CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 19924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3748/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] sarl (in cui è stata fusa [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenzen. 327/2020 pubblicata in data 30/07/2020, n.r.g. 535/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] come dirigente da settembre 2009 a febbraio 2015, con funzioni di “direttore delle risorse umane di gruppo”. Deduceva che da settembre 2013 aveva subito un processo di graduale emarginazione e demansionamento, con atti integranti mobbing, culminati OGGETTO: licenziamento disciplinare dirigente privato nel licenziamento per giusta causa intimatogli con effetto immediato nel febbraio 2015 peralcune condotte da lui tenute in favore della società di consulenza [OSCURATO:SOCIETA]. Adìva il Tribunale di Firenze per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, la conseguente condanna della società a pagargli l’indennità supplementare e quella sostitutiva del preavviso, nonché al risarcimento di tutti i danni derivati dall’ingiuriosità del licenziamento, in particolare danno biologico e morale, alla professionalità, da demansionamento, all’immagine professionale, da perdita di chances e alla vita di relazione. Deduceva altresì che non gli erano stati assegnati obiettivi per l’anno 2014 ai fini della retribuzione variabile, per cui ne chiedeva altresì il pagamento, quantificata nella complessiva somma di euro43.604,66, pari alla mediadei tre anni precedenti, anche a titolo risarcitorio. 2. Il Tribunale accoglieva unicamente la domanda di risarcimento del danno per mancata indicazione degli obiettivi per l’anno 2014, ma liquidava il danno risarcibile nel minore importo di euro11.237,50, e rigettava tutte le altre domande. 3. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto dal Giampaoletti, con cui erano state riproposte tutte le domande avanzate in primo grado. In particolare, con riguardo alla giusta causa di licenziamento – unica questione ancora rilevantein questo grado – la Corte territoriale condivideva il convincimento del Tribunale, secondo cui non si giustificava in alcun modo il comportamento di MBS di acquisire informazioni riservate di natura prettamente commerciale (su caratteristiche di prodotti, costi, margini di profitto, andamenti di mercato e clienti chiave dell’impresa), riguardanti anche lo stabilimento sito nella Repubblica Ceca e ottenute anche contattando clienti di [OSCURATO:PERSONA]. E pertanto l’addebito di mancatomonitoraggio e controllo da parte del dirigente Giampaoletti –che da solo aveva stipulato l’ultimo accordo con MBS del 30/06/2014 – su tali condotte illecite di MBS era risultato fondato. 4. Ha proposto ricorso per cassazione il Giampaoletti, affidato adun unico motivo.5. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] sarl, nella quale risulta fusa per incorporazione [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione … degli artt. 2119 c.c. e 19 e 23 ccnl dirigenti industria, nonché delle norme che impongono al prestatore gli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.)”. In particolare si duole della confusione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale circa le nozioni di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente e di giusta causa rilevante ai sensi dell’art. 2119 c.c. Precisa di aver avanzato due domande, una di condanna al pagamento dell’indennitàsupplementare, che si riferisce all’assenza di giustificatezza, l’altra di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, che si riferisce all’assenza di giusta causa. Lamenta, inoltre, che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale è in contrasto con quanto accertato dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 173/2020, intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA], con cui quest’ultima è stata condannata a pagare alla prima il corrispettivo pattuito, proprio in considerazione del fattoche l’oggetto del contratto del 30/06/2014 non era limitato alla ricollocazione dei dipendenti prossimi al licenziamento collettivo, ma più ampio, volto alla verifica di ulteriori settori di sviluppo del business dell’impresa. Il motivo è inammissibile. In primo luogo esso non si confronta con la specifica motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui quella sentenza civile è una “statuizione inerente i rapporti tra le due parti contrattuali e non la posizione e gli obblighi del dr. Giampaoletti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” (v. sentenza impugnata, p. 13). Inoltre il ricorrente pretende un diverso apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito, insindacabile da questa Corte ove motivato, salvi i ristretti limiti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., neppure prospettati dal Giampaoletti.Infine la decisione impugnata si fonda su un’ulteriore ratio decidendi: tra [OSCURATO:SOCIETA] e MBS era stato stipulato un accordo di riservatezza in data 09/09/2013, in base al quale MBS si impegnava a non contattare soggetti facenti parte di [OSCURATO:SOCIETA] senza essere autorizzata, nonché a non divulgare informazioni riservate, matale accordo era stato chiaramente violato da MBS, senza che il Giampaoletti ne avesse avuto contezza, in violazione degli obblighidi diligente vigilanza e controllo su MBS, ovvero senza che lo stesso avesse avvisato il boarddi [OSCURATO:PERSONA] di quanto appreso. Trattasi di una ratio decidendi dotata di valenza autonoma: qualunque fosse stato l’oggetto dell’ultimo contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – l imitato alla possibile ricollocazione dei dipendenti destinatari di un imminente licenziamento collettivo e/o esteso ad una più ampia consulenza di sviluppo del business di [OSCURATO:SOCIETA] – in ogni caso l’omesso controllo sulla violazione dell’accordo parallelodi riservatezza da parte di MBS costituisce una giusta causa rilevante ai fini dell’art. 2119 c.c. Pertanto sarebbe stato onere del Giampaoletti investire anche quest’autonoma ratio decidendi con un apposito motivo di impugnazione, invece non proposto. Vainfatti ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationesdecidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratiodecidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto l’unico motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendinon censurata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo . Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a nor