive(cfr. ricorso, pag. 18). Deducealtresì che, contrariamente a quanto reputato dalla corte di merito, il c.t.u. per nulla ha tenuto conto dei rilievi critici del proprio consulente , in particolare con riferimento alla “erronea indicazione/valutazione/applicazione delle norme urbanistiche vigenti nel Comune di L’Aquila” (così ricorso, pag. 18) e con riferimento al “danno di carattere aziendale e complessivo (…)quantificato negli atti introduttivi”(così ricorso, pag. 1 9 ) . Deduce inoltreche il c.t.u. non ha fornito risposte in ordine al danno sofferto per spese sostenute ed investimenti imposti dalla P.A. e non utilizzati ed in ordine al lucro cessante correlato all’espropriazione di un’intera e florida azienda (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce per altro verso che –così come ha evidenziato mercé le osservazioni del proprio consulente datate 21.9.2018 - ha errato il c.t.u. a ritenere che i terreni espropriati sono privi, siccome “terreni agricoli”, di qualsiasi potenzialità edificatoria (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce segnatamente che la circostanza per cui i terreni espropriati ricadano in “zona agricola intensiva” non esclude , alla stregua degli artt. 62 e 63 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune diL’Aquila, qualsiasi possibilità edificatoria ovvero non esclude la presenza di insediamenti destinati ad attività agricola su base industriale (cfr. ricorso, pagg. 22 e 25). Deduce ulteriormente che ha errato il c.t.u. a non ten er conto dei rilievi del proprio consulente circa la possibilità di utilizzazione congiunta d ei terreni espropriaticon i confinanti fondi parimenti di proprietà di essa ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 25 -26). Deduce infine che la corte distrettua le per nulla ha tenuto conto delle questioni illustrate nella comparsa conclusionale e concernenti la natura urbanistica dei terreni, la loro oggettiva destinazione industriale, l’errata applicazione del metodo di stima comparativo, la carenza di qualsivoglia indagine in ordine al profilo del lucro cessante ed in ordine alla necessità di calcolare la diminuzione di valore dei limitrofi terreni del pari di proprietàdi essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 31). 6.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione “apparente”; l’omesso esame di questioni dibattute e decisive. Deduce che la Corte di L’Aquila non si è pronunciata sulle questioni concernenti la suscettibilità edificatoria dei terreni espropriati, sull’inclusionedei terreni espropriati in un più ampio complesso produttivo-industriale costituito anche da altri terreni di sua proprietà, sulla circostanza per cui la parziale espropriazione “aveva depresso il valore dei terreni non espropriati e aveva originato un lucro cessante di carattere oggettivo” (così ricorso, pagg. 32 – 33). 7.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione “apparente”; l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di norme regolamentari. Deduce che, alla luce delle norme del p.r.g. del Comune di L’Aquila, ha errato la corte d’appello a ritenere che per svolgere l’attività di gestione delle macerie, di carattere industriale, non è necessaria “una variante allo strumento urbanistico”(cfr. ricorso, pag. 38). Deduce comunque che la variante urbanistica vi è stata ed è stata disposta con la deliberazione n. 144 del 19 maggio 2009 della Giunta comunale di L’Aquila (cfr. ricorso, pag. 39)e che in ordine all’esistenza, al contenuto ed alla portata della deliberazione n. 144/2009 le controparti non hanno formulato alcuna contestazione (cfr. ricorso, pag. 40). Deduce da ultimo che, aifini della stima “sintetico – comparativa”, sono stati utilizzati“quali parametri” tre atti di compravendita riguardanti terreni che non hanno identica destinazione e sono tra loro diversi e di diverso valore (cfr. ricorso, pagg. 40 - 41 ) , o ssia due degli atti utilizzati si riferiscono a “zone agricole con rispetto ambientale”, ove non è possibile realizzare alcunché (cfr. ricorso, pag. 41). 8.Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto. 9. Propriamente la ricorrente non adduce uno specifico interesse a llorché prospetta che la corte d’appello, in illegittima analogica applicazione di una disposizione eccezionale, ha assunto a termine di riferimento l e caratteristiche del compendio immobiliare espropriato alla data del 6.4.2009anziché alla data, successiva,del decreto di espropriazione. Più esattamente i “risvolti sostanziali” del la censura veicolata dal motivo in disamina - o vvero le caratteristiche del compendi o oggetto di ablazione alla successiva data del decreto di espropriazione -si specificanomercé il riferimento alle n.t.a. del p.r.g. del Comune di L’Aquila (peraltro,alla stregua del “foglio di osservazioni alla c.t.u.” riprodottonon già propriamente nel corpo del motivo in disamina bensì alle pagine 8/10 del ricorso), n.t.a. che prefigurano il quadro delle utilizzazioni cui, a giudizio della ricorrente - “realizzazione di plessi industriali destinati all’agricoltura” (così ricorso, pag. 25)- e difformemente da quanto reputato dal c.t.u. officiato in sede di merito, si prestano i fondi con “destinazione agricola intensiva” (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10 . N ell’impugnata sentenza si legge – a pag. 12 - che il c.t.u. aveva “rilevato la destinazione urbanistica dei terreni alla data del 6.04.2009 in base alle previsioni del vigente P.R.G. del Comune di L’Aquila, come riportato nella relazione redatta a cura dell’Agenzia del Territorio prot. 7584 del 13.09.2012, che ricomprende l’intero lotto in Zona agricola intensiva ”). E tuttavia, in tal guisa, la censura veicolata dal motivo in esame, alla stregua, appunto, dei suoi “risvolti sostanziali”, si risolve nel complesso delle censure veicolate dagli ulteriori motivi, sicché le ragioni che militano– si dirà – per il rigetto degli ulteriori mezzi , rendono van a pur l a doglianza circa il mancato ossequio alla regola di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001. 10.Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; se ne giustifica perciò la disamina contestuale; in ogni caso,i medesimi motivi sono privi di fondamento e vanno respinti. 11.Il ricorso riferisce che la Corte di L’Aquila, in risposta all’istanza istruttoria datata 29.11.2018 della “T P”, aveva assunto che l’ausiliario d’ufficio aveva tenuto conto delle osservazioni deiconsulenti di parte (cfr. ricorso, pag. 18) . La medesima “T P” dà contoche sia con il “foglio di osservazioni alla c.t.u.”, depositato telematicamente in data 5.11.2018 (cfr. ricorso, pag. 7), sia con la comparsa conclusionale (cfr. ricorso, pag g . 26 e 31 ) avev a provveduto a esplicitare le sue ragioni in ordine alle “quaestiones” controverse. Ne risulta smentita la prospettazione della ricorrente secondo cui sarebbe stata privata “di una rilevante prerogativadifensiva” (c osì ricorso, pag. 18) . 12.L’impugnato dictumdà atto che “il c.t.u. ha rilevato altresì che, sul punto, il c.t.p. (…) ritiene che il terreno debba essere stimato come Industriale (…)” (così sentenza, pag. 12).E dà atto ancora che “il c.t.u. ha mantenuto ferme le citate conclusioni – che la Corte fa proprie (…) – nonostante le osservazioni mosse dai c.t.p., cui ha dato esauriente risposta nel corso dell’elaborato, (…)” (così sentenza impugnata, pag. 13). L’ausiliario d’ufficio,quindi, ha vagliato i rilievi dell’ausiliario di parte. 13. In ogni caso, l a consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. sez. un. 3.6.2013, n. 13902; Cass. 8.4.2001, n. 5687). Cosicchéil giudice di merito, ove di c ontrario avviso rispetto alla consulenza di parte, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga -è il caso di specie - a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; Cass. 18.4.2001, n. 5687; Cass. sez. lav. 23.5.1998, n. 5151; Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità. Si vedanoanche Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742). 14. Al contempo , rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliario; e l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103; Cass. 3.4.2007, n. 8355. Si veda anche Cass. s ez. lav. 24.9.2010, n. 20227). Evidentemente, nella specie, la corte d’appello ha adeguatamente assolto l’onere di motivazione, allorché ha recepito i rilievi del proprio consulente. Invano, pertanto, la ricorrente adduce – con il secondo mezzo - che ha inutilmente sollecitato la corte distrettu ale a disporre la convocazione a chiarimentidell’ausiliario d’ufficio (cfr. ric orso, pag. 2 1 ) . 15.In ogni caso, con i motivi di ricorso in disamina la ricorrente – seppur attraverso la prospettazione di presunti errori del consulente d’ufficio (cfr., esemplificativamente, ricorso, pag g . 21 – 22: “il primo errore commesso dal Consulente d’Ufficio risiede nel fatto che (…), pur avendo rilevato che il compendio immobiliare espropriato ricade in zona agricola intensiva (…),non ha tenuto conto del valore (…) funzionale di quella collocazione (…)”)- i n realtà censura essenzialmente il giudizio “di fatto” alla cui stregua la Corteabruzzese, sulla scorta appunto dell’espletata consulenza d’ufficio, ha de terminato le caratteristiche dei terreni oggetto di espropriazione e di occupazione ed ha poi quantificato le correlate indennità(cfr. in tal senso controricorso, pag. 5). Dunque, in parte qua, imezzi in esame si qualificano, rectius , in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 16.In questi termini, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” (sintomatiche dell’ “omesso esamecirca fatto decisivo e controverso”) destinate ad acquisire significat o alla luce del la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte(figure tra le quali non è annoverabile il difetto di “sufficienza” della motivazione) possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte dimerito ha ancorato il suo dictum . Invero, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (oggetto di specifica denuncia con il terzo ed il quarto motivo e destinata a configurarsi, in astratto,allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha compiutamente edintellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo . 17.Segnatamente la corte territoriale ha rimarcato, altresì, quanto segue. Innanzitutto, cheil compendio espropriato si identificava con “una vecchia cava di inerti da tempo dismessa (…) del tutto improduttiva dal punto di vista agricolo essendo stato asportato lo strato vegetale superficiale” (così sentenza impugnata, pag. 11). Altresì, che il consulente d’ufficio, allorché aveva disatteso i rilievi del consulente di parte - il quale aveva addotto che il terreno dovesse “essere stimato come Industriale in ragione della destinazione urbanistica d’uso di fatto come produttiva ad uso cava inerti e attività industriale ” ( così sentenza impugnata, pag. 12)– aveva co ndivisibilmente rilevato che “non si può di certo equiparare il terreno agricolo ad un terreno di tipo industriale propriamente detto, che consente tutta un’altra serie di attività e che la destinazione urbanistica del suolo è impartita dal p.r.g. del Comune, ed in tal caso trattasi di zona agricola intensiva , che consente (come evidentemente ha consentito) la realizzazione dell’attività di estrazione di cava e gestione delle macerie, non necessitando di una variante allo strumento urbanistico ” (così sentenza impugnata, pag. 12). Dipoi, che il consulente d’ufficio aveva utilizzato il metodo di stima “sintetico –comparativo”, assumendo aparametro di riferimento tre atti di compravendita di terreni siti in L’Aquila –Paganica, con destinazione identica o similare a quelli oggetto di espropriazione, stipulati negli anni 2006 –2008, anteriori al sisma, onde prescindere dall’incidenza che il terremoto aveva avuto sul mercato immobiliare (cfr. sentenza impugnata, pag. 12). E, inoltre, che il c.t.u. aveva acquisito ulteriori atti di compravendita, di cui tuttavianon aveva tenuto conto, giacchévi era riflessa la tendenza del mercato a prezzi inferiori di un quinto rispetto a quelli del triennio 2006 –2008 (cfr. sentenza impugnata, pag. 12). Ancora, che il consulente d’ufficio non aveva accertato alcuna diminuzione di valore in relazione agli altri terreni di proprietà della ricorrente, siccome non aveva “riscontrato un preesistente rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, conformemente alla disciplina urbanistica, tra la parte espropriata e quella non interessata dalla vicenda ablatoria” (così sentenza impugnata, pag. 14). E, ulteriormente, che il c.t.u. aveva rilevato che il consulente di parte ricorrente non aveva allegato documentazione idoneaa dar ragione del preteso rapporto tra terreni espropriati e terreni limitrofi (cfr. sentenza impugnata, pag. 14). Infine, che alcunché era da riconoscere a titolo di lucro cessante; che, così come aveva evidenziato il Comune diL’Aquila, l’espropriazione aveva riguardato una cava di materiali litici oramai esaurita, il cui valore industriale era “praticamente nullo”(così se ntenz a impugnata, pag. 1 5 ) ; che , dunque , i terreni espropriati non si prestavano ad essere qualificati alla stregua di un complesso aziendale; che,del resto, la “T P” – il cui oggetto sociale consisteva nella gestione di impianti per il trattamento ed il recupero di rifiuti in genere - non aveva dimostrato di esercitare sui terreni un’attività industriale, viepiù che aveva provveduto all’acquisto dell’area in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pochi mesi del sisma (cfr.sentenza impugnata, pag. 15). 18.Su tale scorta non meritano seguito le a d dotte censur e. In particolare,si rimarca aggiuntivamente quanto segue. 19. Certo, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l’interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2019, n. 6527; Cass. (ord.) 19.7.2018, n.19295). Tuttavia,invano la ricorrente prospetta che la ricomprensione del compendio espropriato in “zona agricola intensiva” non esclude la presenza di insediamenti destinati ad attività agricola su base industriale (cfr. ricorso, pagg. 22e 35). Difatti, qualsivoglia pote nzial e utilizzazione è stata in maniera congrua ed ineccepibile disconosciuta dalla Corte di L’Aquila alla stregua del riscontro per cui la cava, oramai esaurita,non si prestava ad alcun “significativo sviluppo” ; viepiùche la ricorrente “aveva omesso le doverose operazioni di ripristino” (così sentenza impugnata, pag. 15). Si badi che lo stesso consulente tecnico di parte ricorrente aveva addotto la necessità di “far riferimento alla destinazione urbanistica e d’uso di fatto” (cfr. ricorso, pag. 26, ove sono testualmente riprodotti taluni passaggi della relazione di c.t.p.). 20.In questo quadro risultano vane pur le ulteriori deduzioni della “T P”. Inprimo luogo, la deduzione per cui i terren i espropriati, giacché destinati ad attività estrattiva,sono, in quanto tali , qualificabili co me industriali (cfr. ricorso, pag. 24). E la deduzioneper cui, alla luce del disposto degli artt. 62 e 63 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di L’Aquila, avrebbe errato la Corte di L’Aquila a reputare compatibile con la destinazione agricola intensiva l’attività di “estrazione di cava” (cfr. ricorso, pag. 37). In secondo luogo, la deduzioneper cui la precedente destinazione ad attività estrattiva -incompatibile con la destinazione agricola -aveva conferito ai terreni una destinazione industriale (cfr. ricorso, pag. 35).E la deduzione – in verità, ex se, del tutto generica ed aspecifica - per cui “l’attività estrattiva era stata esercitata in base a provvedimenti di autorizzazione dell’ente Regione che, per loro stessa natura e funzione, avevano automaticamente determinato una variazione della destinazione urbanistica da agricola ad industriale”(cfr. ricorso, pag. 38). Vane -si reitera - e le une e le altre deduzioni , a fronte , evidentemente, del riscontro operato dalla corte d’appello per cui la procedura espropriativa ha “riguardato una cava di materiali litici oramai esaurita(…) che (…) non si presta (…) ad alcun significativo sviluppo ” (così sentenza d’appello, pag. 15. Cfr. Cass. 26.5.1999, n. 5085, secondo cui, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, per i terreni che non abbiano vocazione edificatoria, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, nessuna valenza assume la pregressa e non più in atto utilizzazione industriale quale attività estrattiva di cava del terreno). Ben vero, l’addotta incompatibilità tra l’attività estrattiva e la “destinazione agricola intensiva” difetta di specificità al cospetto della riproduzione dell’integrale testo del punto 7 dell’art. 63 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di L’Aquila a pagina 6, in nota,nel controricorso ( il punto 7 detta pur la disciplina transitoria per le cave operanti al momento dell’adozione delle n.t.a.; l’attività estrattiva era stata esercitata dalla “T P.” sin dai decenni precedenti: cfr. ricorso, pag. 28, ove è trascrittala relazione di c.t.p.). In terzo luogo,la deduzioneper cui la destinazione industriale ha fatto seguito all’adozione da parte della Giunta comunale di L’Aquila della deliberazione n. 144 del 19 maggio 2009 e comunque al decreto n. 16 del 6.8.2009 del Commissario delegato alla ricostruzione(cfr. ricorso, pagg. 34 - 35 ) . A tal ultimo riguardonon può non darsi atto del mancato ossequio a gli oneri di specificità e di “autosufficienza”(cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950 ; Cass.(ord.) 23.1.2014, n. 1391), pur con riferimento alla deduzione (cfr. ricorso, pag. 40) ex art. 115 cod. proc. civ. di “non contestazione” ex adverso (cfr. Cass.9.8.2016, n. 16655).E,ben vero, il difetto di “autosufficienza” viepiù ri veste valenza a fronte del la prospettazionedella controricorrente secondo cui “la destinazione urbanistica della zona (…) preesistente al sisma [era] attuale al momento della stima e a tutt’oggi” (così controricorso, pag. 3) e de l riscontr o operat o dalla corte distrettuale circa l’omessa dimostrazione da parte della “T P” dell’esercizio sui terreni espropriati di qualsivoglia attività industriale. Inquarto luogo, la deduzione per cui non vale ad esclude re l’edificabilità e la destinazione industrialela circostanza che al momento del sopralluogo del c.t.u. l’area “risultasse occupata dal servizio macerie della Soc. ASM” (cfr. ricorso, pagg. 33 – 34) . E la deduzione per cui avrebbe errato la Corte di L’Aquila a reputare compatibile con la destinazione agricola intensiva l’attività di “gestione delle macerie” (cfr. ricorso, pag. 37). A tal ultimo riguardo non può non darsi atto del carattere meramente assertivo di siffatte censur e , ancorat e tout court alla prospettazione, mera petizione di principio, percui “la destinazione e l’utilizzazione dei terreni come deposito industriale utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] ne certifica, invece, una destinazione diversa da quella di terreni non edificabili ” (così ricorso, pag. 34). Ovviamente, al cospetto del carattere meramente assertivo delle censure anzidette permane impregiudicata l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’attività di gestione delle macerie non necessitasse “di una variante allo strumento urbanistico” (così sentenza impugnata, pag. 12. D’altronde,all’atto del sopralluogo, il c.t.u. aveva – semplicemente - constatato la “presenza di cassoni scarrabili, containers e alcune attrezzature”: cfr. sentenza impugnata, pag. 11).21.Invano, d’altro canto, la ricorrente prospetta che la Corte di L’Aquila ha errato,allorché ha avallato i riscontri del c.t.u. in rapporto alla individuazione degli atti di compravendita utilizzati ai fini della stima “sintetico -comparativa”. Senza dubbio, in tal guisa,la ricorrente si duole per l’erronea valutazione di esiti probatori. E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 22.Si giustifica, in dipendenza delle peculiarità della controversia de qua , peculiarità correlantesi ad una disciplina comunque di natura “emergenziale”, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra la ricorrente“T P” s.r.l., da un lato, ed il Comune di L’Aquila, dall’altro; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
Sentenza Cassazione n. 24742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris