CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 20646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna, decidendo a seguito di annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 18 novembre 2020, confermava la pronuncia di primo grado del 29 marzo 2017 con la quale il Tribunale di Rimini, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di usura aggravata - commessi ai danni di altrettanti imprenditori, rispettivamente il primo tra il settembre e il dicembre 2007, e il secondo nello stesso mese di dicembre 2007 - aveva disposto la confisca, tra l'altro, di un immobile, sito in Rimini alla via Marvelli 9, acquistato dall'imputato con atto pubblico del 18 giugno 2004. Dopo aver ricordato che la Cassazione aveva censurato la motivazione contenuta nella precedente sentenza di secondo grado, risultata non adeguata in ordine al rapporto di ragionevolezza temporale tra il momento dell'acquisto di quel bene immobile e l'epoca di commissione dei reati per i quali era intervenuta l'affermazione di penale responsabilità, la Corte territoriale rilevava come i precedenti penali del Palumbo, la totale assenza nel tempo di disponibilità economiche, le modalità di commissione dei due delitti oggetto del presente processo, nonché le forme di acquisto dell'immobile in argomento consentissero di affermare la sussistenza dell'indicato nesso cronologico e, dunque, di confermare la legittimità dell'applicazione di quella misura ablatoria. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Palumbo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato l'applicazione della confisca dell'immobile de quo; tenuto conto che i reati in materia di droga richiamati come oggetto dei precedenti penali risalgono al lontano periodo 1997-1998 ed è irragionevole collegare l'acquisto di quel bene ad asserite cessioni gratuite di droga fatte dall'imputato ad amici; che di dubbia utilizzabilità sono le dichiarazioni rese dal prevenuto nel processo circa le difficoltà economiche che aveva avuto nella gestione della società M.E.G.; che non vi è prova che il predetto abbia accumulato risorse economiche derivanti da attività illecite prima di stipulare il mutuo con cui aveva poi acquistato l'immobile, evidentemente concesso dalla banca sulla base delle garanzie lecite date dall'interessato, che in quegli anni aveva svolto attività commerciali partecipando nella gestione delle società G.S.M. e M.E.G.; e che i proventi dei due reati di usura erano quantificabili in poco più di 10.000 euro, da dividere tra due persone, di certo irrilevanti per l'acquisto del bene in argomento. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del (,( decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il punto di partenza della sentenza rescindente adottata nel presente processo è rappresentato dal principio, espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi: di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490). Al riguardo si è poi precisato che la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2018, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu ocu/i" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione, anche tenendo conto di acquisti effettuati con pagamenti differiti senza immediato esborso di denaro (in questo senso, tra le tante, Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753). Proprio in tale ottica, questa Corte ha altresì significativamente sottolineato come l'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne escluda la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca in argomento, dovendo applicarsi, per l'onerosità dell'impegno finanziario, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale: regula iuris enunciata con riferimento ad un caso nel quale la confisca aveva riguardato un immobile acquistato quattro anni prima della commissione del reato per il quale era intervenuta condanna, mediante la stipula di un mutuo bancario (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420). Di tali criteri ermeneutici la Corte di appello di Bologna ha fatto buon governo, chiarendo - con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna incongruenza o manifesta illogicità, di certo conforme alle indicazioni formulate nella sentenza di annullamento emessa da questa Corte di cassazione (con la quale era stato domandato al giudice di rinvio di fornire "contributi più specifici e idonei a giustificare il provvedimento ablativo alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati") - come, oltre ai pregressi e più risalenti precedenti penali per spaccio di droga, comunque sintomatici di una contiguità al mercato illecito coeva al periodo di interesse ammessa dallo stesso imputato, fosse riconoscibile un ambito di ragionevolezza temporale tra i due delitti per il quale il Palumbo è stato condannato, commessi nel 2007, e il momento dell'acquisto dell'immobile oggetto della confisca, risalente ad appena tre anni circa prima. Ciò tenuto conto che in quel torno temporale ed anche nel periodo immediatamente precedente e successivo il Palumbo non aveva dichiarato alcun reddito lecito a fini fiscali; che lo stesso aveva solo intrapreso una partecipazione ad un'attività commerciale svolta in una società che, in quel periodo, era in grave perdita (come comprovato dalle puntuali emergenze evidenziate nella conforme sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, circostanze di cui significativamente non vi è menzione nel ricorso oggi in esame); che nel corso del processo era risultato dimostrato, per quanto riferito dal coimputato D'Andrea e per quanto precisato dalla persona offesa Lorenzoni, che anche prima del settembre del 2007 il Palumbo aveva avuto la disponibilità di cospicue somme di denaro provenienti dalle iniziative di "cambio assegni", impiegate per effettuare quei prestiti a tasso usurario; e soprattutto che il prevenuto, pur risultando non capiente, nel 2004 aveva acquistato il bene immobile in oggetto versando un significativo acconto con denaro verosimilmente di provenienza illecita, impegnandosi a restituire quanto ricevuto in prestito, costituente la maggior parte del corrispettivo versato all'alienante dell'immobile, pagando successivamente le rate bancarie con provviste acquisite anche durante il periodo di commissione dei reati per i quali è intervenuta la condanna. In tale contesto, le doglianze formulate dal ricorrente risultano in parte inammissibili perché non dedotte nei precedenti gradi di giudizio (così per l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio); in parte infondate (così per il riferimento ai precedenti penali e alle pregresse vicende per violazione della disciplina sugli stupefacenti, la cui valenza è stata espressamente ridimensionata dalla Corte di merito); e in parte generiche (così per l'asserita disponibilità di altre fonti di reddito lecite, indicate come sottratte al fisco). Del tutto privo di pregio è, infine, il riferimento alla entità del profitto dei delitti per i quali vi è stata condanna, essendo pacifica la irrilevanza di ogni circostanza che attenga al profilo della pertinenzialità tra il reato e il bene oggetto della confisca, che, come si è anticipato, è elemento estraneo alla definizione della operatività della misura ablativa 'allargata' di cui alla richiamata disposizione di legge (ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen.). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il