CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8970/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., denominata anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n.147, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n.169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso: dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in scrittura privata autenticata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Pescara, il 23 settembre 2020, Rep. n. 29086 (allegata alla memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore); dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n.169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in scrittura privata autenticata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Pescara, il 24 settembre 2020, Rep. n. 29096 (allegata alla memoria con costituzione a mezzo di nuovo difensore) controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via del Tritone n.169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali estese a margine del controricorso controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] intimata avverso la sentenza n. 1351/2015 della Corte di appello di L'Aquila, pubblicata il 21 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui ancora interessa, con sentenza emessa il 4 febbraio 2009 il Tribunale di Teramo, in parziale accoglimento delle opposizioni, rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], al decreto con il quale lo stesso Tribunale ingiunse loro, quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per le obbligazioni, anche future, derivanti da rapporto di apertura di credito in conto corrente intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "[OSCURATO:SOCIETA]"), di pagare, col vincolo della solidarietà passiva, a detta banca complessive lire italiane 257.061.221: revocò il decreto ingiuntivo opposto; accertò la nullità: della clausola di capitalizzazione, con cadenza trimestrale a debito del cliente, applicata nel corso del rapporto di conto corrente bancario; della clausola di determinazione di interessi in misura superiore a quelli di legge fino al 5 luglio 1998; in conseguenza di questi soli accertamenti, determinò il credito della banca verso detti fideiussori alla data del 16 settembre 1999 in misura pari a euro 124.496,49, aumentati di interessi pari al 5,75% per anno fino alla data dell'Il febbraio 2004, in cui il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] versò alla banca euro 173.287,64; in parziale accoglimento della domanda di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannò la banca a restituire a tale persona complessivi euro 30.485,58, oltre interessi. 2. In accoglimento degli appelli, principale e incidentali, contro tale sentenza rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], da Ranalli e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti quali eredi del deceduto [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza pubblicata il 21 dicembre 2015 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado: rigettò la domanda di condanna da [OSCURATO:SOCIETA] proposta contro tali persone con ricorso per emissione di decreto ingiuntivo; confermò la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto; condannò la banca a restituire agli appellanti le somme "a tale titolo ricevute"; condannò infine la banca a rimborsare agli appellanti le spese da costoro rispettivamente anticipate nel giudizio di primo grado e in quello di appello, nelle misure in dispositivo liquidate. 2.1 Tale sentenza così motiva la liberazione dei fideiussori dall'obbligazione da loro rispettivamente garantita in applicazione dell'art. 1956 cod. civ.: è incontroverso che: la banca continuò a fare credito, dal giugno 1999, alla società [OSCURATO:PERSONA] "nonostante la stessa versasse a quella data in uno stato di dissesto finanziario e patrimoniale, senza acquisire la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c."; nello stesso periodo, inoltre, la banca svincolò a favore di tale società la garanzia pignoratizia esistente in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e "la liberazione dell'impegno fideiussorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente alla fideiussione bancaria), il tutto condizionato alla costituzione di altra garanzia fideiussoria assicurativa ZURICH) ed autorizzazioni di tutti i garanti alle liberazioni proposte"; quanto alla consapevolezza di [OSCURATO:SOCIETA] del dissesto della società [OSCURATO:PERSONA]: è notorio che il sistema bancario dispone di tutte le informazioni "relative alla sofferenza finanziaria degli operatori commerciali che operano attraverso il sistema stessa", con particolare riferimento alle informazioni reperibili presso la Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia; è "del tutto inverosimile sostenere che, in un contesto come quello in esame, nel quale il correntista, nel giugno 1999, aveva accumulato un debito da scoperto di conto pari a circa 150 milioni (con superamento dell'affidamento, che era pari a £. 100 milioni; vds ctu e pag. 5 della sentenza impugnata)", la banca, che si accingeva ad alleggerire complessivamente le garanzie offerte in favore del correntista, "avesse attivato la operazione sopra descritta senza verificare nel sistema informativo ufficiale del sistema creditizio la situazione del cliente e quindi senza verificare l'esistenza, già nel maggio di quell'anno...di numerose ipoteche già iscritte da altri creditori o della stessa sofferenza (di notevole entità, in quanto vicina ai 500 milioni di lire) verso un altro istituto di credito, la Banca dell'Adriatico, che quel ricorso monitorio nel maggio 1999 aveva attivato"; inoltre l'effetto prodotto dalla vendita "dei BOT già vincolati in garanzia pignoratizia" fu di consentire a [OSCURATO:SOCIETA] "di rientrare dello scoperto di conto e di fido già esistente e di evidenziare poste attive sul conto stesso che hanno di fatto creato un'apparenza sulla base della quale è stato di fatto giustificata la prosecuzione del rapporto affidato durante i mesi di giugno e di luglio; non oltre il 13 luglio, peraltro, perché già a partire da allora la società [OSCURATO:PERSONA] ha non solo nuovamente azzerato l'attivo (proveniente dalla vendita dei BOT e da altri accrediti dell'UNIRE) ma ha rapidamente accumulato ulteriore passività, fino ad oltre £. 400 milioni (superando ancora una volta il limite dell'affidamento)"; la [OSCURATO:SOCIETA], che negoziò in prima persona l'intera operazione descritta, "non può ritenersi inconsapevole del contesto nel quale operava la [OSCURATO:PERSONA]"; la banca ha quindi "operato in maniera consapevolmente diretta a soddisfare il proprio interesse, aggravando oltre misura e illegittimamente la posizione dei fideiussori in relazione al contratto di conto corrente de quo con apertura di credito, dei quali non ha richiesto la speciale autorizzazione prevista (rispetto alla quale non risulta dedotta in causa alcuna deroga contrattuale), per l'ipotesi in esame, dall'art. 1956 c.c. (cass. n. 16667/2012...) ed, anzi liberando altre garanzie senza il loro consenso, pur dovuto perché richiesto"; la consapevolezza di [OSCURATO:SOCIETA] del dissesto patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] esisteva "nel momento in cui, senza acquisire la speciale autorizzazione dei fideiussori, le si consentiva, da un lato di svincolare garanzie pignoratizie e di acquisire così liquidità e, dall'altro, le si faceva ulteriore credito extra fido"; infine, la documentazione relativa all'esistenza di "molteplici ipoteche iscritte" a carico della società debitrice "è rinvenibile già in allegato al decreto ingiuntivo del maggio 1999, cosicché risulta assolutamente inverosimile - tenuto conto del sopra illustrato e noto sistema informativo del sistema bancario - che tale contesto non fosse conoscibile e conosciuto alla [OSCURATO:PERSONA]". 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (anche denominata [OSCURATO:SOCIETA].) chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente cinque motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) resistono con distinti controricorsi, assistiti da memorie. e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, assistito da memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ranalli eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto: la procura speciale alla proposizione del ricorso per cassazione estesa a margine di tale atto, è conferita, in nome per conto della società, dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi procuratore speciale della banca "in forza di procura ad litem per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rep. N. 107015"; la menzionata procura notarile non è allegata al ricorso; ammesso che si tratti di procura speciale, occorreva l'indicazione dell'organo che tale procura ha rilasciato e la data non poteva che essere successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 21 dicembre 2015) mentre la procura notarile è anteriore a tale evento (4 novembre 2015); ove si tratti, in realtà, di procura "generale", la sanzione della inammissibilità sarebbe del pari inevitabile, in quanto il potere rappresentativo della società, con la correlativa facoltà di nominare difensori, può essere riconosciuto solo a chi ha il potere di rappresentanza della società. ...2. La procura speciale alla proposizione del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], estesa a margine del ricorso, è conferita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che il ricorso sottoscrisse) dal "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:SOCIETA], dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di "procuratore speciale" della società "in forza di procura ad litem per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rep. N. 107015". La menzionata procura notarile non venne allegata al ricorso. Tale documento è stato però depositato, unitamente allo statuto di [OSCURATO:SOCIETA], con la memoria notificata ai controricorrenti....Tale deposito, funzionale alla verifica dei poteri di rappresentanza sostanziale (artt. 75, terzo comma, 77 cod. proc. civ.) di [OSCURATO:SOCIETA] di chi il mandato speciale alla lite per il giudizio di cassazione ha conferito, è consentito dall'art. 372 cod. proc. civ.; ponendo così la Corte in grado di valutare sussistenza ed estensione dei limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione, essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale (in questo senso, in riferimento a casi di specie in cui la giustificazione della qualità di rappresentante volontario del soggetto ricorrente non era stata dimostrata con documenti depositati in applicazione dell'art. 372 cod. proc. civ., cfr., fra le altre: Cass. n. 10122 del 2007; Cass. n. 16274 del 2015; Cass. n. 4924 del 2017). Il mancato deposito della procura notarile (specificamente menzionata nella procura speciale alla proposizione del ricorso per cassazione estesa a margine di tale atto) unitamente a quello del ricorso non determina neppure l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto tale conseguenza è riferita soltanto alla procura speciale conferita con atto separato al difensore che il ricorso sottoscrive; non anche a quella relativa ai poteri di rappresentanza della persona giuridica nel processo, per il cui deposito possono prospettarsi soltanto problemi di inammissibilità dell'impugnazione secondo il precetto contenuto nel successivo art. 372 del codice di rito (in questo senso, cfr.: Cass.n.2818 del 1983; Cass. n. 7961 del 2000). Nella scrittura privata autenticata il 4 novembre 2015 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Pescara, si legge, per quanto qui interessa, che: in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] "in data 3 novembre 2015", il "Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]..., non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione" di tale società, conferisce "procura speciale, in via disgiunta", a "[OSCURATO:PERSONA]...nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA]" della banca e ad altra persona nell'atto indicata, "affinché in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] SpA mandante provvedano a sottoscrivere, in rappresentanza della Banca, ai sensi del vigente statuto, le procure "ad litem" che si rendessero necessarie di volta in volta per la eventuale proposizione o per la costituzione in giudizi civili...che vedano come parte l'Istituto"; il sopra indicato presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] "dichiara di avere per rato e valido l'operato dei suoi procuratori fin da ora e senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma". Lo statuto di [OSCURATO:SOCIETA]: all'art. 25 dispone che il presidente del consiglio di amministrazione "ha la legale rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio e l'uso della forma sociale"; all'art. 27, secondo comma, prevede che il consiglio di amministrazione "può delegare la rappresentanza e la firma sociale per determinate categorie di atti, in via continuativa, ad amministratori, Dirigenti, [OSCURATO:PERSONA] e dipendenti della Società, nonché a terzi, fissano i limiti e le modalità della delega". Alla luce del contenuto di tali atti il dott. [OSCURATO:PERSONA], al tempo vice direttore generale di [OSCURATO:SOCIETA], aveva il potere di rappresentanza sostanziale di tale società (anche) nel presente giudizio nel momento in cui conferì all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la procura speciale di cui all'art. 365 cod. proc. civ. (tale disposizione non si applica, ovviamente, anche alla procura contenente il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale della società nel processo). Il ricorso è dunque ammissibile. 3. Con il primo motivo la banca ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., "per omessa pronuncia su eccezione ritualmente dedotta in giudizio", in quanto: nelle pagg. 3 e seguenti della comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado essa ricorrente eccepì che alla luce del contenuto (nel ricorso riprodotto) dell'art. 5 delle fideiussioni sottoscritte dai controricorrenti, depositate agli atti del giudizio di merito (nel ricorso indicate) era da escludere l'applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. al caso concreto; essa ricorrente dedusse in particolare che da tale clausola "discendeva la presunzione di conoscenza da parte del fideiussore della condizione economica del garantito, e ciò escludeva per quest'ultimo la possibilità di applicazione della liberazione di cui all'art. 1956 c.c."; l'eccezione in discorso venne da essa ricorrente riproposta nel giudizio di appello (pag. 14 della comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello, il cui contenuto è nel ricorso riprodotto); nella sentenza di appello non vi è però traccia dell'esame di tale eccezione nonché dell'incidenza del contenuto di detta clausola contrattuale "sul diritto posto dai fideiussori appellanti a fondamento della loro domanda di liberazione ex art. 1956 c.c."; "presupposto implicito" dell'applicazione di tale disposizione del codice civile, la cui ratio è quella "di salvaguardare il fideiussore da comportamenti per lui pregiudizievoli della banca e contrari a buona fede", è che "il fideiussore non sia né possa essere altrimenti a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore, invece conoscibili dalla banca". 4. Il motivo, per come dedotto, è ammissibile essendo caratterizzato da autosufficienza, quanto al contenuto di atti e documenti funzionali a valutarne l'intelligibilità in riferimento alla dedotta omissione di pronuncia sulla sopra indicata eccezione di merito. Il motivo, inoltre, è diretto a provocare in questa sede solo la verifica dell'adempimento, riscontrabile dal contenuto della sentenza impugnata, della Corte di appello di L'Aquila all'obbligo, impostole dall'art. 112 cod. proc. civ., di pronuncia su eccezione di merito non rilevabile d'ufficio. Occorre dunque accertare in questa sede solo: se l'eccezione (funzionale a paralizzare l'eccezione di avvenuta liberazione, ex art. 1956 cod. civ., dei fideiussori anche per obbligazioni future della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verso [OSCURATO:SOCIETA] derivanti da rapporto di apertura di credito regolato su conto corrente bancario) sia stata acquisita al giudizio di merito definito in grado di appello dalla sentenza impugnata; quale fosse il contenuto dell'eccezione; se i documenti sul cui contenuto l'eccezione si fondava siano stati acquisiti al giudizio di merito. Esula invece dall'accertamento richiesto dal motivo ogni questione relativa alla decisività della specifica eccezione dedotta a incidere sull'esito della lite nel merito. Non è dunque compito di questa Corte accertare, in funzione della pronuncia sul motivo, se ove l'eccezione di merito (fondata sull'incidenza della clausola menzionata dalla ricorrente a consentire, o meno, la liberazione dei fideiussori, anche per le obbligazioni future del debitore garantito, dalla propria garanzia ex art. 1956 cod. civ.) fosse stata esaminata dal giudice di appello la sua decisione sarebbe stata "diversa rispetto a quella adottata" (come sostiene la banca ricorrente) ovvero (come sostengono i controricorrenti che, a fondamento della deduzione, citano, soprattutto nelle memorie, principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità) se il contenuto della clausola menzionata dalla ricorrente non incideva, elidendolo ovvero attenuandolo, sull'obbligo generale della banca di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto di apertura di credito (art. 1375 cod. civ.), astenendosi, in presenza di condizioni patrimoniali del debitore garantito tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, dal concedere altro credito al debitore garantito ovvero comunicando ai fideiussori il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito onde provocare l'autorizzazione di cui al citato art. 1956 (nella specie, pacificamente non data). E' in questa sede incontroverso fra le parti che fra gli atti e documenti dalla ricorrente depositati nel giudizio di primo grado e in quello di appello vi erano le fideiussioni sottoscritte dai controricorrenti e che le stesse contenevano il seguente art. 5: "Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito. Indipendentemente da quanto disposto dal comma precedente, l'azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa". Con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado - per come riassunta dalla stessa ricorrente nella pag. 8 del ricorso - [OSCURATO:SOCIETA] escludeva "la possibilità di applicazione della liberazione di cui all'art. 1956 c.c.", derivando dal contenuto della clausola in discorso "la presunzione di conoscenza da parte del fideiussore della condizione economica del garantito". Con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello (pag. 14) Tercass: evidenziò che l'art. 5 di ciascuna fideiussione era valido, non esprimendo la clausola "rinuncia preventiva all'ipotetica liberazione del fideiussore", bensì sancendo "un valido obbligo contrattuale" per i fideiussori; affermò che, prima di potere invocare il precetto recato dall'art.1956 cod. civ., "gli opponenti avrebbero dovuto quindi dimostrare di aver assolto l'obbligo contrattualmente assunto, o che ciò non era stato possibile a causa del rifiuto o del comportamento della banca". La questione posta con l'eccezione in discorso, al di là di come la stessa fu in concreto prospettata in primo grado e in appello dalla banca (del contenuto della clausola vennero dalla ricorrente date interpretazioni diverse), consisteva nella refluenza del contenuto della clausola sopra riprodotta sul'effetto di liberazione del debitore garantito sancito dall'art. 1956 cod.civ.; nel senso che secondo la banca, l'applicazione di tale disposizione di legge era da escludere nel caso concreto in ragione del contenuto precettivo della clausola medesima. E' da escludere che l'esame della questione sia stato, anche implicitamente, svolto (con conseguente implicito rigetto dell'eccezione) dalla Corte di appello in quanto la sentenza impugnata espressamente afferma (pagg. 7 e 8) che: "la banca ha certamente operato in maniera consapevolmente diretta a soddisfare il proprio interesse, aggravando oltre misura e illegittimamente la posizione dei fideiussori in relazione al contratto di conto corrente de quo con apertura di credito, dei quali non ha richiesto la speciale autorizzazione prevista (rispetto alla quale non risulta dedotta in causa alcuna deroga contrattuale), per l'ipotesi in esame, dall'art. 1956 c.c....ed, anzi liberando altre garanzie senza il loro consenso, pur dovuto perché richiesto". La sentenza impugnata ha quindi omesso di pronunciarsi sull'eccezione proposta (in funzione della paralisi dell'eccezione di liberazione dalle garanzie ex art. 1956 cod. civ. dedotta dagli attuali contricorrenti per contrastare la pretesa di Tercass di ottenere da costoro l'adempimento dell'obbligazione di garanzia pagando quanto dovuto dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) da [OSCURATO:SOCIETA] quanto alla (dedotta) non applicabilità del precetto contenuto nell'art. 1956 cod. civ. conseguente alla (dalla banca predicata) validità ed efficacia della clausola in discorso. La sentenza impugnata è dunque da cassare per tale motivo, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sull'appello proposto dagli odierni ricorrenti per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Teramo il 4 febbraio 2009, con l'obbligo di esaminare l'eccezione da Tercass proposta quanto alla refluenza (dalla banca dedotta) del contenuto dell'art. 5 dei contratti di fideiussione sull'applicazione al caso di specie dell'art. 1956 cod. civ. 5. Con il secondo motivo, espressamente proposto per il caso di mancato accoglimento del primo, la ricorrente deduce che - per le ragioni nell'atto illustrate - la sentenza impugnata è caratterizzata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c., degli artt. 1372 e 1375 c.c., delle norme di diritto che regolano i contratti" . 6. Il terzo motivo contiene censure alla sentenza impugnata: di omessa motivazione relativa a fatto decisivo per il giudizio, fra le parti controverso; di erronea applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; di erronea applicazione de l'art. 184 cod. proc. civ. nel testo all'epoca vigente; di "violazione del principio per il quale il Giudice deve decidere "iusta alligata et probata" che si riflette sulla coerenza della decisione". 7. Con il quarto motivo la sentenza impugnata, nella parte relativa alla determinazione della consistenza della condanna alle spese, è dalla ricorrente censurata per erronea applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ.; 8. Infine, la sentenza è censurata (quinto motivo), nella parte in cui dispose la revoca del decreto ingiuntivo opposto dagli odierni controricorrenti, per erronea applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.9. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo; con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sulle censure con essi rivolte alla sentenza impugnata. 10. La sentenza impugnata è - come detto- da cassare, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sull'eccezione evidenziata nel primo motivo e, di conseguenza, riesaminare il merito della lite devoluta con gli appelli, principale e incidentali, proposti dai controricorrenti per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 4 febbraio 2009. La decisione sulle spese del giudizio di cassazione è rimessa al giudice di rinvio. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello