CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sproporzionato ed eccessivamente severo. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Nel ritenere che l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche, essendo gravato da precedenti penali e difettando elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata nemmeno con riguardo alla rideterminazione della pena, effettuata tenendo conto "delle modalità dell'azione, della contenuta intensità del dolo e della giovane età dell'imputato, essendo già stato tenuto conto del valore del telefono, oggetto della ricettazione, ai sensi dell'art. 648, cpv., c.p." Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità dei reati e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. è dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]