CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 01115/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2021, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 2 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex art. 2 (capo A) e 8 (capo B) del d. Igs. n. 74 del 2000, reati unificati dal vincolo della continuazione con i fatti di bancarotta già giudicati con sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 6 aprile 2022, irrevocabile il 30 maggio 2022. 2. È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e ciò anche alla luce della concomitante assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, non potendosi sottacere che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti per non aver commesso il fatto, riferendosi le argomentazioni della pronuncia assolutoria soprattutto alla posizione soggettiva dei coimputati e alla mancata prova del loro coinvolgimento nelle vicende illecite per cui si è proceduto. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 2024 Il o sighere stenso