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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06621/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Comune di Frattaminore nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2018 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che per mero errore materiale, nella intestazione della sentenza n. 1162 emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 13/06/2018 nel procedimento R.G. n. 33083/17, sono state erroneamente riportate le generalità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], perché confuse con quelle di [OSCURATO:PERSONA], altro imputato non ricorrente, come si evince dalla documentazione allegata alla istanza di correzione avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, Comune di Frattaminore (cfr. sentenze dei due gradi di merito e ordinanza di correzione della Corte di appello di Napoli del 3/11/2021); ritenuto che deve essere disposta la correzione delle generalità del predetto ricorrente nel senso che laddove è scritto "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" deve intendersi "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]", trattandosi di un mero errore materiale, essendo certa l'identificazione dell'imputato; visto l'art. 130 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione della intestazione della sentenza n. 1162 emessa in data 13/06/2018 nel procedimento R.G. n. 33083/17, con riguardo alle generalità di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le parole "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" devono essere sostituite dalle seguenti "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Così deciso in Roma il giorno 14 dicembre 2021 Il consu e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Comune di Frattaminore nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2018 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che per mero errore materiale, nella intestazione della sentenza n. 1162 emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 13/06/2018 nel procedimento R.G. n. 33083/17, sono state erroneamente riportate le generalità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], perché confuse con quelle di [OSCURATO:PERSONA], altro imputato non ricorrente, come si evince dalla documentazione allegata alla istanza di correzione avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, Comune di Frattaminore (cfr. sentenze dei due gradi di merito e ordinanza di correzione della Corte di appello di Napoli del 3/11/2021); ritenuto che deve essere disposta la correzione delle generalità del predetto ricorrente nel senso che laddove è scritto "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" deve intendersi "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]", trattandosi di un mero errore materiale, essendo certa l'identificazione dell'imputato; visto l'art. 130 cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione della intestazione della sentenza n. 1162 emessa in data 13/06/2018 nel procedimento R.G. n. 33083/17, con riguardo alle generalità di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le parole "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" devono essere sostituite dalle seguenti "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Così deciso in Roma il giorno 14 dicembre 2021 Il consu e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris