CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 26692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato, integrando anche la motivazione del primo giudice, considerato che anche l'assenza di motivazione non è causa di nullità della sentenza appellata (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione delle attenuanti generiche è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse in punto di durata, movente dell'allontanamento e reiterazione di condanne emesse in procedimenti pendenti, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de so il 24/06/2022 Il C liere estensore I