CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato l'indifferenza del dato a mente del quale il ricorrente avrebbe immediatamente fatto rientro presso l'abitazione, tra l'altro osservando come detto rientro fosse avvenuto proprio perché notato dalle forze di polizia mentre era a bordo della propria auto; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che generico risulta la parte del motivo con cui si contesta l'aumento per la ritenuta continuazione, mentre privo di effettiva censura risulta la contestazione della ritenuta aggravante (testualmente "per l'aggravante"), evidentemente riferendosi alla contestata recidiva rettamente motivata dalla Corte territoriale che, in risposta alla richiesta formulata nelle conclusioni in appello, ha rilevato le plurime e recenti condanne per reati dello stesso tipo e contro il patrimonio che deponevano per una aumentata capacità a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de