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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 21649/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 19537/2015, propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Av v ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1577/18/14 della [OSCURATO:PERSONA]- sez. staccata di Catania, depositata il 08/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso alla C.T.P. di Ragusa avverso le cartelle di pagamento con le quali veniva loro irrogata, quali coobbligati in solido, la sanzione amministrativa di €5.789,82 per carente versamento IRPEF relativo all’anno di imposta 2005; la pretesa erariale traeva origine da un controllo automatizzato effettuato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600, che aveva portato al disconoscimento del credito di imposta asseritamente maturato dai contribuenti per spese di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1 l. 27/12/1997, n. 449, e per gli interessi passivi sul mutuo relativo alla costruzione della loro abitazione principale; la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, annullando le cartelle impugnate; detta sentenza fu integralmente riformata dalla C.T.R. di Palermo-sezione staccata di Catania, adìta con gravame dell’Agenzia delle entrate; i giudici d’appello avvalorarono l’operato dell’Ufficio, osservando: (a) quanto al beneficio richiesto per le opere di risanamento del patrimonio edilizio, che i contribuenti avevano omesso di produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da soggetto abilitato, prevista come requisito dall’art. 1, comma 1, lett. d) della l. n. 449/1997; e (b), quanto agli interessi passivi del mutuo, che dal contratto prodotto dai contribuenti non risultava che esso afferisse all’acquisto della loro abitazione principale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Considerato che: con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. d ), della l. n. 449/1997, assumono che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere obbligatoria, da parte loro, la trasmissione della certificazione relativa all’esecuzione dei lavori; premesso, infatti, che la norma prescrive l’invio di tale documentazione, a pena di decadenza dal beneficio, solo per i lavori il cui importo complessivo superi la soglia di € 51.645,69, osservano che la detrazione della quale essi hanno usufruito, pari al 36%, si applica fino ad un plafond di spesa di € 48.000,00, e che ciò determina il superamento della disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in relazione a lavori per importi superiori, come confermato anche, in via interpretativa, dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010; con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 13-bis e 13- ter del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.) assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nell’escludere la detraibilità degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per la ristrutturazione parziale dell’abitazione, invece consentita dalle disposizioni evocate; il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività; al riguardo, infatti, si osserva che la sentenza d’appello fu depositata il giorno 8 maggio 2014; il termine “lungo” per impugnarla ― della durata di un anno, in quanto il giudizio di primo grado venne instaurato nel 2008 ― scadeva pertanto martedì 23 giugno 2015, considerata l’applicazione della sospensione feriale dei termini (all’epoca decorrente dal 1° agosto al 15 settembre); il ricorso risulta spedito per la notificazione a mezzo posta il giorno 24 giugno 2015; i ricorrenti hanno formulato istanza di rimessione in termini, assumendo di essersi rivolti, per l’assistenza nei giudizi di merito, a un difensore sprovvisto del patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, cosicché ― una volta resi edotti dell’esito sfavorevole del giudizio di appello ― essi «non erano stati in grado di comprendere bene i termini di decadenza entro cui rivolgersi ad un nuovo professionista per incoare il giudizio di legittimità»; detta istanza, tuttavia, non può essere accolta; i ricorrenti, infatti, invocano una fattispecie che non consente di ritenere che la decadenza sia dipesa da causa a loro non imputabile, in quanto cagionata da un fattore estraneo alla loro volontà; in particolare, non rilevano, al fine sperato, eventuali violazioni, commesse da parte del precedente difensore dei ricorrenti, degli obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti esclusivamente ad una patologia di quest’ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini (v. in tal senso Cass. n. 11229/2019); alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricors o.

Pone le spese a carico dei ricorrenti, liquidandole in euro 1.150,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 19537/2015, propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Av v ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1577/18/14 della [OSCURATO:PERSONA]- sez. staccata di Catania, depositata il 08/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso alla C.T.P. di Ragusa avverso le cartelle di pagamento con le quali veniva loro irrogata, quali coobbligati in solido, la sanzione amministrativa di €5.789,82 per carente versamento IRPEF relativo all’anno di imposta 2005; la pretesa erariale traeva origine da un controllo automatizzato effettuato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600, che aveva portato al disconoscimento del credito di imposta asseritamente maturato dai contribuenti per spese di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1 l. 27/12/1997, n. 449, e per gli interessi passivi sul mutuo relativo alla costruzione della loro abitazione principale; la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, annullando le cartelle impugnate; detta sentenza fu integralmente riformata dalla C.T.R. di Palermo-sezione staccata di Catania, adìta con gravame dell’Agenzia delle entrate; i giudici d’appello avvalorarono l’operato dell’Ufficio, osservando: (a) quanto al beneficio richiesto per le opere di risanamento del patrimonio edilizio, che i contribuenti avevano omesso di produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da soggetto abilitato, prevista come requisito dall’art. 1, comma 1, lett. d) della l. n. 449/1997; e (b), quanto agli interessi passivi del mutuo, che dal contratto prodotto dai contribuenti non risultava che esso afferisse all’acquisto della loro abitazione principale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’Amministrazione intimata ha depositato controricorso. Considerato che: con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. d ), della l. n. 449/1997, assumono che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere obbligatoria, da parte loro, la trasmissione della certificazione relativa all’esecuzione dei lavori; premesso, infatti, che la norma prescrive l’invio di tale documentazione, a pena di decadenza dal beneficio, solo per i lavori il cui importo complessivo superi la soglia di € 51.645,69, osservano che la detrazione della quale essi hanno usufruito, pari al 36%, si applica fino ad un plafond di spesa di € 48.000,00, e che ciò determina il superamento della disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in relazione a lavori per importi superiori, come confermato anche, in via interpretativa, dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010; con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 13-bis e 13- ter del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.) assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nell’escludere la detraibilità degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per la ristrutturazione parziale dell’abitazione, invece consentita dalle disposizioni evocate; il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività; al riguardo, infatti, si osserva che la sentenza d’appello fu depositata il giorno 8 maggio 2014; il termine “lungo” per impugnarla ― della durata di un anno, in quanto il giudizio di primo grado venne instaurato nel 2008 ― scadeva pertanto martedì 23 giugno 2015, considerata l’applicazione della sospensione feriale dei termini (all’epoca decorrente dal 1° agosto al 15 settembre); il ricorso risulta spedito per la notificazione a mezzo posta il giorno 24 giugno 2015; i ricorrenti hanno formulato istanza di rimessione in termini, assumendo di essersi rivolti, per l’assistenza nei giudizi di merito, a un difensore sprovvisto del patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, cosicché ― una volta resi edotti dell’esito sfavorevole del giudizio di appello ― essi «non erano stati in grado di comprendere bene i termini di decadenza entro cui rivolgersi ad un nuovo professionista per incoare il giudizio di legittimità»; detta istanza, tuttavia, non può essere accolta; i ricorrenti, infatti, invocano una fattispecie che non consente di ritenere che la decadenza sia dipesa da causa a loro non imputabile, in quanto cagionata da un fattore estraneo alla loro volontà; in particolare, non rilevano, al fine sperato, eventuali violazioni, commesse da parte del precedente difensore dei ricorrenti, degli obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti esclusivamente ad una patologia di quest’ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini (v. in tal senso Cass. n. 11229/2019); alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricors o. Pone le spese a carico dei ricorrenti, liquidandole in euro 1.150,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
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