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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 37873/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04N3RRO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]0PIZ2:I; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino - in parziale riforma della pronuncia emessa in data 16 giugno 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 56-110- 629 e 368 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., confermando nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce vizi della motivazione e violazione della legge penale, in relazione all'art. 62, n. 4, c:od. pen.

L'atto di gravame, infatti, aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione anche alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

La Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo sul presupposto che non emergerebbero elementi per ritenere che il danno economico e morale subito dalla persona offesa, se il reato si fosse consumato, sarebbe stato di speciale tenuità; ma la richiesta estorsiva avrebbe avuto ad oggetto, al più, solo la modesta somma di 50 euro e non potrebbe ravvisarsi alcun danno non patrimoniale, in assenza del minimo turbamento davanti alle intimidazioni.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il prcfilo della violazione di legge (in relazione all'art. 69 cod. pen.) e del vizio di motivazione - il giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

L'infondatezza del motivo di gravame è stata argomentata dai giudici di appello, a detta della difesa, con motivazione meramente apparente che sminuiva il comportamento processuale dell'imputato, culminato nella confessione (osservando che essa sarebbe stata in parte necessitata dall'arresto in flagranza).

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

3.1. La Corte subalpine ha escluso la ricorrenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., richiamando, sia pure sinteticamente, il consolidato principio per cui, in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (cfr., da ultimo„ Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173).

La stessa sentenza di secondo grado accenna, più avanti, alla «non indifferente gravità concreta del fatto», ampiamente descritto nella rubrica imputativa e nella sentenza di primo grado (implicitamente così evocando l'efficacia intimidatoria e comunque l'imbarazzo per la persona offesa derivanti dal contesto di frequentazione di giovanissime prostituite, vere o sedicenti).

D'altronde, la quantificazione delle richieste estorsive ipotizzata negli atti defensionali discende unicamente dalle spontanee dichiarazioni dell'imputato, come riportate letteralmente nella sentenza del G.u.p., di modo che ad esse può solo attribuirsi una valenza meramente prognostica, oltre che verosimilmente apologetica.

Peraltro, la Corte territoriale, oltre a riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, ha altresì proceduto a una nuova valutazione in melius della concreta offensività dell'azione delittuosa, con consistente riduzione di pena.

Pertanto, l'apprezzamento del pregiudizio complessivamente subito dalla persona offesa da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, in quanto scevro da vizi logico-giuridici.

3.2. La mancata prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante (in ogni caso temperata dalla riponderazione della pena base) è giustificata dalla Corte torinese con la mancanza di particolari meriti processuali o extraprocessuali dell'imputato.

L'accenno alla scarsa rilevanza in tal senso della confessione tiene conto, implicitamente, anche dell'ulteriore imputazione di calunnia, non devoluta al giudizio di questa Corte, derivante dalla mendace smentita delle originarie ammissioni sul falso presupposto che sarebbero state estorte con la volenza dagli operanti.

Viceversa, si valorizza, richiamando le più ampie riflessioni sul punto della sentenza di primo grado in tema di impossibile minusvalenza dell'aggravante del fatto commesso da più persone, la calibrata organizzazione del delitto, tanto che l'intervento degli operanti colse i concorrenti già in posizione per ulteriori analoghe azioni criminali.

Il bilanciamento, che costituisce una questione di fatto, risulta dunque così congruamente motivato, risultando pertanto, in assenza di illogicità o contraddittorietà, impermeabile a censure in questa sede.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (cfr.

Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04N3RRO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]0PIZ2:I; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino - in parziale riforma della pronuncia emessa in data 16 giugno 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 56-110- 629 e 368 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizi della motivazione e violazione della legge penale, in relazione all'art. 62, n. 4, c:od. pen. L'atto di gravame, infatti, aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione anche alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo sul presupposto che non emergerebbero elementi per ritenere che il danno economico e morale subito dalla persona offesa, se il reato si fosse consumato, sarebbe stato di speciale tenuità; ma la richiesta estorsiva avrebbe avuto ad oggetto, al più, solo la modesta somma di 50 euro e non potrebbe ravvisarsi alcun danno non patrimoniale, in assenza del minimo turbamento davanti alle intimidazioni. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il prcfilo della violazione di legge (in relazione all'art. 69 cod. pen.) e del vizio di motivazione - il giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti. L'infondatezza del motivo di gravame è stata argomentata dai giudici di appello, a detta della difesa, con motivazione meramente apparente che sminuiva il comportamento processuale dell'imputato, culminato nella confessione (osservando che essa sarebbe stata in parte necessitata dall'arresto in flagranza). 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 3.1. La Corte subalpine ha escluso la ricorrenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., richiamando, sia pure sinteticamente, il consolidato principio per cui, in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (cfr., da ultimo„ Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). La stessa sentenza di secondo grado accenna, più avanti, alla «non indifferente gravità concreta del fatto», ampiamente descritto nella rubrica imputativa e nella sentenza di primo grado (implicitamente così evocando l'efficacia intimidatoria e comunque l'imbarazzo per la persona offesa derivanti dal contesto di frequentazione di giovanissime prostituite, vere o sedicenti). D'altronde, la quantificazione delle richieste estorsive ipotizzata negli atti defensionali discende unicamente dalle spontanee dichiarazioni dell'imputato, come riportate letteralmente nella sentenza del G.u.p., di modo che ad esse può solo attribuirsi una valenza meramente prognostica, oltre che verosimilmente apologetica. Peraltro, la Corte territoriale, oltre a riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, ha altresì proceduto a una nuova valutazione in melius della concreta offensività dell'azione delittuosa, con consistente riduzione di pena. Pertanto, l'apprezzamento del pregiudizio complessivamente subito dalla persona offesa da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, in quanto scevro da vizi logico-giuridici. 3.2. La mancata prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante (in ogni caso temperata dalla riponderazione della pena base) è giustificata dalla Corte torinese con la mancanza di particolari meriti processuali o extraprocessuali dell'imputato. L'accenno alla scarsa rilevanza in tal senso della confessione tiene conto, implicitamente, anche dell'ulteriore imputazione di calunnia, non devoluta al giudizio di questa Corte, derivante dalla mendace smentita delle originarie ammissioni sul falso presupposto che sarebbero state estorte con la volenza dagli operanti. Viceversa, si valorizza, richiamando le più ampie riflessioni sul punto della sentenza di primo grado in tema di impossibile minusvalenza dell'aggravante del fatto commesso da più persone, la calibrata organizzazione del delitto, tanto che l'intervento degli operanti colse i concorrenti già in posizione per ulteriori analoghe azioni criminali. Il bilanciamento, che costituisce una questione di fatto, risulta dunque così congruamente motivato, risultando pertanto, in assenza di illogicità o contraddittorietà, impermeabile a censure in questa sede. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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