CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 11 luglio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 476-482 e 497-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione in ragione della gravità dei fatti contestati, alla luce della natura delle res ricettate, nonché della negativa personalità dell'imputata (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 - dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279194; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulla contestata recidiva e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice logicamente evidenziato a pagina 3 come i reati in questione, alla luce dei plurimi precedenti, fossero espressivi dell'indifferenza della prevenuta rispetto alle condanne passate e di uno stile di vita basato sulla realizzazione di reati, così escludendo sia l'invocata prevalenza, ostandovi il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., sia la possibilità di ridurre la sanzione, peraltro fissata in misura minima; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]