CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo n.U.t.G--( 1C Ce- a( p ì' C2-k. U, .`U r4 - Nditd il difensore (et.,k \Ne 1,-( o Ce, Gut( [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Gorizia il 19 gennaio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, all'interno del bar [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15, si impossessava di un computer portatile Acer di colore blu, che sottraeva al legittimo detentore [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva riposto dietro il bancone di mescita, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione all'art. 624 cod. pen., con riferimento al dolo specifico, nonché si chiede, ritenuto sussistente un contrasto interpretativo sulla nozione di "profitto" di cui all'art. 624 cit., la rimessione della questione alle Sezioni unite di questa Corte, ex art. 618 cod. pen. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma, aderendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale la finalità di profitto implica che questo abbia portata molto più ampia di quella di lucro, ravvisando, nel caso al vaglio, l'elemento soggettivo anche in presenza di una condotta che, in fatto, ha assunto mera finalità ritorsiva, potendo l'azione essere supportata non solo da un desiderio di arricchimento, ma anche dal fine di perseguire un vantaggio personale, di natura non patrimoniale. Si richiama, come orientamento contrario, un precedente di questa sezione Quinta penale (n. 30073 del 2018) che, proprio valorizzando la collocazione del furto nei delitti contro il patrimonio, ha escluso che l'impossessamento della cosa mobile altrui con la finalità di dispetto, ritorsione o vendetta possa integrare il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., rilevando il difetto dell'elemento soggettivo del fine di trarre profitto. Si valorizza, inoltre, la previsione normativa che prevede, appunto, il dolo specifico onde delimitare la categoria dei fatti punibili a titolo di furto, individuando un netto confine tra detto delitto e altre figure di reato non caratterizzate dallo scopo di profitto nell'agente. Si sottolinea che la fattispecie di cui al precedente indicato è del tutto assimilabile a quella al vaglio, in cui le ragioni della sottrazione del computer sono risultate assolutamente estranee alla finalità di profitto, inteso in senso economico-patrimoniale. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte d'appello ha respinto il motivo di gravame relativo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., considerando, ai fini di valutare l'entità del danno, il momento della sottrazione e reputando irrilevante la circostanza che la persona offesa sia tornata nel possesso della res. Inoltre, la Corte territoriale rileva che, ai fini della speciale tenuità del danno, non deve essere considerato il lucro ricavato dall'agente ma l'entità del danno cagionato non ritenuto, nel caso al vaglio, di speciale tenuità in quanto relativo a personal computer portatile marca Acer. Si sostiene che, invece, la concessione della circostanza attenuante presuppone una valutazione che non si ferma al valore economico del danno. Si deve, invece, tenere conto anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli, dunque risultando necessario considerare il valore complessivo del pregiudizio. Nel caso di specie, invece, il lucro sarebbe nullo, perché la finalità era quella di arrecare fastidio alla vittima e non l'impossessamento per poter trarre dalla res un'utilità economica, tanto che la persona offesa è tornata in possesso della cosa pochi minuti dopo la sottrazione. Si contesta, poi, che la valutazione dell'entità del danno debba essere svolta al momento del perfezionamento del delitto senza tenere conto delle ulteriori emergenze di fatto. 3.11 Procuratore generale, F. Lignola, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in via principale, rimettere la questione alle Sezioni unite di questa Corte e, in subordine, il rigetto del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali chiede la rimessione del contrasto alle Sezioni unite, richiamando anche altro più recente precedente di questa Corte, sezione Quinta penale, n. 25821 del 2019, nel senso restrittivo della nozione di finalità di profitto di cui all'art. 624 cod. pen., cui la difesa aderisce, chiedendo, in ogni caso l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. Secondo l'indirizzo cui aderisce il ricorrente, in tema di furto, la nozione del fine di "profitto", che integra il dolo specifico necessario ad integrare l'elemento soggettivo del reato, va interpretato in senso restrittivo, cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico - patrimoniale. A tale impostazione aderiscono le pronunce Sez. 5, n. 25821 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276516; Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561 (quest'ultima in ordine a fattispecie in cui la Corte di legittimità non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità «di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei»); Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319; Sez. 4, n. 47997 del 18/09/2009, Nutu, Rv. 245742.\ Secondo il più tradizionale orientamento giurisprudenziale, in tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale; non fa, perciò, necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, ad altre finalità di vantaggio per l'agente, anche di vendetta, di ritorsione o di dispetto (Sez. 4, n. 13842 del 26/11/2019, dep. 2020, Saraceno, Rv. 278865; Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906; Sez. 5, n. 5467 del 25/10/2018, dep. 2019, non mass.; Sez. 5, n. 21579 del 8/04/2015, B., Rv. 263678; Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254372; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta, Rv. 253593; Sez. 5, n. 19882 del 16/02/2012, Aglietta, Rv. 252679). In definitiva, per tale indirizzo, all'interno della nozione di profitto può ricondursi ogni tipo di soddisfazione personale che l'agente si riproponga di ottenere mediante l'impossessamento della cosa, abbia essa un valore di scambio o anche un semplice valore d'uso. E non è vero che, in tal modo, si verrebbe a svuotare di contenuto il requisito del profitto, in quanto, sebbene sia veritiero che l'individuo agisce in vista di un vantaggio, è altresì vero che, nel furto, non si pone l'accento su un vantaggio qualunque, bensì un vantaggio che il soggetto è in grado di trarre, specificamente, dalla cosa. Tali essendo i principi che sono stati affermati dagli indirizzi di legittimità, richiamati anche nella requisitoria del Procuratore generale e dalla difesa, si osserva che altro aspetto da valutare, ai fini che interessano, è la distinzione tra movente e dolo, nella specie caratterizzato dal fine di profitto. Il movente è, come è noto, la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento. Orbene, ben può risultare che il movente dell'azione sia stato quello, ad esempio, di ritorsione, a fronte del danno economico comunque arrecato al titolare del bene commerciabile, oggetto di sottrazione, con corrispondente profitto ricavato o ricavabile, rappresentato e/o voluto dall'agente. In ogni modo, deve rilevarsi che la lettura dei provvedimenti di merito, non consente senz'altro di ritenere, rispetto allo specifico caso al vaglio, la rilevanza del contrasto agitato. Il ricorrente deduce soltanto, senza allegare specifici elementi, che il fine ritorsivo sia stato, effettivamente, l'unico obiettivo avuto di mira dall'agente e, comunque, esclusivo oggetto di rappresentazione e volizione dell'imputato. Anzi, diversamente da quanto si ricava dalla motivazione della Corte di appello, la lettura della sentenza di primo grado evidenzia soltanto che l'imputato, allontanato dall'attuale persona offesa, titolare dei locale all'esterno del quale stava bevendo del vino, era rientrato nell'esercizio commerciale e si era appropriato del personal computer che si trovava dietro al banco. Nemmeno le modalità di rinvenimento della res, dopo il furto, descritte dai giudici di merito depongono, univocamente, per la sussistenza del (unico) fine di ritorsione tenuto presente dall'agente, risultando che l'oggetto era stato rinvenuto, da un terzo (coniuge della persona offesa) nel vano di ingresso di un palazzo sito nei pressi del luogo ove l'imputato era stato fermato dai Carabinieri. Dunque, non emerge, né vengono allegati specifici elementi dal ricorrente, circa il momento in cui detto abbandono sia avvenuto onde ricavarne, senz'altro, come fa anche la Corte territoriale, che l'unica finalità dell'azione sia stata quella di pura vendetta da parte dell'agente tenuta di mira e realizzata attraverso l'impossessamento della res. 1.1.11 secondo motivo è inammissibile. Si tratta di censura reiterativa di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione coerente e logica, immune da censure di ogni tipo. Corretta è poi la motivazione, nella parte in cui nega la circostanza attenuante invocata. Sul punto, il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto — nella specie peraltro non trascurabile — considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire, come vorrebbe il ricorrente, di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 33470 del 09/07/2008, Ene, Rv. 241353; Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 2. Consegue la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan