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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 883/2025

ECLI:EU:C:2025:954
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0743_RES

Causa C‑743/23 A contro [OSCURATO:PERSONA]-Spitzenverband, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland) Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi» Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Applicazione simultanea di più legislazioni nazionali – Esclusione – Sistema di norme di conflitto – Completezza – Obiettivi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. da 11 a 16) (v. punti 30-39) Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati membri e di paesi terzi – Esercizio di una parte sostanziale dell’attività subordinata in uno Stato membro – Criteri di collegamento – Svolgimento di almeno il 25% dell’orario di lavoro complessivo in tale Stato membro – Esame della situazione oggettiva del lavoratore subordinato – Presa in considerazione dell’orario di lavoro complessivo svolto dal lavoratore subordinato nell’insieme degli Stati membri e dei paesi terzi (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 13, § 1, e n. 987/2009, art. 14, § 8) (v. punti 42-47, 49-54, 57 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland, Germania), la Corte fornisce precisazioni sulla determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale qualora una persona eserciti un’attività lavorativa subordinata in più Stati membri, tra cui il proprio Stato membro di residenza, nonché in paesi terzi.

A, all’epoca domiciliato in Germania, è stato dipendente, a tempo pieno, della [OSCURATO:PERSONA] AG, una società con sede a Basilea (Svizzera), nel periodo compreso tra il 1 o dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo controverso»).

A esercitava tale attività subordinata sia in Svizzera, per 10,5 giorni a trimestre, che in telelavoro, in Germania, in ragione di 10,5 giorni per trimestre, nonché in paesi terzi.

A ha sottoscritto l’assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera.

Tuttavia, con decisione del 18 agosto 2016, il GKV-Spitzenverband (Associazione federale delle casse di assicurazione malattia obbligatoria, Germania), ha considerato che A era assoggettato, durante il periodo controverso, al regime tedesco di sicurezza sociale, in quanto esercitava una parte sostanziale della sua attività in Germania, dove risiede.

A ha quindi proposto un reclamo contro la decisione del GKV-Spitzenverband, che quest’ultimo ha respinto con decisione del 18 dicembre 2020.

Il GKV-Spitzenverband ritiene che, per determinare lo Stato membro in cui viene esercitata la parte sostanziale dell’attività di A, siano rilevanti solo le attività esercitate nei paesi che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale dei regolamenti nn. 883/2004 ( 1 ) e 987/2009 ( 2 ), nella fattispecie la Germania e la Svizzera ( 3 ).

Esso ha quindi preso in considerazione solo il periodo di lavoro svolto da A in tali due paesi e ne ha concluso che quest’ultimo esercitava il 50% del suo orario di lavoro in Germania, suo Stato di residenza.

A ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al Sozialgericht (Tribunale per il contenzioso in materia sociale, Germania), che ha annullato le decisioni del GKV-Spitzenverband.

Quest’ultimo ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha deciso di chiedere alla Corte chiarimenti sulla determinazione del regime di sicurezza sociale applicabile.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, conformemente alla regola dell’unicità, i lavoratori che esercitano attività in due o più Stati membri sono soggetti, in materia di sicurezza sociale, alla legislazione di un solo Stato membro.

Pertanto, quando una persona esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri, le norme di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004 dispongono che tale persona è soggetta alla legislazione del suo Stato membro di residenza, se vi esercita «una parte sostanziale della sua attività», o, in caso contrario, alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio, garantendo in tal modo una tutela in materia di sicurezza sociale a tale persona.

Dopo aver ricordato tali norme, la Corte esamina la questione se la nozione di «attività» nell’espressione «una parte sostanziale dell’attività» si riferisca alla sola attività subordinata svolta da tale persona negli Stati membri o anche a quella esercitata nei paesi terzi.

Di conseguenza, essa procede all’interpretazione letterale, contestuale e teleologica di tale nozione.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, una parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma, vale a dire una parte quantitativamente rilevante dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, si considera esercitata in uno Stato membro se, nell’ambito di una valutazione globale, si constata che tale lavoratore svolge, per quanto riguarda un’attività subordinata, almeno il 25% del suo orario di lavoro nello Stato membro in cui risiede e/o vi percepisce almeno il 25% della sua retribuzione.

Attenendosi al loro tenore letterale, tali disposizioni non limitano quindi espressamente la presa in considerazione delle attività subordinate o autonome svolte dalla persona interessata alle sole attività esercitate negli Stati membri.

Depone in tal senso, in particolare, l’impiego, nella versione francese dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, delle espressioni «ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié» e «dans le cadre d’une évaluation globale», il cui equivalente si ritrova in molte altre versioni linguistiche di tale disposizione.

Ne discende che, per determinare se un cittadino dell’Unione, che risiede in uno Stato membro e che esercita un’attività subordinata in più Stati, tra cui il suo Stato membro di residenza, un altro Stato membro e paesi terzi, svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro in cui risiede, occorre tener conto dell’insieme dell’attività subordinata svolta da quest’ultimo, ivi compresa quella esercitata in paesi terzi.

Tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si inseriscono tali disposizioni, nonché dall’obiettivo da esse perseguito.

Infatti, nell’ambito del sistema istituito dal regolamento n. 883/ 2004, la nozione di «luogo di esercizio» di un’attività va intesa come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività.

Di conseguenza, per stabilire a quale legislazione in materia di sicurezza sociale il lavoratore sia soggetto, occorre esaminare la sua situazione reale e prendere in considerazione tutte le attività che svolge, ivi compresa quella esercitata nei paesi terzi.

Prendere in considerazione le sole attività svolte negli Stati membri creerebbe una finzione giuridica lontana dalla realtà concreta dell’attività svolta nello Stato membro di residenza, senza tener conto del fatto che la determinazione della legislazione applicabile dipende dalla situazione oggettiva in cui si trova tale lavoratore.

Pertanto, nel quadro della valutazione globale imposta dall’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, l’attività subordinata svolta dall’interessato in paesi terzi deve essere presa in considerazione allo stesso titolo di quella svolta negli Stati membri per determinare la durata complessiva del lavoro svolto e, successivamente, per verificare che almeno il 25% di tale durata sia stato svolto nel suo Stato membro di residenza.

Nel caso di specie, se, come risulta dalla decisione di rinvio, il periodo di lavoro svolto da A nel suo Stato membro di residenza è inferiore a tale soglia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si dovrebbe ritenere che A non ha esercitato una parte sostanziale della sua attività subordinata il tale Stato e rientra quindi nella legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato membro in cui ha il proprio domicilio il suo datore di lavoro, ossia la Confederazione svizzera.

La Corte aggiunge che la presa in considerazione dell’attività svolta dall’interessato in paesi terzi non contraddice affatto la regola dell’unicità prevista all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

Infatti, anche se tale interessato svolge una parte sostanziale della sua attività subordinata in un paese terzo, egli sarà soggetto ad una sola legislazione previdenziale, che sarà quella dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito o, qualora risulti che tale datore di lavoro è stabilito in un paese terzo, quella del suo Stato membro di residenza.

Inoltre, qualora il domicilio del datore di lavoro si trovi in uno Stato in cui si applica il regolamento n. 883/2004, come la Confederazione svizzera, le informazioni relative all’attività svolta in paesi terzi dal lavoratore subordinato, necessarie per valutare se quest’ultimo eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro in cui risiede, possono essere facilmente ottenute, di modo che la presa in considerazione dell’attività svolta nei paesi terzi non comporta un maggior rischio di abuso.

Infatti, il buon funzionamento del sistema istituito dal regolamento n. 883/2004 richiede una cooperazione efficace e stretta sia tra le istituzioni competenti dei diversi Stati membri sia tra tali istituzioni e le persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

Pertanto, ai fini della valutazione globale che deve effettuare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, l’istituzione competente dello Stato membro di residenza può chiedere all’istituzione dello Stato membro in cui si trova il domicilio del datore di lavoro di verificare presso quest’ultimo l’effettività delle prestazioni esercitate dal lavoratore in paesi terzi. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 149, pag. 4 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, quando una persona esercita un’attività professionale in due o più Stati membri, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività subordinata in tale Stato membro. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2009, L 284, pag. 1 ). ( 3 ) Conformemente all’articolo 8 e all’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ( GU 2002, L 114, pag. 6 ), come modificato, in particolare, dalla decisione n. 1/2012 del comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2012, L 103, pag. 51 ), l’Unione e la Confederazione svizzera applicano tra loro i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009.

In tale contesto, il termine «Stato membro» che figura in tali regolamenti si considera applicabile anche alla Confederazione svizzera.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0743_RES Causa C‑743/23 A contro [OSCURATO:PERSONA]-Spitzenverband, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland) Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi» Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Applicazione simultanea di più legislazioni nazionali – Esclusione – Sistema di norme di conflitto – Completezza – Obiettivi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. da 11 a 16) (v. punti 30-39) Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati membri e di paesi terzi – Esercizio di una parte sostanziale dell’attività subordinata in uno Stato membro – Criteri di collegamento – Svolgimento di almeno il 25% dell’orario di lavoro complessivo in tale Stato membro – Esame della situazione oggettiva del lavoratore subordinato – Presa in considerazione dell’orario di lavoro complessivo svolto dal lavoratore subordinato nell’insieme degli Stati membri e dei paesi terzi (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 13, § 1, e n. 987/2009, art. 14, § 8) (v. punti 42-47, 49-54, 57 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland, Germania), la Corte fornisce precisazioni sulla determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale qualora una persona eserciti un’attività lavorativa subordinata in più Stati membri, tra cui il proprio Stato membro di residenza, nonché in paesi terzi. A, all’epoca domiciliato in Germania, è stato dipendente, a tempo pieno, della [OSCURATO:PERSONA] AG, una società con sede a Basilea (Svizzera), nel periodo compreso tra il 1 o dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo controverso»). A esercitava tale attività subordinata sia in Svizzera, per 10,5 giorni a trimestre, che in telelavoro, in Germania, in ragione di 10,5 giorni per trimestre, nonché in paesi terzi. A ha sottoscritto l’assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera. Tuttavia, con decisione del 18 agosto 2016, il GKV-Spitzenverband (Associazione federale delle casse di assicurazione malattia obbligatoria, Germania), ha considerato che A era assoggettato, durante il periodo controverso, al regime tedesco di sicurezza sociale, in quanto esercitava una parte sostanziale della sua attività in Germania, dove risiede. A ha quindi proposto un reclamo contro la decisione del GKV-Spitzenverband, che quest’ultimo ha respinto con decisione del 18 dicembre 2020. Il GKV-Spitzenverband ritiene che, per determinare lo Stato membro in cui viene esercitata la parte sostanziale dell’attività di A, siano rilevanti solo le attività esercitate nei paesi che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale dei regolamenti nn. 883/2004 ( 1 ) e 987/2009 ( 2 ), nella fattispecie la Germania e la Svizzera ( 3 ). Esso ha quindi preso in considerazione solo il periodo di lavoro svolto da A in tali due paesi e ne ha concluso che quest’ultimo esercitava il 50% del suo orario di lavoro in Germania, suo Stato di residenza. A ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al Sozialgericht (Tribunale per il contenzioso in materia sociale, Germania), che ha annullato le decisioni del GKV-Spitzenverband. Quest’ultimo ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha deciso di chiedere alla Corte chiarimenti sulla determinazione del regime di sicurezza sociale applicabile. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, conformemente alla regola dell’unicità, i lavoratori che esercitano attività in due o più Stati membri sono soggetti, in materia di sicurezza sociale, alla legislazione di un solo Stato membro. Pertanto, quando una persona esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri, le norme di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004 dispongono che tale persona è soggetta alla legislazione del suo Stato membro di residenza, se vi esercita «una parte sostanziale della sua attività», o, in caso contrario, alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio, garantendo in tal modo una tutela in materia di sicurezza sociale a tale persona. Dopo aver ricordato tali norme, la Corte esamina la questione se la nozione di «attività» nell’espressione «una parte sostanziale dell’attività» si riferisca alla sola attività subordinata svolta da tale persona negli Stati membri o anche a quella esercitata nei paesi terzi. Di conseguenza, essa procede all’interpretazione letterale, contestuale e teleologica di tale nozione. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, una parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma, vale a dire una parte quantitativamente rilevante dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, si considera esercitata in uno Stato membro se, nell’ambito di una valutazione globale, si constata che tale lavoratore svolge, per quanto riguarda un’attività subordinata, almeno il 25% del suo orario di lavoro nello Stato membro in cui risiede e/o vi percepisce almeno il 25% della sua retribuzione. Attenendosi al loro tenore letterale, tali disposizioni non limitano quindi espressamente la presa in considerazione delle attività subordinate o autonome svolte dalla persona interessata alle sole attività esercitate negli Stati membri. Depone in tal senso, in particolare, l’impiego, nella versione francese dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, delle espressioni «ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié» e «dans le cadre d’une évaluation globale», il cui equivalente si ritrova in molte altre versioni linguistiche di tale disposizione. Ne discende che, per determinare se un cittadino dell’Unione, che risiede in uno Stato membro e che esercita un’attività subordinata in più Stati, tra cui il suo Stato membro di residenza, un altro Stato membro e paesi terzi, svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro in cui risiede, occorre tener conto dell’insieme dell’attività subordinata svolta da quest’ultimo, ivi compresa quella esercitata in paesi terzi. Tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si inseriscono tali disposizioni, nonché dall’obiettivo da esse perseguito. Infatti, nell’ambito del sistema istituito dal regolamento n. 883/ 2004, la nozione di «luogo di esercizio» di un’attività va intesa come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività. Di conseguenza, per stabilire a quale legislazione in materia di sicurezza sociale il lavoratore sia soggetto, occorre esaminare la sua situazione reale e prendere in considerazione tutte le attività che svolge, ivi compresa quella esercitata nei paesi terzi. Prendere in considerazione le sole attività svolte negli Stati membri creerebbe una finzione giuridica lontana dalla realtà concreta dell’attività svolta nello Stato membro di residenza, senza tener conto del fatto che la determinazione della legislazione applicabile dipende dalla situazione oggettiva in cui si trova tale lavoratore. Pertanto, nel quadro della valutazione globale imposta dall’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, l’attività subordinata svolta dall’interessato in paesi terzi deve essere presa in considerazione allo stesso titolo di quella svolta negli Stati membri per determinare la durata complessiva del lavoro svolto e, successivamente, per verificare che almeno il 25% di tale durata sia stato svolto nel suo Stato membro di residenza. Nel caso di specie, se, come risulta dalla decisione di rinvio, il periodo di lavoro svolto da A nel suo Stato membro di residenza è inferiore a tale soglia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si dovrebbe ritenere che A non ha esercitato una parte sostanziale della sua attività subordinata il tale Stato e rientra quindi nella legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato membro in cui ha il proprio domicilio il suo datore di lavoro, ossia la Confederazione svizzera. La Corte aggiunge che la presa in considerazione dell’attività svolta dall’interessato in paesi terzi non contraddice affatto la regola dell’unicità prevista all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Infatti, anche se tale interessato svolge una parte sostanziale della sua attività subordinata in un paese terzo, egli sarà soggetto ad una sola legislazione previdenziale, che sarà quella dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito o, qualora risulti che tale datore di lavoro è stabilito in un paese terzo, quella del suo Stato membro di residenza. Inoltre, qualora il domicilio del datore di lavoro si trovi in uno Stato in cui si applica il regolamento n. 883/2004, come la Confederazione svizzera, le informazioni relative all’attività svolta in paesi terzi dal lavoratore subordinato, necessarie per valutare se quest’ultimo eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro in cui risiede, possono essere facilmente ottenute, di modo che la presa in considerazione dell’attività svolta nei paesi terzi non comporta un maggior rischio di abuso. Infatti, il buon funzionamento del sistema istituito dal regolamento n. 883/2004 richiede una cooperazione efficace e stretta sia tra le istituzioni competenti dei diversi Stati membri sia tra tali istituzioni e le persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Pertanto, ai fini della valutazione globale che deve effettuare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, l’istituzione competente dello Stato membro di residenza può chiedere all’istituzione dello Stato membro in cui si trova il domicilio del datore di lavoro di verificare presso quest’ultimo l’effettività delle prestazioni esercitate dal lavoratore in paesi terzi. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 149, pag. 4 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, quando una persona esercita un’attività professionale in due o più Stati membri, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività subordinata in tale Stato membro. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2009, L 284, pag. 1 ). ( 3 ) Conformemente all’articolo 8 e all’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ( GU 2002, L 114, pag. 6 ), come modificato, in particolare, dalla decisione n. 1/2012 del comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2012, L 103, pag. 51 ), l’Unione e la Confederazione svizzera applicano tra loro i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. In tale contesto, il termine «Stato membro» che figura in tali regolamenti si considera applicabile anche alla Confederazione svizzera.