CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con l’ordinanza dell’11novembre 2025, visti gli artt. 127, 678 e 666 cod. proc. pen., e 47 e segg. ord.pen., ha rigettato l’istanza diretta ad ottenere l’applicazione dell’affidamento inprova al servizio sociale, presentata da XXXXXXXXXXXX.2. Il condannato è detenuto dal 18 maggio 2023 in espiazione di una penacomplessiva di anni tre, mesi cinque e giorni quindici di reclusione (residua dellamaggior pena di anni cinque, mesi cinque e giorni dieci di reclusione dovendositener conto del presofferto) derivante da quattro sentenze emesse per i delitti ditentato furto aggravato, ricettazione e lesioni personali aggravate.3. Il magistrato di Sorveglianza di Padova con ordinanza emessa in data16 luglio 2025 gli ha applicato la detenzione domiciliare di cui all’art. 1 legge n.199 del 2010 (cd. legge Alfano).Successivamente il condannato ha chiesto di espiare la pena residua nellaforma dell’affidamento in prova al servizio sociale allegando a tal fine ladisponibilità di un inserimento lavorativo della ditta [OSCURATO:PERSONA] avente sede aXXXXXX della quale è titolare XXXXXXXXXXXXX.4. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta avanzatadall’odierno ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni.In primo luogo, in quanto risulta che a carico dell’interessato vi sono deiprecedenti per il reato di porto di strumenti atti a offendere ed è pendente ilprocedimento iscritto al n. 4561/2021 della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Pistoia in relazione ai reati di evasione e danneggiamento, giàdefinito di primo grado con sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 direclusione.In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato che la misura alternativarichiesta - benché il condannato sia padre di una figlia che vive con la madre inBulgaria e disponga di un domicilio idoneo ubicato nel comune di Pescia epotrebbe essere inserito lavorativamente presso la Ditta “[OSCURATO:PERSONA] di MatildaBalla” – non è idonea.Ciò in quanto ad avviso del Tribunale il condannato non ha aderito intermini adeguati al programma terapeutico dallo stesso sottoscritto presso ilSer.D di [OSCURATO:PERSONA]: dal certificato del 03 novembre 2025 risulta che nelperiodo compreso tra agosto e ottobre tre campioni delle analisi sono risultatidiluiti e che altri due sono risultati positivi per il metabolita dell’alcool e che nonè ancora pervenuto l’esito dell’ultimo esame eseguito il 23 ottobre 2025.Elementi questi, quindi, per cui, data la brevità del tempo trascorso tra laconcessione della detenzione domiciliare e la richiesta di affidamento in prova alservizio sociale e, posto che l’adesione al programma terapeutico non è avvenutanella sua globalità, secondo il giudice della sorveglianza non è possibile formulareil giudizio prognostico positivo cui è subordinata l’applicazione dell’affidamento inprova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 ord. pen.5. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.5.1. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale con specifico riferimento all’omessavalutazione del comportamento assunto dal condannato in costanza didetenzione. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che l’unico argomentoutilizzato dal Tribunale, costituito dalla mancanza di una completa ed effettivaadesione al programma terapeutico concordato con il Ser.D, non sarebbesufficiente e non potrebbe da sola precludere l’applicazione della misura,soprattutto se si valorizzano gli altri dati positivi. Sotto tale profilo, infatti, ilTribunale avrebbe dovuto considerare la rivisitazione critica avviata dalcondannato, basata su un graduale processo di riconoscimento e diresponsabilizzazione rispetto agli agiti e soprattutto su di una lenta ma costantedel proprio comportamento. Elemento al quale, d’altro canto, si dovrebbe ancheaggiungere che la condotta tenuta in carcere è stata costantemente positiva (si èstabilizzato, è stato ligio alle regole e sono migliorati in maniera esponenziale isuoi rapporti con gli altri detenuti, educatori e agenti). Tutto ciò ancheconsiderato che il domicilio è idoneo e che vi è una concreta possibilità diintraprendere un’adeguata attività lavorativa.6. In data 19 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazioneevidenziando che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe omesso di considerare econseguentemente di rendere conto della valutazione effettuata quanto alcomportamento assunto dal condannato nel corso della detenzione, circa larivisitazione critica intrapresa e quanto alla idoneità del domicilio e dell’attivitàlavorativa.La doglianza è fondata.2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fareriferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicanonel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, neiprecedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia maanche, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiareoperata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmentesignificativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanzeistruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione dellasanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanerenell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 –01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiutouna completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01) le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicatiin quanto i meri riferimenti alla “brevità del tempo trascorso” in detenzionedomiciliare e alla non corretta adesione al programma terapeutico non rendonoadeguato conto delle conclusioni sui quali si fonda il giudizio prognostico negativocui è pervenuto il Tribunale.La motivazione esposta nel provvedimento impugnato, infatti, che purericonosce l’idoneità del domicilio e la concreta possibilità di svolgere un’attivitàlavorativa, non si confronta in termini effettivi con il complesso degli elementiacquisiti e con il contenuto delle relazioni in atti per cui, esponendo unavalutazione solo parziale del percorso complessivamente tenuto dal ricorrentedurante la detenzione, anche quella carceraria, risulta carente.2.3. Il vizio di motivazione impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Firenze.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.