CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Potenza udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la revisione della sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto pronunciata a suo carico il 17 gennaio 2018 e divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2018 di condanna in ordine al delitto di concorso in calunnia. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che le prove nuove addotte a sostegno dell'istanza - costituite dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine a circostanze e dettagli della vicenda sostanziale sottesa a quella processuale nonché la relazione grafologica a firma della consulente [OSCURATO:PERSONA] atta ad escludere la riconducibilità di una determinata sottoscrizione al Micelli - non risultano decisive ai fini di una possibile soluzione liberatoria in favore dell'istante. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'istante che deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla corretta valutazione delle prove nuove addotte e della loro capacità di ribaltare il giudizio di condanna pronunciato in sede di cognizione. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 634 cod. proc. pen. sulla base di una approfondita valutazione dell'interazione delle nuove prove con il compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio. Il motivo, invero, non contesta la decisione adottata al di fuori del contraddittorio in udienza ai sensi degli art. 636 e segg. cod. proc. pen., ma segnala difetti della motivazione invero insussistenti. Difatti, la Corte di appello ha esaminato in maniera analitica i risvolti di fatto della vicenda, concludendo nel senso che le prove nuove indicate dall'istante non si dimostrano per nulla decisive e come tali inidonee a sovvertire il giudizio di responsabilità emesso in sede di cognizione. A fronte di tale decisione, il ricorso si duole di profili relativi alla valutazione in fatto, senza individuare carenze o significativi vizi logici, ma chiedendo un nuovo apprezzamento del merito, precluso al giudice di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 7 giugno 20 2 b?,...