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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 26951/2022

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3 LU3 2C22 SENTENZA O sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/198 avverso la sentenza in data 24/03/2021 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 24 marzo 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 16 aprile 2015 del Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 6 della

I. 210 del 2008, per aver effettuato, in assenza di autorizzazione, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione per omessa acquisizione del certificato del casellario giudiziale aggiornato dal quale era possibile desumere che il Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza del 25 gennaio 2017 aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova di tutti i precedenti riportati, in particolare della ricettazione, della violazione in materia di stupefacenti e del tentato furto.

Lamenta che il diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria aveva portato all'errata applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Risulta agli atti che la recidiva non poteva essere calcolata perché si era estinta la pena detentiva ed era venuto meno ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova (Cass., Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 - 01).

Il tema era stato specificamente devoluto con i motivi di appello e ignorato dalla Corte territoriale.

La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un punto decisivo del tema di prova, il che ha determinato la corretta instaurazione del rapporto processuale con riferimento al capo (tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995-01), ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 27 aprile 2022.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass., Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471).

L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Cossi deciso, 1'8 marzo 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 LU3 2C22 SENTENZA O sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/198 avverso la sentenza in data 24/03/2021 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 marzo 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 16 aprile 2015 del Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 6 della I. 210 del 2008, per aver effettuato, in assenza di autorizzazione, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione per omessa acquisizione del certificato del casellario giudiziale aggiornato dal quale era possibile desumere che il Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza del 25 gennaio 2017 aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova di tutti i precedenti riportati, in particolare della ricettazione, della violazione in materia di stupefacenti e del tentato furto. Lamenta che il diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria aveva portato all'errata applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Risulta agli atti che la recidiva non poteva essere calcolata perché si era estinta la pena detentiva ed era venuto meno ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova (Cass., Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 - 01). Il tema era stato specificamente devoluto con i motivi di appello e ignorato dalla Corte territoriale. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un punto decisivo del tema di prova, il che ha determinato la corretta instaurazione del rapporto processuale con riferimento al capo (tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995-01), ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 27 aprile 2022. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Cossi deciso, 1'8 marzo 2022 I
Sentenza Cassazione n. 26951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris