CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1982
Cassazione n. 10489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] M IGUEL( CILE) il 21/02/1982 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex artt. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, confermando la condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b e 2-sexies, cod.strada, in data 5 agosto 2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto la carenza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in libertà controllata, nonostante la richiesta concorde delle parti in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata e dal verbale di udienza, la pena applicata corrisponde a quella concordata in appello tra le parti ed il ricorrente (vedi richiesta formulata all'udienza del 10 maggio 2021), il quale ha espressamente rinunciato al terzo motivo dell'atto di appello, avente ad oggetto la conversione della pena in libertà controllata. Deve, pertanto, ribadirsi, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277196 - 01, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. 2. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],4 1a Ciampi DEPOSITATA