CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA relativa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'acquisto della borsa frigo rigida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha parzialmente accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del 9 marzo 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza, in accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime particolare ex art. 41-bis Ord. pen.), aveva disposto che la Casa circondariale di L'Aquila consentisse all'interessato di conservare gli alimenti freschi e surgelati acquistati o ricevuti dai familiari nel frigorifero della sezione e consentisse allo stesso di acquistare a sue spese una borsa frigorifero rigida. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il reclamo dovesse essere accolto solo nella parte in cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto che la Direzione della Casa circondariale dovesse consentire al detenuto di conservare gli alimenti freschi e surgelati nel frigorifero della sezione. Il Tribunale di sorveglianza, per converso, ha evidenziato che l'acquisto di una borsa frigo rigida a spese del detenuto potesse garantire il diritto dello stesso a un'alimentazione sana e sufficiente, come previsto dall'art. 9 Ord. pen., non ravvisando alcun concreto pericolo per la sicurezza pubblica, anche considerando che il detenuto aveva già la disponibilità all'interno della propria camera detentiva di altri beni mobili, che avrebbe potuto impiegare in modo improprio. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la Casa circondariale, senza creare alcun pregiudizio al detenuto, aveva imposto a questo delle limitazioni ai sensi degli artt. 9 Ord. pen. e 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che consentono all'Amministrazione penitenziaria di imporre alla popolazione detenuta limitazioni del possesso di beni e generi alimentari. Nel caso di specie, inoltre, era stato vietato l'utilizzo di una borsa frigo rigida perché la Casa circondariale, in caso contrario, potrebbe essere chiamata a rispondere di possibile responsabilità civile in caso di uso improprio di strumenti rigidi. Il ricorrente, infine, contesta la ritenuta inidoneità delle borse frigo di tipo morbido (mediante l'inserimento di mattonelle refrigeranti), in quanto conclusione che non troverebbe alcun riscontro di tipo specialistico-sanitario [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Giova in diritto premettere che, in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). Il diritto alla conservazione dei cibi afferisce, quindi, direttamente a quello avente ad oggetto la sana alimentazione e, latamente, la salute del detenuto. Ne consegue che la situazione sottoposta all'esame del Magistrato di sorveglianza - a differenza di quanto affermato nel ricorso - aveva ad oggetto la violazione di disposizioni che riguardano diritti soggettivi della persona suscettibili di essere azionati in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). In ogni caso, si evidenzia che il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza si risolve nella considerazione che la possibilità di conservare i cibi sia limitata alle poche ore di durata della refrigerazione delle mattonelle e omette di prendere in esame la circostanza che le stesse possono essere sostituite con altre prelevate dal frigorifero della sezione, come proposto dall'Amministrazione penitenziaria. Viene così assicurata la costante refrigerazione e, quindi, l'adeguata conservazione degli alimenti mediante il costante mantenimento della temperatura e della catena del freddo. Va ribadito anche in questa sede che, attraverso il ragionamento fatto proprio dal giudice di merito, si finisce con il considerare non la tutela del diritto, ma un modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confacenti allo scopo. Si ha di conseguenza una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatele, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre (Sez. 1, n. 24223 del 16/05/2022, Pagano, non mass.).Verrebbero, così, ad imporsi, in tal modo, pur a fronte di adeguate garanzie del diritto vantato dai detenuti, modalità di esercizio di quel diritto che rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'acquisto di borsa frigo rigida. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamen