CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1987
Cassazione n. 48743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1987 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Letta l'ordinanza in epigrafe, con la quale il giudice dell'esecuzione ha revocato ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 12 luglio 2007, divenuta irrevocabile il 17 settembre 2007, avendo l'imputato commesso altro delitto in data 18 agosto 2012, e quindi nel quinquennio dall'irrevocabilità della prima sentenza; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si esprime la doglianza secondo la quale il giudice dell'esecuzione non avrebbe verificato se le cause di revoca del beneficio fossero note al giudice della cognizione, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, essendo pacifico che "nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca" (Sez. I, 12 febbraio 2020, n. 14853, Rv. 279053); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere sensore Il