CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1828/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n. 262/264 è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3496/21/15 depositata il 16.06.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ricevuto avviso di accertamento per l'anno 2005, recante maggior reddito di impresa e quindi maggior imposte, la [OSCURATO:PERSONA] srl impugnava l'atto davanti alla CTP di Roma che rigettava il ricorso. Proposto appello dalla contribuente, la CTR Lazio con la sentenza sopra indicata respingeva anche l'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso avendo aderito alla c.d. "rottamazione" delle cartelle, comprendenti quelle relative alle pretese tributarie oggetto della presente controversia, depositando quietanza del versamento effettuato. Sebbene non risulti che la dichiarazione di rinuncia ex art. 390 cpc sia stato notificato a controparte o comunicato all'Avvocatura, l'atto dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (Cass. n. 10198 del 2018). Inoltre, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese. Così d