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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 1983

Cassazione n. 33850/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, nel procedimento di opposizione ex art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Relatore ha concesso l'affidamento in prova in relazione alla pena di cui al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammettendo, invece, Locorotondo all'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Locorotondo, deducendo violazione dell'art. 94 del summenzionato d.P.R.

Rileva la difesa di avere depositato, nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'opposizione avverso l'ordinanza di concessione provvisoria dell'affidamento in prova ex art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354, memoria integrativa della richiesta di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, nella quale, ad integrazione non della domanda originaria ma della terza istanza di misura alternativa, si chiedeva la concessione della misura dell'affidamento terapeutico in ragione di circostanze sopravvenute.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.

Invero, come rilevato nell'ordinanza impugnata, il condannato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato in via provvisoria, nei suoi confronti, l'affidamento in prova.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce nell'ammettere Locorotondo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha, invero, preso atto del nuovo cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi il 26 luglio 2023, che ha assorbito quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ed ha evidenziato che con il ricorso del 26 settembre 2023, «riprendendo anche il contenuto della sua istanza del 31 agosto 2023» (la c.d. terza istanza di cui al ricorso), Locorotondo aveva chiesto di espiare la misura alternativa in [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni alla C.da [OSCURATO:PERSONA] S/N, perché da oltre due anni non abitava più in Provincia di Brescia.

Detto Tribunale ha, dunque, con il provvedimento impugnato, preso implicitamente in considerazione la c.d. terza istanza, anteriore rispetto all'opposizione.

Tanto premesso, correttamente è stata da tale Tribunale dichiarata inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico di cui al summenzionato art. 94, in quanto l'oggetto del procedimento di opposizione è necessariamente delimitato dal contenuto del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, senza formalità, a norma dell'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen.

La richiesta di affidamento terapeutico, invece, risulta essere stata avanzata solo con memoria depositata il 28 febbraio 2024 e quindi successivamente all'opposizione (del 26 settembre 2023) e, comunque, anche la terza istanza, cui fa riferimento la difesa e che sarebbe anteriore all'opposizione, non attiene a tale profilo, ma solo all'affidamento in prova al servizio sociale.

3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, nel procedimento di opposizione ex art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Relatore ha concesso l'affidamento in prova in relazione alla pena di cui al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammettendo, invece, Locorotondo all'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Locorotondo, deducendo violazione dell'art. 94 del summenzionato d.P.R. Rileva la difesa di avere depositato, nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'opposizione avverso l'ordinanza di concessione provvisoria dell'affidamento in prova ex art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, memoria integrativa della richiesta di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, nella quale, ad integrazione non della domanda originaria ma della terza istanza di misura alternativa, si chiedeva la concessione della misura dell'affidamento terapeutico in ragione di circostanze sopravvenute. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Invero, come rilevato nell'ordinanza impugnata, il condannato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato in via provvisoria, nei suoi confronti, l'affidamento in prova. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce nell'ammettere Locorotondo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha, invero, preso atto del nuovo cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi il 26 luglio 2023, che ha assorbito quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ed ha evidenziato che con il ricorso del 26 settembre 2023, «riprendendo anche il contenuto della sua istanza del 31 agosto 2023» (la c.d. terza istanza di cui al ricorso), Locorotondo aveva chiesto di espiare la misura alternativa in [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni alla C.da [OSCURATO:PERSONA] S/N, perché da oltre due anni non abitava più in Provincia di Brescia. Detto Tribunale ha, dunque, con il provvedimento impugnato, preso implicitamente in considerazione la c.d. terza istanza, anteriore rispetto all'opposizione. Tanto premesso, correttamente è stata da tale Tribunale dichiarata inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico di cui al summenzionato art. 94, in quanto l'oggetto del procedimento di opposizione è necessariamente delimitato dal contenuto del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, senza formalità, a norma dell'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. La richiesta di affidamento terapeutico, invece, risulta essere stata avanzata solo con memoria depositata il 28 febbraio 2024 e quindi successivamente all'opposizione (del 26 settembre 2023) e, comunque, anche la terza istanza, cui fa riferimento la difesa e che sarebbe anteriore all'opposizione, non attiene a tale profilo, ma solo all'affidamento in prova al servizio sociale. 3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in curo tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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