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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29233/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila nel respingere l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — che il provvedimento di allontanamento disposto nei suoi confronti era da ritenersi legittimo in assenza della prova della necessità e della volontà dell'imputato di partecipare ai processi pendenti a suo carico, in ossequio dei principi giurisprudenziali in materia (Sez. 1, Sentenza n. 6388 del 13/11/1997, dep. 1998, Rv. 209831 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/ 2008,Rv. 240457 - 01 ); Rilevato che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo e, comunque, ad una interpretazione normativa contraria a quella ormai consolidatasi; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'8 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila nel respingere l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — che il provvedimento di allontanamento disposto nei suoi confronti era da ritenersi legittimo in assenza della prova della necessità e della volontà dell'imputato di partecipare ai processi pendenti a suo carico, in ossequio dei principi giurisprudenziali in materia (Sez. 1, Sentenza n. 6388 del 13/11/1997, dep. 1998, Rv. 209831 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/ 2008,Rv. 240457 - 01 ); Rilevato che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo e, comunque, ad una interpretazione normativa contraria a quella ormai consolidatasi; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno 2