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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 00158/2026

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e svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Trapani, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle ulteriori spese processuali sostenute come da conclusioni e nota spese depositata;udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Romain sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che ha chiesto l'accoglimentodei motivi e il conseguente annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25/03/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato lasentenza del 21/12/2022 con la quale il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica,concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena (condizionalmente sospesa) di anni 1, mesi 6 direclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 643 cod. pen. (capo A) e 646 cod.pen. (capo B), commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento deldanno e al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituitaXXXXXXXXXXXXXXXX.I fatti sono stati così ricostruiti dalle conformi sentenze di merito: l'imputato, sfruttandole condizioni di fragilità e debolezza di [OSCURATO:PERSONA], persona anziana e malatooncologico terminale (poi deceduto l'11/02/2018), avrebbe indotto quest'ultimo: 1) arilasciargli in data 23/01/2018 una procura speciale (a mezzo di atto pubblico) con la qualegli conferiva l'amministrazione ordinaria di tutti i suoi beni nonché il potere di operare sui suoiconti correnti; 2) a consegnargli le sue carte bancomat e di credito, che poi il XXXXXXXXavrebbe utilizzato per effettuare prelievi e per spese personali (non riguardanti il [OSCURATO:PERSONA])per diverse migliaia di euro tra il 04/12/2017 e l'11/02/2018); 3) ad effettuare in suo favore indata 25/01/2018 un bonifico di 20.000 euro con causale “trasferimento fondi” (dei quali18.000 restituiti alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] dopo il decesso di quest'ultimo a seguito dellerimostranze della donna); 4) ad effettuare il 26/01/2018 un altro bonifico in suo favore di30.000 euro con causale “spese accudimento sig. [OSCURATO:PERSONA]” (somma mairestituita alla sorella della persona offesa).

Il XXXXXXXX, inoltre, il 24/01/2018 si sarebbeappropriato dell'autovettura che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva concesso in uso, intestandola a sestesso utilizzando la procura di cui si è detto in precedenza.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite ilsuo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedell'art. 643 cod. pen.

I giudici di merito, a detta del difensore, avrebbero ritenuto sussistenteil reato di circonvenzione di incapace in mancanza di una condotta (attribuibile all'imputato)di induzione o manipolazione della persona offesa.

La Corte di appello, infatti, non avrebbeindividuato specifiche condotte di induzione da parte del XXXXXXXX ma ne avrebbeindebitamente presunto l'esistenza in virtù del fatto che l'imputato si era approfittato dellacondizione di debolezza e fragilità del [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo il giudice a quo si sarebbeposto in contrasto con i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, secondo i quali il reatodi circonvenzione richiede una condotta di induzione da parte dell'agente che non puòessere desunta dalla circonvenibilità della vittima o dalla sola natura dannosa degli attidispositivi.2.2.

Con il secondo motivo si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazionesempre in ordine all'elemento dell'induzione.

Secondo il difensore la Corte di appello, dopoaver affermato che la condotta di induzione si può desumere anche in via deduttiva daelementi indiziari e prove logiche, avrebbe poi omesso di indicare quali erano, nel casoconcreto, gli elementi indiziari che aveva valorizzato.

I giudici di appello avevano infattiindicato un unico fatto specifico – vale a dire l'episodio in cui il [OSCURATO:PERSONA], pur gravementedebilitato, sarebbe stato portato in banca dal XXXXXXXX per effettuare il bonifico di 30.000euro –.

Il difensore evidenzia però che la prova di tale fatto sarebbe stata desunta dallaCorte unicamente dalle dichiarazioni generiche e per lo più valutative della sorella delXXXXXXX, la quale, peraltro, essendosi costituita parte civile, era una testimone tutt'altroche disinteressata.

L'episodio in questione, inoltre, quand'anche esistente, non provava cheil bonifico non fosse stato il frutto di una iniziativa spontanea della persona offesa.L'esistenza di una condotta di induzione o manipolazione da parte del XXXXXXXX era statadunque affermata in maniera apodittica, non tenendo conto che nessuno dei testi escussiaveva riferito anche solo di richieste dell'imputato.

Il giudice procedente aveva poi omesso diconsiderare che era stata la stessa sorella del [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare che era stato suofratello (in quanto malato e impossibilitato a muoversi) a dare le sue carte di credito ebancomat al XXXXXXXX affinché provvedesse ai suoi bisogni e che era stato il XXXXXXXXa manifestare la volontà di restituire le carte di pagamento.

Si era poi omesso di considerareche anche il notaio che aveva redatto la procura rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] al XXXXXXXX,aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA], da lui interrogato, aveva confermato la volontà di procedereal rilascio della procura stessa.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.

Il difensore evidenzia che era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere al XXXXXXXX diprendere la sua auto – visto che lui era impossibilitato ad usarla – e di iniziare le praticheautomobilistiche per il passaggio di proprietà; pratiche che poi lo stesso imputato avevaspontaneamente interrotto in quanto il veicolo non era di suo gradimento (come confermatodall'impiegato dell'ACI escusso, teste XXXXXXXXXX).

Lo stesso imputato si era poi attivatoaffinché i soldi spesi per il passaggio di proprietà dell'auto in suo favore venissero utilizzatiper consentire alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] di ereditare il veicolo.

Tali elementi, non valutati daigiudici di appello, deponevano dunque, a detta del ricorrente, per l'inesistenza di una volontàdi appropriazione da parte del XXXXXXXX.

Non si era poi considerato il fatto chedall'istruttoria era emersa la prova certa che il passaggio di proprietà non si era maiperfezionato (in quanto mai trascritto) e che in ogni caso la cessione fatta dal XXXXXXXX ase stesso era priva di effetti giuridici in quanto la procura che gli era stata rilasciata non lolegittimava a contrarre con sé medesimo.

Anche sulla dedotta questione dell'inefficaciadell'atto di cessione posto in essere dal falsus procurator, la Corte di appello non avevamotivato, facendo solo affermazioni apodittiche circa l'irrilevanza della questione stessa.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale suistanza del difensore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.1.

I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quantohanno entrambi ad oggetto il punto della sentenza relativo alla ritenuta sussistenzadell'elemento materiale del reato, costituito dalla condotta di induzione.

In relazione a talepunto il ricorrente deduce che i giudici di appello sarebbero incorsi sia in violazione di leggeche in vizio di motivazione.

La violazione di legge (primo motivo) consisterebbe nella errataapplicazione dell'art. 643 cod. pen., in quanto i giudici avrebbero ritenuto sussistente lacirconvenzione per il solo fatto che il XXXXXXXX aveva profittato delle condizioni delXXXXXXX facendogli porre in essere atti per lui pregiudizievoli, prescindendo quindi dallacondotta di induzione.

Il vizio di motivazione (secondo motivo) consisterebbe invece nellamancanza o illogicità della pronuncia, laddove la Corte di appello non avrebbe in alcun modoindicato i fatti e gli elementi specifici da cui aveva desunto la prova (indiziaria) della condottadi induzione attribuita all'imputato.Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.1.1 Per quanto concerne il primo si può escludere che, contrariamente a quantodedotto dal difensore, i giudici di merito siano incorsi in una errata applicazione di leggepenale.

Ed invero, né il giudice di primo grado né quello di appello hanno mai ritenuto che ildelitto di circonvenzione di incapace possa prescindere dall'esistenza e dall'accertamento diuna condotta di induzione dell'agente nei confronti della persona offesa.

Gli stessi giudici, alcontrario, hanno affermato che, nel caso in esame, l'imputato aveva posto in essere unacondotta di induzione e hanno altresì illustrato gli elementi da cui, a loro dire, la prova(seppur indiretta e indiziaria) di tale condotta poteva essere desunta.A ben vedere dunque il difensore, pur denunciando apparentemente una violazione dilegge (in realtà inesistente), contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito,affermando che gli elementi valorizzati da tali giudici sarebbero insufficienti o inidonei afornire la prova dell'induzione.

Ciò detto, va rilevato che, sotto tale profilo, il motivo nonrientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., in quanto costituito da mere doglianzein punto di fatto.

Al riguardo va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questaCorte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso algiudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla solaverifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata,dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delleargomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (cfr Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).

Non è quindi deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).1.2 Resta quindi da valutare il secondo motivo avente ad oggetto il vizio motivazionale,vale a dire la verifica della coerenza e logicità del ragionamento attraverso il quale i giudicihanno ricostruito i fatti e valutato le prove.

In ordine a tale controllo sul processomotivazionale del giudice di merito, è opportuno rilevare, che, come detto, i suoi limiti sonosegnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

E' opportuno ribadire che la Corte di cassazionedeve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la suanon contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenzelo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, va evidenziato che non è datoriscontrare nella sentenza impugnata i profili di contraddittorietà o manifesta illogicitàdenunciati nel motivo di ricorso.Innanzi tutto va evidenziato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione deiprincipi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali “in tema dicirconvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche daelementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabilepregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suocompimento” (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 – 01).

Si è altresì affermato che“in tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elementodell'induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dalcolpevole ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizionipsichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata”(Sez. 2, n. 44869 del 08/10/2004, Rv. 230285 – 01, la quale, con riferimento alla provadell'induzione, ha ulteriormente precisato che essa non deve necessariamente esseredesunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo ilconvincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche,tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamenteconnessi al compimento dell'atto pregiudizievole).Ciò detto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Ed infatti, allepagine 5 e 6 della sentenza ha indicato gli elementi da cui hanno dedotto la prova dellainduzione, valorizzando in particolare gli episodi dei due bonifici – quello da 20.000 euro del25/01/2018 e quello da 30.000 euro del 26/01/2018 – effettuati a favore del XXXXXXXX,peraltro appena pochi giorni dopo che quest'ultimo aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] la procuragenerale del 23/01/2018.

I giudici di merito hanno infatti, in primo luogo, valorizzato la naturapregiudizievole per il [OSCURATO:PERSONA] dei suddetti atti dispositivi, atteso che la dazione a favoredel XXXXXXXX di ben 50.000 euro nell'arco di pochi giorni non aveva alcuna giustificazione,tanto più che i due bonifici presentavano della causali (“trasferimento fondi” e “speseaccudimento sig. [OSCURATO:PERSONA]”) del tutto generiche e risultate inesistenti; le somme versateerano poi palesemente sproporzionate rispetto a quelle che potevano essere le esigenze diassistenza e cura del [OSCURATO:PERSONA] (il quale era già ricoverato, non aveva alcuna prospettiva diguarigione e sarebbe deceduto circa due settimane dopo).

La Corte ha poi correttamentevalorizzato, in particolare in relazione al secondo bonifico, le modalità del tutto anomale conle quali lo stesso è stato effettuato.

Era infatti emerso dall'istruttoria che, per effettuare lasuddetta operazione in banca, il XXXXXXXX si era recato il 26/01/2018 a prelevare ilXXXXXXX dalla casa di cura dove era ricoverato, facendolo vestire alla meglio con ilcappotto della sorella (p. 16 della sentenza di primo grado), e lo aveva portato pressol'istituto di credito per confermare all'impiegato di banca la sua volontà di effettuare il bonificoda 30.000 a favore dell'imputato.

La Corte palermitana ha quindi giustamente evidenziatoche una persona malata terminale, fortemente debilitata e depressa (quale era il XXXXXXXin quel momento) non sarebbe certamente uscita dalla clinica dove era ricoverata, colfreddo, in pieno invero, vestita alla meglio, solo per recarsi in banca ad effettuare un bonifico(che non aveva alcun carattere di urgenza), se qualcuno non glielo avesse chiesto e non loavesse fermamente sollecitato a farlo; questo qualcuno non poteva essere altri che ilXXXXXXXX che era colui che era andato a prendere la persona offesa ed era l'unicobeneficiario dell'operazione per eseguire la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato frettolosamenteportato in banca.Ciò detto, questa Corte ritiene che, quella sopra esposta, sia una motivazione adeguatae tutt'altro che illogica o contraddittoria, con la quale, peraltro, il difensore non si confrontaadeguatamente.

La difesa, in relazione all'episodio specifico del bonifico del 26/01/2018, neha contestato l'esistenza affermando che i fatti erano stati desunti unicamente dalledichiarazioni della sorella del [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia essendo anche parte civile, non eracredibile in considerazione degli interessi di cui era portatrice.

Al riguardo, va tuttaviaevidenziato che la Corte di appello ha ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXX attendibile sulpunto, non solo perché non era emerso alcun elemento per dubitare della sua credibilità, maanche perché le sue dichiarazioni in relazione al fatto specifico avevano trovato conferma inquanto riferito da XXXXXXXXXXXXXXX (p. 6 della sentenza), testimone estraneo ai fatti –con la deposizione del quale il difensore dell'imputato non si confronta affatto –.

E' peraltroappena il caso di evidenziare non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sullacongruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta ilgiudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o lascelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (ex plurimis Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623–01).

Per il resto, la difesa si è limitata a prospettare unadiversa spiegazione/interpretazione dei fatti e delle circostanze (sopra esposti) valorizzati dalgiudice procedente; spiegazioni e ipotesi alternative che tuttavia non inficiano la coerenza ela logicità delle conclusioni cui sono giunti i giudici di merito.2.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.Non sussiste la dedotta mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con ilquale la difesa contestava la configurabilità del delitto di appropriazione indebita.

I giudici diappello (p. 7 della sentenza) hanno infatti affrontato gli argomenti dedotti dall'appellante,rilevando: a) che non era in contestazione la circostanza che fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] aconcedere al XXXXXXXX il godimento e l'uso dell'autovettura, ma piuttosto il fatto chel'imputato, avendo il possesso del veicolo, se ne era appropriato comportandosi rispetto allostesso come proprietario; b) che tale volontà appropriativa (cd interversio possessionis) eradimostrata proprio dal fatto che il XXXXXXXX si era recato in una agenzia per pratiche autoper trascrivere l'atto di vendita a sé stesso del veicolo che lui aveva redatto proprio in forzadella procura che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rilasciato; c) che era inverosimile che la decisione divendere l'auto proprio in quel momento provenisse dal [OSCURATO:PERSONA] (come affermato dalXXXXXXXX), in quanto non vi era ragione alcuna di perfezionare il passaggio di proprietàproprio durante la degenza della persona offesa, tenuto anche conto che l'imputato potevagià liberamente disporre del veicolo; d) che l'interruzione della pratica automobilistica eraavvenuta non perché il veicolo non piaceva più al XXXXXXXX ma a causa delle rimostranzedella sorella del [OSCURATO:PERSONA]; e) che tanto il mancato perfezionamento della praticaautomobilistica quanto l'eventuale inefficacia dell'atto di cessione posto in essere dalrappresentante senza poteri, non erano rilevanti in quanto l'atto di cessione a se stesso, diper sé dimostrava, che l'imputato si comportava rispetto all'auto non più quale semplicedetentore nomine alieno ma uti dominus.

Si tratta di motivazione del tutto adeguata, nellaquale non è peraltro dato riscontrare né contraddizioni né illogicità manifeste.Si deve aggiungere che gli argomenti difensivi, oltre che non decisivi ai fini di escluderela configurabilità dell'appropriazione indebita, sono anche errati in punto di diritto.L'interruzione della pratica aperta presso l'ACI sta solo a significare che l'atto dicessione del veicolo (pur consegnato all'agenzia) non è stato poi trascritto al PRA; ma taleadempimento (trascrizione) non rileva nel nostro ordinamento ai fini del trasferimento dellaproprietà.

Ed infatti i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loroperfezionamento, dell'adozione di forme particolari, con la conseguenza che l'effettotraslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, haluogo all'atto dell'incontro del consenso manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai finidella validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositiregistri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha naturae funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuriconflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5270del 12/06/1997).Parimenti non condivisibile è l'argomento difensivo secondo il quale, posto che laprocura non conferiva al XXXXXXXX il potere di contrarre con se stesso, l'atto di cessionedel veicolo era totalmente improduttivo di effetti e dunque inidoneo a trasferirgli la proprietà.Al riguardo occorre infatti rilevare che l'art. 1395 cod. civ. stabilisce che “è annullabile ilcontratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante diun'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero ilcontenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto diinteressi.

L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”.

Ciò significa che,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, l'atto in questione non è né nullo,né inesistente o privo di effetti; si tratta invece di atto che è efficace seppur provvisoriamentein quanto annullabile (peraltro solo su istanza del rappresentato).3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per ildisposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.L'imputato deve essere altresì essere condannato al pagamento delle speseprocessuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come dadispositivo.Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento deidati identificativi delle parti.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Trapani, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle ulteriori spese processuali sostenute come da conclusioni e nota spese depositata;udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Romain sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che ha chiesto l'accoglimentodei motivi e il conseguente annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/03/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato lasentenza del 21/12/2022 con la quale il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica,concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena (condizionalmente sospesa) di anni 1, mesi 6 direclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 643 cod. pen. (capo A) e 646 cod.pen. (capo B), commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento deldanno e al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituitaXXXXXXXXXXXXXXXX.I fatti sono stati così ricostruiti dalle conformi sentenze di merito: l'imputato, sfruttandole condizioni di fragilità e debolezza di [OSCURATO:PERSONA], persona anziana e malatooncologico terminale (poi deceduto l'11/02/2018), avrebbe indotto quest'ultimo: 1) arilasciargli in data 23/01/2018 una procura speciale (a mezzo di atto pubblico) con la qualegli conferiva l'amministrazione ordinaria di tutti i suoi beni nonché il potere di operare sui suoiconti correnti; 2) a consegnargli le sue carte bancomat e di credito, che poi il XXXXXXXXavrebbe utilizzato per effettuare prelievi e per spese personali (non riguardanti il [OSCURATO:PERSONA])per diverse migliaia di euro tra il 04/12/2017 e l'11/02/2018); 3) ad effettuare in suo favore indata 25/01/2018 un bonifico di 20.000 euro con causale “trasferimento fondi” (dei quali18.000 restituiti alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] dopo il decesso di quest'ultimo a seguito dellerimostranze della donna); 4) ad effettuare il 26/01/2018 un altro bonifico in suo favore di30.000 euro con causale “spese accudimento sig. [OSCURATO:PERSONA]” (somma mairestituita alla sorella della persona offesa). Il XXXXXXXX, inoltre, il 24/01/2018 si sarebbeappropriato dell'autovettura che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva concesso in uso, intestandola a sestesso utilizzando la procura di cui si è detto in precedenza.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite ilsuo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedell'art. 643 cod. pen. I giudici di merito, a detta del difensore, avrebbero ritenuto sussistenteil reato di circonvenzione di incapace in mancanza di una condotta (attribuibile all'imputato)di induzione o manipolazione della persona offesa. La Corte di appello, infatti, non avrebbeindividuato specifiche condotte di induzione da parte del XXXXXXXX ma ne avrebbeindebitamente presunto l'esistenza in virtù del fatto che l'imputato si era approfittato dellacondizione di debolezza e fragilità del [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo il giudice a quo si sarebbeposto in contrasto con i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, secondo i quali il reatodi circonvenzione richiede una condotta di induzione da parte dell'agente che non puòessere desunta dalla circonvenibilità della vittima o dalla sola natura dannosa degli attidispositivi.2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazionesempre in ordine all'elemento dell'induzione. Secondo il difensore la Corte di appello, dopoaver affermato che la condotta di induzione si può desumere anche in via deduttiva daelementi indiziari e prove logiche, avrebbe poi omesso di indicare quali erano, nel casoconcreto, gli elementi indiziari che aveva valorizzato. I giudici di appello avevano infattiindicato un unico fatto specifico – vale a dire l'episodio in cui il [OSCURATO:PERSONA], pur gravementedebilitato, sarebbe stato portato in banca dal XXXXXXXX per effettuare il bonifico di 30.000euro –. Il difensore evidenzia però che la prova di tale fatto sarebbe stata desunta dallaCorte unicamente dalle dichiarazioni generiche e per lo più valutative della sorella delXXXXXXX, la quale, peraltro, essendosi costituita parte civile, era una testimone tutt'altroche disinteressata. L'episodio in questione, inoltre, quand'anche esistente, non provava cheil bonifico non fosse stato il frutto di una iniziativa spontanea della persona offesa.L'esistenza di una condotta di induzione o manipolazione da parte del XXXXXXXX era statadunque affermata in maniera apodittica, non tenendo conto che nessuno dei testi escussiaveva riferito anche solo di richieste dell'imputato. Il giudice procedente aveva poi omesso diconsiderare che era stata la stessa sorella del [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare che era stato suofratello (in quanto malato e impossibilitato a muoversi) a dare le sue carte di credito ebancomat al XXXXXXXX affinché provvedesse ai suoi bisogni e che era stato il XXXXXXXXa manifestare la volontà di restituire le carte di pagamento. Si era poi omesso di considerareche anche il notaio che aveva redatto la procura rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] al XXXXXXXX,aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA], da lui interrogato, aveva confermato la volontà di procedereal rilascio della procura stessa.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. Il difensore evidenzia che era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere al XXXXXXXX diprendere la sua auto – visto che lui era impossibilitato ad usarla – e di iniziare le praticheautomobilistiche per il passaggio di proprietà; pratiche che poi lo stesso imputato avevaspontaneamente interrotto in quanto il veicolo non era di suo gradimento (come confermatodall'impiegato dell'ACI escusso, teste XXXXXXXXXX). Lo stesso imputato si era poi attivatoaffinché i soldi spesi per il passaggio di proprietà dell'auto in suo favore venissero utilizzatiper consentire alla sorella del [OSCURATO:PERSONA] di ereditare il veicolo. Tali elementi, non valutati daigiudici di appello, deponevano dunque, a detta del ricorrente, per l'inesistenza di una volontàdi appropriazione da parte del XXXXXXXX. Non si era poi considerato il fatto chedall'istruttoria era emersa la prova certa che il passaggio di proprietà non si era maiperfezionato (in quanto mai trascritto) e che in ogni caso la cessione fatta dal XXXXXXXX ase stesso era priva di effetti giuridici in quanto la procura che gli era stata rilasciata non lolegittimava a contrarre con sé medesimo. Anche sulla dedotta questione dell'inefficaciadell'atto di cessione posto in essere dal falsus procurator, la Corte di appello non avevamotivato, facendo solo affermazioni apodittiche circa l'irrilevanza della questione stessa.3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale suistanza del difensore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.1. I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quantohanno entrambi ad oggetto il punto della sentenza relativo alla ritenuta sussistenzadell'elemento materiale del reato, costituito dalla condotta di induzione. In relazione a talepunto il ricorrente deduce che i giudici di appello sarebbero incorsi sia in violazione di leggeche in vizio di motivazione. La violazione di legge (primo motivo) consisterebbe nella errataapplicazione dell'art. 643 cod. pen., in quanto i giudici avrebbero ritenuto sussistente lacirconvenzione per il solo fatto che il XXXXXXXX aveva profittato delle condizioni delXXXXXXX facendogli porre in essere atti per lui pregiudizievoli, prescindendo quindi dallacondotta di induzione. Il vizio di motivazione (secondo motivo) consisterebbe invece nellamancanza o illogicità della pronuncia, laddove la Corte di appello non avrebbe in alcun modoindicato i fatti e gli elementi specifici da cui aveva desunto la prova (indiziaria) della condottadi induzione attribuita all'imputato.Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.1.1 Per quanto concerne il primo si può escludere che, contrariamente a quantodedotto dal difensore, i giudici di merito siano incorsi in una errata applicazione di leggepenale. Ed invero, né il giudice di primo grado né quello di appello hanno mai ritenuto che ildelitto di circonvenzione di incapace possa prescindere dall'esistenza e dall'accertamento diuna condotta di induzione dell'agente nei confronti della persona offesa. Gli stessi giudici, alcontrario, hanno affermato che, nel caso in esame, l'imputato aveva posto in essere unacondotta di induzione e hanno altresì illustrato gli elementi da cui, a loro dire, la prova(seppur indiretta e indiziaria) di tale condotta poteva essere desunta.A ben vedere dunque il difensore, pur denunciando apparentemente una violazione dilegge (in realtà inesistente), contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito,affermando che gli elementi valorizzati da tali giudici sarebbero insufficienti o inidonei afornire la prova dell'induzione. Ciò detto, va rilevato che, sotto tale profilo, il motivo nonrientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., in quanto costituito da mere doglianzein punto di fatto. Al riguardo va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questaCorte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso algiudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla solaverifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata,dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delleargomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (cfr Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non è quindi deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).1.2 Resta quindi da valutare il secondo motivo avente ad oggetto il vizio motivazionale,vale a dire la verifica della coerenza e logicità del ragionamento attraverso il quale i giudicihanno ricostruito i fatti e valutato le prove. In ordine a tale controllo sul processomotivazionale del giudice di merito, è opportuno rilevare, che, come detto, i suoi limiti sonosegnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. E' opportuno ribadire che la Corte di cassazionedeve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la suanon contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenzelo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, va evidenziato che non è datoriscontrare nella sentenza impugnata i profili di contraddittorietà o manifesta illogicitàdenunciati nel motivo di ricorso.Innanzi tutto va evidenziato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione deiprincipi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali “in tema dicirconvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche daelementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabilepregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suocompimento” (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 – 01). Si è altresì affermato che“in tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elementodell'induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dalcolpevole ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizionipsichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata”(Sez. 2, n. 44869 del 08/10/2004, Rv. 230285 – 01, la quale, con riferimento alla provadell'induzione, ha ulteriormente precisato che essa non deve necessariamente esseredesunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo ilconvincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche,tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamenteconnessi al compimento dell'atto pregiudizievole).Ciò detto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ed infatti, allepagine 5 e 6 della sentenza ha indicato gli elementi da cui hanno dedotto la prova dellainduzione, valorizzando in particolare gli episodi dei due bonifici – quello da 20.000 euro del25/01/2018 e quello da 30.000 euro del 26/01/2018 – effettuati a favore del XXXXXXXX,peraltro appena pochi giorni dopo che quest'ultimo aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] la procuragenerale del 23/01/2018. I giudici di merito hanno infatti, in primo luogo, valorizzato la naturapregiudizievole per il [OSCURATO:PERSONA] dei suddetti atti dispositivi, atteso che la dazione a favoredel XXXXXXXX di ben 50.000 euro nell'arco di pochi giorni non aveva alcuna giustificazione,tanto più che i due bonifici presentavano della causali (“trasferimento fondi” e “speseaccudimento sig. [OSCURATO:PERSONA]”) del tutto generiche e risultate inesistenti; le somme versateerano poi palesemente sproporzionate rispetto a quelle che potevano essere le esigenze diassistenza e cura del [OSCURATO:PERSONA] (il quale era già ricoverato, non aveva alcuna prospettiva diguarigione e sarebbe deceduto circa due settimane dopo). La Corte ha poi correttamentevalorizzato, in particolare in relazione al secondo bonifico, le modalità del tutto anomale conle quali lo stesso è stato effettuato. Era infatti emerso dall'istruttoria che, per effettuare lasuddetta operazione in banca, il XXXXXXXX si era recato il 26/01/2018 a prelevare ilXXXXXXX dalla casa di cura dove era ricoverato, facendolo vestire alla meglio con ilcappotto della sorella (p. 16 della sentenza di primo grado), e lo aveva portato pressol'istituto di credito per confermare all'impiegato di banca la sua volontà di effettuare il bonificoda 30.000 a favore dell'imputato. La Corte palermitana ha quindi giustamente evidenziatoche una persona malata terminale, fortemente debilitata e depressa (quale era il XXXXXXXin quel momento) non sarebbe certamente uscita dalla clinica dove era ricoverata, colfreddo, in pieno invero, vestita alla meglio, solo per recarsi in banca ad effettuare un bonifico(che non aveva alcun carattere di urgenza), se qualcuno non glielo avesse chiesto e non loavesse fermamente sollecitato a farlo; questo qualcuno non poteva essere altri che ilXXXXXXXX che era colui che era andato a prendere la persona offesa ed era l'unicobeneficiario dell'operazione per eseguire la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato frettolosamenteportato in banca.Ciò detto, questa Corte ritiene che, quella sopra esposta, sia una motivazione adeguatae tutt'altro che illogica o contraddittoria, con la quale, peraltro, il difensore non si confrontaadeguatamente. La difesa, in relazione all'episodio specifico del bonifico del 26/01/2018, neha contestato l'esistenza affermando che i fatti erano stati desunti unicamente dalledichiarazioni della sorella del [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia essendo anche parte civile, non eracredibile in considerazione degli interessi di cui era portatrice. Al riguardo, va tuttaviaevidenziato che la Corte di appello ha ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXX attendibile sulpunto, non solo perché non era emerso alcun elemento per dubitare della sua credibilità, maanche perché le sue dichiarazioni in relazione al fatto specifico avevano trovato conferma inquanto riferito da XXXXXXXXXXXXXXX (p. 6 della sentenza), testimone estraneo ai fatti –con la deposizione del quale il difensore dell'imputato non si confronta affatto –. E' peraltroappena il caso di evidenziare non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sullacongruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta ilgiudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o lascelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (ex plurimis Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623–01). Per il resto, la difesa si è limitata a prospettare unadiversa spiegazione/interpretazione dei fatti e delle circostanze (sopra esposti) valorizzati dalgiudice procedente; spiegazioni e ipotesi alternative che tuttavia non inficiano la coerenza ela logicità delle conclusioni cui sono giunti i giudici di merito.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.Non sussiste la dedotta mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con ilquale la difesa contestava la configurabilità del delitto di appropriazione indebita. I giudici diappello (p. 7 della sentenza) hanno infatti affrontato gli argomenti dedotti dall'appellante,rilevando: a) che non era in contestazione la circostanza che fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] aconcedere al XXXXXXXX il godimento e l'uso dell'autovettura, ma piuttosto il fatto chel'imputato, avendo il possesso del veicolo, se ne era appropriato comportandosi rispetto allostesso come proprietario; b) che tale volontà appropriativa (cd interversio possessionis) eradimostrata proprio dal fatto che il XXXXXXXX si era recato in una agenzia per pratiche autoper trascrivere l'atto di vendita a sé stesso del veicolo che lui aveva redatto proprio in forzadella procura che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rilasciato; c) che era inverosimile che la decisione divendere l'auto proprio in quel momento provenisse dal [OSCURATO:PERSONA] (come affermato dalXXXXXXXX), in quanto non vi era ragione alcuna di perfezionare il passaggio di proprietàproprio durante la degenza della persona offesa, tenuto anche conto che l'imputato potevagià liberamente disporre del veicolo; d) che l'interruzione della pratica automobilistica eraavvenuta non perché il veicolo non piaceva più al XXXXXXXX ma a causa delle rimostranzedella sorella del [OSCURATO:PERSONA]; e) che tanto il mancato perfezionamento della praticaautomobilistica quanto l'eventuale inefficacia dell'atto di cessione posto in essere dalrappresentante senza poteri, non erano rilevanti in quanto l'atto di cessione a se stesso, diper sé dimostrava, che l'imputato si comportava rispetto all'auto non più quale semplicedetentore nomine alieno ma uti dominus. Si tratta di motivazione del tutto adeguata, nellaquale non è peraltro dato riscontrare né contraddizioni né illogicità manifeste.Si deve aggiungere che gli argomenti difensivi, oltre che non decisivi ai fini di escluderela configurabilità dell'appropriazione indebita, sono anche errati in punto di diritto.L'interruzione della pratica aperta presso l'ACI sta solo a significare che l'atto dicessione del veicolo (pur consegnato all'agenzia) non è stato poi trascritto al PRA; ma taleadempimento (trascrizione) non rileva nel nostro ordinamento ai fini del trasferimento dellaproprietà. Ed infatti i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loroperfezionamento, dell'adozione di forme particolari, con la conseguenza che l'effettotraslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, haluogo all'atto dell'incontro del consenso manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai finidella validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositiregistri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha naturae funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuriconflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5270del 12/06/1997).Parimenti non condivisibile è l'argomento difensivo secondo il quale, posto che laprocura non conferiva al XXXXXXXX il potere di contrarre con se stesso, l'atto di cessionedel veicolo era totalmente improduttivo di effetti e dunque inidoneo a trasferirgli la proprietà.Al riguardo occorre infatti rilevare che l'art. 1395 cod. civ. stabilisce che “è annullabile ilcontratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante diun'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero ilcontenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto diinteressi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”. Ciò significa che,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, l'atto in questione non è né nullo,né inesistente o privo di effetti; si tratta invece di atto che è efficace seppur provvisoriamentein quanto annullabile (peraltro solo su istanza del rappresentato).3. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per ildisposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.L'imputato deve essere altresì essere condannato al pagamento delle speseprocessuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come dadispositivo.Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento deidati identificativi delle parti. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris