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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25943/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento, sia alla ritenuta non scarsa offensività della condotta che si era consumata con la fuga in orario di punta così mettendo a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone presenti, sia ritenendo l'abitualità della condotta di reato tenuto conto delle pregresse due condanne passate in giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento, sia alla ritenuta non scarsa offensività della condotta che si era consumata con la fuga in orario di punta così mettendo a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone presenti, sia ritenendo l'abitualità della condotta di reato tenuto conto delle pregresse due condanne passate in giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05
Sentenza Cassazione n. 25943/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris