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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22378/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo 1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo a) e limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art 323-bis cod. pen. con rinvio alla Corte territoriale; l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, parzialmente confermando quella appellata resa dal Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ha limitato la responsabilità dell'imputato ai soli capi a), d) dell'imputazione dichiarando non doversi procedere per i capi b),e), f), per i quali pure v'era stata condanna in primo grado, attesa l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.

Per l'effetto ha ridotto la pena irrogata dal Tribunale.

2. In particolare, all'esito dell'appello, il ritenuto giudizio di responsabilità è risultato circoscritto all'istigazione ex art. 322, comma 2, cod. pen. (capo a), realizzata consegnando la somma di 500 euro (fissata con del nastro adesivo al collo di una bottiglia di brandy chiusa all'interno di una scatola) al dirigente dell'area tecnica del Comune di [OSCURATO:PERSONA], competente in ordine alla verifica della domanda di sanatoria presentata in relazione ad un immobile abusivo, intestato ad un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e fatto oggetto di una ingiunzione di demolizione mai ovviata dalla detta richiesta di sanatoria, più volte inutilmente integrata e rispetto alla quale era stato notificato un preavviso di rigetto.

Somma prontamente rifiutata dal destinatario qualificato, che ebbe ad allertare le forze dell'ordine.

Ancora, la condanna confermata in appello risulta residuameí1/2e riferita al delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. (capo D) perché, richiesto di fornire le proprie generalità al momento della notifica del preavviso di rigetto di una pratica edilizia (la n. 22611 del 13 dicembre 2013), dichiarava di chiamarsi E Minngui e con tale falsa generalità sottoscriveva la ricezione dell'atto. 3.Impugna la difesa dell'imputato e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: -in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo a), per aver escluso credibilità alla versione dei fatti fornita dall'imputato (non avrebbe avuto consapevolezza della presenza della banconota all'interno della scatola contenente la bottiglia regalata al soggetto qualificato, perché casualmente prelevata dal novero di altre scatole regalo in precedenza donate al di lui padre) con le dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento, attraverso considerazioni manifestamente inconferenti, relative alla asserita inidoneità del mezzo di veicolazione processuale delle stesse, e perchè ritenuta inverosimile sulla base di valutazioni meramente congetturali, frutto di mere supposizioni; -in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo per il capo d), contrastata dalla difesa in ragione delle addotte difficoltà linguistiche dell'imputato che ben avrebbero potuto renderne incerta la piena comprensione della richiesta al lui rivolta; -in relazione alla mancata applicazione della diminuente di cui all'ad 323-bis cod. pen. apoditticamente esclusa solo in ragione della ritenuta attestazione della pena nei limiti del relativo minimo edittale;-in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, inadeguatamente denegata sulla base del riferimento ad un remoto precedente dell'imputato, trascurando di considerare il contegno antecedente e precedente ai fatti oggetto della regiudicanda. [OSCURATO:PERSONA]

1. La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso prospettato in ordine alla motivazione spesa nel ritenere non applicabile l'attenuante di cui all'ad 323- bis cod. pen. impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il capo a) della rubrica (l'unico al quale poter ricondurre l'invocata attenuante) per l'estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla sentenza gravata.

Per il resto, l'inammissibilità delle doglianze riferibili all'altro reato ( quello di cui al capo d), residuato all'esito della parziale riforma della sentenza appellata, rende indifferente l'intervenuto decorso della prescrizione, sempre dopo la decisione ora impugnata, in relazione anche a tale fatto.

2. Più precisamente, va rimarcato che, quanto al capo a), considerati la data di relativa consumazione ( risalente al 5 marzo 2014) nonché i limiti edittali dettati per il relativo reato all'epoca della esecuzione della condotta e l'assenza di motivi di sospensione (in linea con quanto ritenuto dalla sentenza gravata nel valutare la prescrizione dichiarata con la stessa per i capi di imputazione diversi da quelli della attuale regiudicanda), il reato si è estinto per prescrizione il 5 settembre 2021, dopo la sentenza impugnata.

Ciò premesso, delle ragioni di doglianza, nessuna delle quali può ritenersi in grado di favorire una decisione assorbente ai sensi del comma 2 dell'ad 129 cod. proc. pen., assume un rilievo dirimente, nell'ottica della rilevata prescrizione, quella afferente alla mancata applicazione della attenuante di cui all'ad 323-bis cod. pen, esclusa dalla sentenza impugnata tramite sincopate argomentazioni all'evidenza inadeguate, unicamente legate alla intervenuta attestazione della pena in termini coincidenti con il minimo edittale all'uopo sancito, fatto di per sè non ostativo rispetto all'evocato riconoscimento della citata diminuente e che presupponeva piuttosto uno sviluppo motivazionale nel caso integralmente omesso.

Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, determinata dalla rilevata non manifesta infondatezza del rilievo in tal senso prospettato dalla difesa. 3.Come anticipato, sono invece inammissibili le ulteriori ragioni di doglianza riferite al capo d).

3.1. Deve infatti ritenersi tale quella diretta a contestare il dolo del reato contestato, fondata sul presupposto fattuale legato alle rivendicate difficoltà linguistiche dell'imputato che, ad avviso della difesa, avrebbero reso incerta la piena comprensione della richiesta rivolta all'imputato all'atto della notifica descritta nella rubrica.

In parte qua la sentenza non merita censura, avendo la Corte del merito puntualmente argomentato ( si veda dal primo capoverso di pagina 10) in ordine alla manifesta inconferenza della relativa tesi difensiva, platealmente smentita dalle condotte in fatto tenute dal ricorrente (che seguiva in modo incessante diverse pratiche edilizie, intrattenendo rapporti con i tecnici interessati che non di rado lo accompagnavano presso gli enti di competenza) oltre che dalla avvenuta sottoscrizione della relata con le generalità falsamente apposte indicate nel capo di imputazione (circostanza in fatto che depriva di qualsivoglia rilievo la censura difensiva).

3.2. Parimenti è a dirsi in relazione alla tenuta motivazionale della reiezione del beneficio della sospensione condizionale, sia per le argomentazioni spese in sentenza, che soddisfano il relativo onere motivazionale, sia per la genericità del rilievo, diretto, in definitiva, a sollecitare una inammissibile rivalutazione nel merito del tema.

4. L'inammissibilità del ricorso relativamente alle doglianze riferibili al capo d) rende definitivo il relativo giudizio di responsabilità e ininfluente la prescrizione, maturata dopo la sentenza gravata, anche per tale capo, dopo la decisione gravata.

Né vale rifarsi alla non manifesta infondatezza dell'impugnazione per l'altro reato, considerata l'autonomia dei rapporti processuali che riguardano le decisioni cumulativamente assunte sui due capi di imputazione oggetto della odierna regiudicanda ( Sezioni Unite, sentenza n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello).

Da qui l'annullamento con rinvio nei termini precisati dal dispositivo che segue, finalizzato alla sola rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo 1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo a) e limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art 323-bis cod. pen. con rinvio alla Corte territoriale; l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, parzialmente confermando quella appellata resa dal Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ha limitato la responsabilità dell'imputato ai soli capi a), d) dell'imputazione dichiarando non doversi procedere per i capi b),e), f), per i quali pure v'era stata condanna in primo grado, attesa l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. Per l'effetto ha ridotto la pena irrogata dal Tribunale. 2. In particolare, all'esito dell'appello, il ritenuto giudizio di responsabilità è risultato circoscritto all'istigazione ex art. 322, comma 2, cod. pen. (capo a), realizzata consegnando la somma di 500 euro (fissata con del nastro adesivo al collo di una bottiglia di brandy chiusa all'interno di una scatola) al dirigente dell'area tecnica del Comune di [OSCURATO:PERSONA], competente in ordine alla verifica della domanda di sanatoria presentata in relazione ad un immobile abusivo, intestato ad un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e fatto oggetto di una ingiunzione di demolizione mai ovviata dalla detta richiesta di sanatoria, più volte inutilmente integrata e rispetto alla quale era stato notificato un preavviso di rigetto. Somma prontamente rifiutata dal destinatario qualificato, che ebbe ad allertare le forze dell'ordine. Ancora, la condanna confermata in appello risulta residuameí1/2e riferita al delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. (capo D) perché, richiesto di fornire le proprie generalità al momento della notifica del preavviso di rigetto di una pratica edilizia (la n. 22611 del 13 dicembre 2013), dichiarava di chiamarsi E Minngui e con tale falsa generalità sottoscriveva la ricezione dell'atto. 3.Impugna la difesa dell'imputato e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: -in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo a), per aver escluso credibilità alla versione dei fatti fornita dall'imputato (non avrebbe avuto consapevolezza della presenza della banconota all'interno della scatola contenente la bottiglia regalata al soggetto qualificato, perché casualmente prelevata dal novero di altre scatole regalo in precedenza donate al di lui padre) con le dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento, attraverso considerazioni manifestamente inconferenti, relative alla asserita inidoneità del mezzo di veicolazione processuale delle stesse, e perchè ritenuta inverosimile sulla base di valutazioni meramente congetturali, frutto di mere supposizioni; -in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo per il capo d), contrastata dalla difesa in ragione delle addotte difficoltà linguistiche dell'imputato che ben avrebbero potuto renderne incerta la piena comprensione della richiesta al lui rivolta; -in relazione alla mancata applicazione della diminuente di cui all'ad 323-bis cod. pen. apoditticamente esclusa solo in ragione della ritenuta attestazione della pena nei limiti del relativo minimo edittale;-in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, inadeguatamente denegata sulla base del riferimento ad un remoto precedente dell'imputato, trascurando di considerare il contegno antecedente e precedente ai fatti oggetto della regiudicanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso prospettato in ordine alla motivazione spesa nel ritenere non applicabile l'attenuante di cui all'ad 323- bis cod. pen. impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il capo a) della rubrica (l'unico al quale poter ricondurre l'invocata attenuante) per l'estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla sentenza gravata. Per il resto, l'inammissibilità delle doglianze riferibili all'altro reato ( quello di cui al capo d), residuato all'esito della parziale riforma della sentenza appellata, rende indifferente l'intervenuto decorso della prescrizione, sempre dopo la decisione ora impugnata, in relazione anche a tale fatto. 2. Più precisamente, va rimarcato che, quanto al capo a), considerati la data di relativa consumazione ( risalente al 5 marzo 2014) nonché i limiti edittali dettati per il relativo reato all'epoca della esecuzione della condotta e l'assenza di motivi di sospensione (in linea con quanto ritenuto dalla sentenza gravata nel valutare la prescrizione dichiarata con la stessa per i capi di imputazione diversi da quelli della attuale regiudicanda), il reato si è estinto per prescrizione il 5 settembre 2021, dopo la sentenza impugnata. Ciò premesso, delle ragioni di doglianza, nessuna delle quali può ritenersi in grado di favorire una decisione assorbente ai sensi del comma 2 dell'ad 129 cod. proc. pen., assume un rilievo dirimente, nell'ottica della rilevata prescrizione, quella afferente alla mancata applicazione della attenuante di cui all'ad 323-bis cod. pen, esclusa dalla sentenza impugnata tramite sincopate argomentazioni all'evidenza inadeguate, unicamente legate alla intervenuta attestazione della pena in termini coincidenti con il minimo edittale all'uopo sancito, fatto di per sè non ostativo rispetto all'evocato riconoscimento della citata diminuente e che presupponeva piuttosto uno sviluppo motivazionale nel caso integralmente omesso. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, determinata dalla rilevata non manifesta infondatezza del rilievo in tal senso prospettato dalla difesa. 3.Come anticipato, sono invece inammissibili le ulteriori ragioni di doglianza riferite al capo d). 3.1. Deve infatti ritenersi tale quella diretta a contestare il dolo del reato contestato, fondata sul presupposto fattuale legato alle rivendicate difficoltà linguistiche dell'imputato che, ad avviso della difesa, avrebbero reso incerta la piena comprensione della richiesta rivolta all'imputato all'atto della notifica descritta nella rubrica. In parte qua la sentenza non merita censura, avendo la Corte del merito puntualmente argomentato ( si veda dal primo capoverso di pagina 10) in ordine alla manifesta inconferenza della relativa tesi difensiva, platealmente smentita dalle condotte in fatto tenute dal ricorrente (che seguiva in modo incessante diverse pratiche edilizie, intrattenendo rapporti con i tecnici interessati che non di rado lo accompagnavano presso gli enti di competenza) oltre che dalla avvenuta sottoscrizione della relata con le generalità falsamente apposte indicate nel capo di imputazione (circostanza in fatto che depriva di qualsivoglia rilievo la censura difensiva). 3.2. Parimenti è a dirsi in relazione alla tenuta motivazionale della reiezione del beneficio della sospensione condizionale, sia per le argomentazioni spese in sentenza, che soddisfano il relativo onere motivazionale, sia per la genericità del rilievo, diretto, in definitiva, a sollecitare una inammissibile rivalutazione nel merito del tema. 4. L'inammissibilità del ricorso relativamente alle doglianze riferibili al capo d) rende definitivo il relativo giudizio di responsabilità e ininfluente la prescrizione, maturata dopo la sentenza gravata, anche per tale capo, dopo la decisione gravata. Né vale rifarsi alla non manifesta infondatezza dell'impugnazione per l'altro reato, considerata l'autonomia dei rapporti processuali che riguardano le decisioni cumulativamente assunte sui due capi di imputazione oggetto della odierna regiudicanda ( Sezioni Unite, sentenza n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello). Da qui l'annullamento con rinvio nei termini precisati dal dispositivo che segue, finalizzato alla sola rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazion
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