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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39567/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/65 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1971 MAZZE' LEONARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 giugno 1990 MAZZE' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 dicembre 1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 aprile 1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 ottobre 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 febbraio 1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 aprile 1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 febbraio 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 novembre 1997 avverso la sentenza emessa il 18 dicembre 2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato gli imputati responsabili dei reati di occupazione abusiva in concorso di diversi appartamenti ricompresi in due immobili estesi circa 500 m quadri di proprietà altrui e li ha condannati alla pena di 1000 C di multa ciascuno. 2.Avverso la sentenza i difensori dei predetti imputati hanno proposto distinti atti di appello che, con ordinanza del 28 febbraio 2020, sono stati qualificati come ricorsi per cassazione, trattandosi di impugnazioni avverso sentenza del Giudice di Pace di condanna a pena pecuniaria e pertanto non appellabile.

Con le dette impugnazioni i ricorrenti hanno dedotto motivi analoghi, che possono essere così esposti in sintesi: 2.1 Difetto di motivazione poiché il giudice avrebbe dovuto assolvere gli imputati per mancanza di prova in ordine all'elemento oggettivo del carattere permanente dell'occupazione, richiesto per integrare la fattispecie prevista dall'articolo 633 codice penale.

Nel caso in esame i verbalizzanti hanno effettuato un unico accesso nell'immobile presuntivamente occupato e hanno riferito circa l'esistenza in loco di suppellettili di prima necessità, da cui desumere la permanenza nei locali per un apprezzabile lasso di tempo, fornendo tuttavia informazioni generiche. 2.2 Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, poiché il giudice non ha fornito congrua motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] oltre ai suindicati motivi, hanno invocato: 3.1 il proscioglimento degli imputati per irrilevanza del fatto ex articolo 34 comma 3 decreto legislativo 274/2000; 3.2 l'assoluzione degli imputati in quanto manca la prova dell'elemento oggettivo del carattere permanente dell'occupazione, richiesto per integrare la fattispecie prevista dall'articolo 633 codice penale. 3.3 l'assoluzione per non avere commesso il fatto poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano presenti in occasione del sopralluogo; 3.4 l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato in ragione della sussistenza della scriminante dell'articolo 54 codice penale;3.5 l'eliminazione della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], implicitamente non esclusa dal primo giudice, che non ha applicato alcun aumento sanzionatorio; 3.6 la concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero uno codice penale per avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale; 3.7 la concessione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.

Con memoria depositata in atti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi con cui deduce mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e vizio di motivazione poiché la colpevolezza del Mazzè è fondata su congetture e illazioni e la corte non ha formulato alcuna motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché redatti e sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.

E inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; nè il vizio può essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell' albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista. (Sez. 1, Sentenza n. 33272 del 27/06/2013 Ud. (dep. 31/07/2013 ) Rv. 256998 - 01 3.1 ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché in parte propongono censure di merito non consentite in questa sede in quanto non deducono vizi della motivazione o violazioni di legge ma invocano una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, e in parte risultano generici in quanto non si confrontano con le motivazioni della sentenza che ha reso sintetica ma esaustiva motivazione in ordine agli elementi essenziali della fattispecie ritenuta sussistente. 3.1La sentenza impugnata ha correttamente affermato in punto di diritto che per il reato previsto dall'articolo 633 cod.pen. non è necessario che la condotta di invasione comporti un'occupazione permanente .

Ed infatti questa sezione ha avuto modo di precisare che il reato di invasione di terreni ed edifici può avere natura istantanea o permanente, a seconda che l'introduzione nel fondo altrui sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un'occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto, sicchè, in tale ultimo caso, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, senza aver partecipato all'iniziale invasione, abbia successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 4393 del 04/12/2018 Ud. (dep. 29/01/2019 ) Rv. 274902 - 01) La corte ha comunque valorizzato quegli elementi di fatto rappresentati dai verbalizzanti che palesavano, in occasione del sopralluogo, il carattere permanente dell'occupazione, rendnedo motivazione succinta ma immune dai vizi dedotti. 3.2 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate e aspecifiche poiché i ricorrenti non espongono le ragioni per cui il trattamento sanzionatorio determinato nella sola pena pecuniaria, anche se in misura prossima al massimo edittale, debba ritenersi eccessivo rispetto all'entità del fatto commesso e lamentano vizi inesistenti.

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Le censure in ordine alla ritenuta permanenza dell'occupazione e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per le ragioni già evidenziate in relazione alle impugnazioni degli altri imputati. 4.2 Il motivo di ricorso relativo alla mancata presenza in loco dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Capillo in occasione del sopralluogo è inammissibile poiché introduce censure di fatto che non possono essere oggetto del sindacato di questa corte e ,peraltro, sono state soltanto allegate dai ricorrenti senza allegare i verbali da cui desumere tale elemento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il motivo è comunque inammissibile poiché si pone in contrasto logico con gli altri motivi di ricorso, che presuppongono il coinvolgimento dei ricorrenti nella vicenda e invocano la causa scriminante della loro condotta o l'irrilevanza del fatto. 4.3 La doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'irrilevanza del fatto ex art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 è inammissibile poiché non è stata invocata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado e il suo mancato riconoscimento non può pertanto formare oggetto di censura in sede di impugnazione.

Si tratta comunque di censura manifestamente infondata poiché le caratteristiche della condotta di occupazione abusiva di un immobile di terzi, per come evidenziate in sentenza, in ragione del carattere permanente della condotta precludono la sua valutazione in termini di infima rilevanza. 4.4 Manifestamente infondata è anche la censura in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, poiché è noto che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud. (dep. 27/03/2020) Rv. 278520 - 01) Nel caso in esame la condotta ex articolo 633 codice penale non può essere scriminata dallo stato di necessità, avendo dato luogo ad un'occupazione permanente che si è protratta per un tempo apprezzabile, come è emerso anche dalle sommarie informazioni rese dalle persone offese e riportate in sentenza. 4.5 L'istanza di esclusione della recidiva nei confronti di Faraone è inammissibile per carenza di interesse, poiché la pena è stata determinata in misura uguale nei confronti di tutti gli imputati e il giudice non ha tenuto in considerazione la detta aggravante. 4.6 Il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 1 cod.pen. non può essere oggetto di impugnazione poiché non è stata invocata in sede di conclusioni. 4.7 Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono generiche poiché non chiariscono le ragioni per cui la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura ulteriormente ridotta e manifestamente infondate poiché, nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice ha ritenuto di applicare la sola pena pecuniaria, che pur se in misura prossima al massimo edittale, risulta comunque di importo abbastanza contenuto. 5.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/65 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1971 MAZZE' LEONARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 giugno 1990 MAZZE' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 dicembre 1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 aprile 1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 ottobre 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 febbraio 1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 aprile 1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 febbraio 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 novembre 1997 avverso la sentenza emessa il 18 dicembre 2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato gli imputati responsabili dei reati di occupazione abusiva in concorso di diversi appartamenti ricompresi in due immobili estesi circa 500 m quadri di proprietà altrui e li ha condannati alla pena di 1000 C di multa ciascuno. 2.Avverso la sentenza i difensori dei predetti imputati hanno proposto distinti atti di appello che, con ordinanza del 28 febbraio 2020, sono stati qualificati come ricorsi per cassazione, trattandosi di impugnazioni avverso sentenza del Giudice di Pace di condanna a pena pecuniaria e pertanto non appellabile. Con le dette impugnazioni i ricorrenti hanno dedotto motivi analoghi, che possono essere così esposti in sintesi: 2.1 Difetto di motivazione poiché il giudice avrebbe dovuto assolvere gli imputati per mancanza di prova in ordine all'elemento oggettivo del carattere permanente dell'occupazione, richiesto per integrare la fattispecie prevista dall'articolo 633 codice penale. Nel caso in esame i verbalizzanti hanno effettuato un unico accesso nell'immobile presuntivamente occupato e hanno riferito circa l'esistenza in loco di suppellettili di prima necessità, da cui desumere la permanenza nei locali per un apprezzabile lasso di tempo, fornendo tuttavia informazioni generiche. 2.2 Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, poiché il giudice non ha fornito congrua motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] oltre ai suindicati motivi, hanno invocato: 3.1 il proscioglimento degli imputati per irrilevanza del fatto ex articolo 34 comma 3 decreto legislativo 274/2000; 3.2 l'assoluzione degli imputati in quanto manca la prova dell'elemento oggettivo del carattere permanente dell'occupazione, richiesto per integrare la fattispecie prevista dall'articolo 633 codice penale. 3.3 l'assoluzione per non avere commesso il fatto poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano presenti in occasione del sopralluogo; 3.4 l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato in ragione della sussistenza della scriminante dell'articolo 54 codice penale;3.5 l'eliminazione della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], implicitamente non esclusa dal primo giudice, che non ha applicato alcun aumento sanzionatorio; 3.6 la concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero uno codice penale per avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale; 3.7 la concessione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale. Con memoria depositata in atti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi con cui deduce mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e vizio di motivazione poiché la colpevolezza del Mazzè è fondata su congetture e illazioni e la corte non ha formulato alcuna motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché redatti e sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema. E inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; nè il vizio può essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell' albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista. (Sez. 1, Sentenza n. 33272 del 27/06/2013 Ud. (dep. 31/07/2013 ) Rv. 256998 - 01 3.1 ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché in parte propongono censure di merito non consentite in questa sede in quanto non deducono vizi della motivazione o violazioni di legge ma invocano una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, e in parte risultano generici in quanto non si confrontano con le motivazioni della sentenza che ha reso sintetica ma esaustiva motivazione in ordine agli elementi essenziali della fattispecie ritenuta sussistente. 3.1La sentenza impugnata ha correttamente affermato in punto di diritto che per il reato previsto dall'articolo 633 cod.pen. non è necessario che la condotta di invasione comporti un'occupazione permanente . Ed infatti questa sezione ha avuto modo di precisare che il reato di invasione di terreni ed edifici può avere natura istantanea o permanente, a seconda che l'introduzione nel fondo altrui sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un'occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto, sicchè, in tale ultimo caso, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, senza aver partecipato all'iniziale invasione, abbia successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 4393 del 04/12/2018 Ud. (dep. 29/01/2019 ) Rv. 274902 - 01) La corte ha comunque valorizzato quegli elementi di fatto rappresentati dai verbalizzanti che palesavano, in occasione del sopralluogo, il carattere permanente dell'occupazione, rendnedo motivazione succinta ma immune dai vizi dedotti. 3.2 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate e aspecifiche poiché i ricorrenti non espongono le ragioni per cui il trattamento sanzionatorio determinato nella sola pena pecuniaria, anche se in misura prossima al massimo edittale, debba ritenersi eccessivo rispetto all'entità del fatto commesso e lamentano vizi inesistenti. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Le censure in ordine alla ritenuta permanenza dell'occupazione e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per le ragioni già evidenziate in relazione alle impugnazioni degli altri imputati. 4.2 Il motivo di ricorso relativo alla mancata presenza in loco dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Capillo in occasione del sopralluogo è inammissibile poiché introduce censure di fatto che non possono essere oggetto del sindacato di questa corte e ,peraltro, sono state soltanto allegate dai ricorrenti senza allegare i verbali da cui desumere tale elemento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il motivo è comunque inammissibile poiché si pone in contrasto logico con gli altri motivi di ricorso, che presuppongono il coinvolgimento dei ricorrenti nella vicenda e invocano la causa scriminante della loro condotta o l'irrilevanza del fatto. 4.3 La doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'irrilevanza del fatto ex art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 è inammissibile poiché non è stata invocata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado e il suo mancato riconoscimento non può pertanto formare oggetto di censura in sede di impugnazione. Si tratta comunque di censura manifestamente infondata poiché le caratteristiche della condotta di occupazione abusiva di un immobile di terzi, per come evidenziate in sentenza, in ragione del carattere permanente della condotta precludono la sua valutazione in termini di infima rilevanza. 4.4 Manifestamente infondata è anche la censura in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, poiché è noto che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud. (dep. 27/03/2020) Rv. 278520 - 01) Nel caso in esame la condotta ex articolo 633 codice penale non può essere scriminata dallo stato di necessità, avendo dato luogo ad un'occupazione permanente che si è protratta per un tempo apprezzabile, come è emerso anche dalle sommarie informazioni rese dalle persone offese e riportate in sentenza. 4.5 L'istanza di esclusione della recidiva nei confronti di Faraone è inammissibile per carenza di interesse, poiché la pena è stata determinata in misura uguale nei confronti di tutti gli imputati e il giudice non ha tenuto in considerazione la detta aggravante. 4.6 Il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 1 cod.pen. non può essere oggetto di impugnazione poiché non è stata invocata in sede di conclusioni. 4.7 Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono generiche poiché non chiariscono le ragioni per cui la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura ulteriormente ridotta e manifestamente infondate poiché, nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice ha ritenuto di applicare la sola pena pecuniaria, che pur se in misura prossima al massimo edittale, risulta comunque di importo abbastanza contenuto. 5.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
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