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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14102/2023

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la seguente ORDINANZA Suiricorsi riuniti iscritt i ai numeri n. 20296 del ruolo generale dell’anno 2020 e n. 20496 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 3; Oggetto: Tributi dazioantidumping — certificati di origine —accertamenti OLAF — diversa origine della merce -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenzadella Commissione tributaria regionale delleMarche n. 824 /0 3 / 19 depositata in data 13 novembre 2019 , non notificata, nonché della sentenza della Commissione tributaria regionale della Marche n. 825/03/19 depositata in data 13 novembre 2019, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -nel procedimento n. 20296/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza n. 824/03/19 depositata in data 13 novembre 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell e Marche aveva rigettat o l’appello proposto dalla suddetta società nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 561/03/2018 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di rettifica n. 23760RU/2017 con il quale l’Amministrazion e aveva recuperato dazi evasi, in relazione ad operazioni - risalenti al 20 14 - 20 15 - di importazione dioggetti per il servizio da tavola e cucina di porcellana, i cui certificati di origine, attestanti l'origine malese della merceallegati alle bollette doganali, come da processo verbale di revisione dell’accertamentodel 28 aprile 2017, redatto dai funzionari dell'Ufficio doganale di Ancona, sulla base di rapporto OLAF, erano risultati falsi stante l'accertata provenienza della merce dalla Cina, soggetta alle misure antidumping previste dal Reg. di esecuzione UE 412/2003; -in punto di diritto, il giudice di appello ha osservatoche: 1) sulla base delle risultanze dell’indagine OLAF, riportate nel p.v. di revisione, era emersa l’origine cinese anziché malese de lla merce importata dalla società contribuente, sussistendo perfetta corrispondenza dei dati riportati nei documenti(numero del container, qualità della merce e i relativi pesi, il nome della nave, polizze di carico)con quelli di cui alle dichiarazioni doganali; in particolare, da essi si ricavava che i prodott i importatierano giunti dalla Cina in Malesia e da qui, senza subire alcun tipo di trasformazione, erano stati spediti in Italia; tale quadro probatorio non era stato minato dalla FADE che si era limitata a generiche indimostrate contestazioni; 2) la differenza del nome del soggetto esportatore indicato nelle dichiarazioni rispetto a quello indicato nel rapporto era riconducibile ad una mera svista ed era ininfluente nella misura in cui tutti gli altri elementi dimostravano l’origine cinese della merce in luogo di quella dichiarata; 3) er a priva di pregio giuridicola certificazione rilasciata dalla Camera di commercio malese confermativa della validità dei certificati di origine della merce in quanto la presunta validità di tali certificati attestava unicamente che gli stessi erano stati effettivamente emessi da detta Autorità ma non già la loro intrinseca regolarità; 4) premesso che il divieto di contabilizzazione a posteriori di tributi doganali presupponeva la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 220, n. 2, lett. b) C.D.C., nella specie,mancava l’errore attivo dell’Autorità doganale che non poteva consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore;una volta che l’OLAF aveva accertato l’origine cinese della merce spettava all’importatore dimostrare che il certificato di origine fosse stato redatto sulla base di una esatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore, ma taleprova non era stata fornita dalla FADE per cui l’errore in cui era caduta la società non era scusabile in quanto non determinato dall’Autorità doganale malese; 5) la FADE non aveva fornito la prova della propria condotta diligente in quanto avrebbe dovutoapprestare una maggiore attenzione nell’accettazione di documentazione proveniente da soggetti terzi e verificare quanto certificato; -nel procedimento RG n. 20496/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 825/03/19 depositata in data 13 novembre 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche aveva rigettato l’appello proposto dalla suddetta società avverso la sentenza n. 560/03/2018 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni correlato all’avviso di rettifica n. 23760RU/2017; -nella sentenza impugnata, per quanto di interesse, il giudice di appello -premesse le medesime argomentazioni di cui alla sentenza n. 824/03/2019 sul quadro probatorio emerso, a seguito dell’indagine OLAF,in ordine alla falsità delle dichiarazioni doganali quanto all’origine cinese anziché malese della merce importata e sulla inapplicabilità, nella specie, dell’art. 220 C .

D .

C . per mancanza di un errore attivo dell’Autorità doganale e di alcun affidamento meritevole di tutela in capo alla contribuente – in merito a lla legittimità del provvedimento sanzionatorio, confermando la motivazione della sentenza di primo grado, ha osservato che: 1) la falsità ideologica della documentazione presentata alla Agenzia delle dogane appariva inconciliabile con il supposto difetto di colpevolezza e con la ricorrenza della buona fede; 2) non sussisteva alcuna manifesta sproporzione tra l’entità del danno e la sanzione irrogata; 3) non era applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 1,del d.lgs. n. 472/97 trattandosi di violazioni di natura sostanziale né la continuazione ex art. 12, comma 2, cit., in quanto per i tributi doganali il presupposto impositivo si verificava all’atto della singola operazione doganale e difettava il requisito del pregiudizio alla determinazione dell’imponibile o alla liquidazione del tributo; - in entrambi i procedimenti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resistecon rispettivi controricorsi; -in entrambi i giudizi la società contribuente ha depositato memoria.

Considerato che -preliminarmente va disposta la riunione del ricorso RG 20496/2020 a quello RG 20296/2020, stante la connessione soggettiva e oggettiva, attenendo il primo procedimento richiamato all’impugnativa di provvedimento sanzion atorio relativ o ad avviso di accertamento oggetto del secondoprocedimento ed essendo la controversia relativa alle medesime parti; - sempre in via preliminare va rilevato che, in entrambi i giudizi, le memorie della ricorrente vanno dichiarat e inammissibil i in quanto tardivamente depositate(in data 30 gennaio 2023) rispetto al termine di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.; -in entrambi i procedimenti, con il primo motivo di ricorsosi denuncia “carenza di motivazione atti impositivi.

Omessa o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 374/90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, per avere la CTR confermato la legittimità dell’accertamento ancorché: 1) la motivazione dell’avviso di rettifica che rinviava al p.v.c. di revisione , a sua volta , fondato sull a relazioneOLAF, fosse carente non essendo stata quest’ultima allegata ad essoma messa a disposizione della contribuente solo a seguito della richiesta avanzata nelle memorie difensive;2) sussistesse una carenza probatoria alla base dell’atto impositivo essendo risultato nel rapporto OLAF il nome di un esportatore diverso da quello che aveva intrattenuto rapporti con la FADE e non essendo coincidenti i riferimenti delle spedizioni (se non per il peso e la classifica doganale dei prodotti)con conseguente incertezza dell’asserita origine cinese della merce.

In particolare, la ricorrente denuncia il “grave errore di valutazione” da parte del giudice di appello che avrebbe basato il proprio convincimento su una tabella riepilogativa redatta a posterioridalla Dogana di Ancona, senza considerare le prove fornite a contrario dalla contribuente sulla regolarità dell’importazione; -il primo motivo è complessivamente inammissibile; -in particolare, il motivo nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione dell’atto di rettificaper mancata allegazione della relazione OLAF, non aggredisce alcuna statuizione del giudice di appello; invero, come affermato da questa Corte“La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate››; -quanto alla denuncia del “grave errore di valutazione” in cui sarebbe incorso il giudice di appelloper avere ritenuto, sulla base di una tabella riepilogativa redatta a posterioridalla Dogana di Ancona, la legittimità dell’atto impositivo nonostante la carenza probatoria posta alla base dello stesso, essendo emerso dal rapporto OLAF il nome di un esportatore diverso da quello che aveva intrattenuto rapporti con la FADE e non essendo risultati coincidenti i riferimenti delle spedizioni (se non per il peso e la classifica doganale della merce), la ricorrente, pur prospettando una violazione di legge, in realtà tende inammissibilmentead una nuova interpretazione di questioni di merito; al riguardo,la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ha ritenuto dettagliatamente ricostruiti dall’Ufficio- sulla base delle risultanze del rapporto OLAF, cui faceva riferimento il p.v. di revisione –i trasbordi delle merci, oggetto delle dichiarazioni doganali, dalla Cina in Malesia e da qui, senza subire alcun tipo di trasformazione, in Italia ; in particolare, come affermato dal giudice di appello “vi [era]piena e più assoluta corrispondenza dei dati riportati nei documenti afferenti alla spedizione in esame giacché i numeri contrassegnanti il container, la qualità della merce e i relativi pesi (lordi e netti), il nome della nave e il codice identificativo della spedizione risultante dalle polizze di carico coincide[vano] con le dichiarazioni oggetto di controllo”.

Tale quadro probatorio, ad avviso della CTR- in base ad un insindacabile apprezzamento di fatto - non risultava essere stato scalfito dalla FADE che , sul punto, “ si [era] limitata a generiche indimostrate contestazioni”; ciò in conformità con l’orientamento di questa Corte secondo cui non può sorgere dubbio alcuno sulla valenza probatoria in sede giurisdizionale degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass., Sez.

V n. 25347 del 2020; Sez.

V, 21 aprile 2017, n. 10118; Cass., Sez.

V, 3 agosto 2012, n. 14036; Cass., Sez.

V, 27 luglio 2012, n. 13496; Cass., Sez.

V, 2 marzo 2009,n. 4997; Cass., Sez.

V, 24 settembre 2008, n. 23985).

Peraltro, il giudice di appello ha considerato ininfluente la emersa differente indicazione nominativa del soggetto esportatore nelle dichiarazioni e nel rapporto OLAF in quanto non solo evidentemente riconducibile ad una “mera svista” ma tale da non inficiare le risultanze delle indagini nella misura in cui “ tutti gli altri elementi dimostra[vano] che la merce oggetto delle dichiarazioni [aveva] inequivocabilmente origine cinese in luogo di quella dichiarata”; va, dunque, ribadito il condivisibile principio di diritto secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (ex multis, Cass., sez. 6- 3 , n. 8758 del 04/04/2017 ); -in entrambi i procedimenti, con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 DAC per avere la CTR sostanzialmente disatteso il motivo spiegato dalla contribuente relativo all’omessa procedura di verifica a posterioridei certificati di origine da parte della Dogana di Ancona; -il motivo è infondato;-va precisato che l'attività di cooperazione amministrativa è prevista, nel solo caso di accertamenti della dichiarazione doganale che ineriscano a merci di origine preferenziale, dagli articoli da 93 a 95, DAC, i quali disciplinano i metodi di cooperazioneamministrativa fra i paesi beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) e la Commissione Europea.

In linea di principio, il procedimento di revisione doganale con recupero a posteriori dei dazi su merci di origine preferenziale presuppone l'attivazione preventiva del procedimento di cooperazione amministrativa ai fini della invalidazione da parte dell'autorità emittente del Paese di esportazione del certificato di origine preferenziale delle merci (Cass. Civ., 25 gennaio 2019, n. 2148), essendo l'amministrazione doganale dello Stato di importazione tenuta a riconoscere le valutazioni effettuate secondo la legge dalle autorità dello Stato di esportazione (Corte di Giustizia UE, 9 febbraio 2006, Sfakianakis, C-23/04 a C-25/04, punto 23; Corte di Giustizia UE, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-409/10, punto 29); - t uttavia, l'attivazione preventiva del procedimento di cooperazione amministrativa non è necessaria, ancorché si verta in ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, laddove «le autorità doganali dello Stato di importazione continuano a nutrire dubbi sull'origine reale delle merci, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi» (Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2012, LaguraVernnógensverwaltung, C-438-11, punto 36), nel qual caso «le autorità dello Stato di esportazione non possono vincolarequest'ultima e i suoi Stati membri alla loro valutazione in merito alla validità dei certificati d'origine» (ibid.).

Tale soluzione si impone per il fatto che, in caso contrario, si priverebbero le autorità doganali dello Stato di importazione della possibilità di domandare la prova che il certificato d'origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera inesatta dall'esportatore (Corte di Giustizia UE, Lagura, cit., punto 37); -invero, nel caso in cui non sussistano dubbi sulla falsità delcertificato di origine, ancorché preferenziale, l'Ufficio può basarsi su ulteriori elementi al fine di inferire l'origine ignota della merceasseritamente di origine preferenziale, anche ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, ancorché in assenza di un procedimento volto ad accertarne la falsità ideologica, purché l'adozione delle misure recuperatorie sia legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettividell'unione europea (Cass. civ., 30 ottobre 2013, n. 24439).Tali principi sono stati riaffermati anche di recente da questa Corte(Cass. civ., 3 maggio 2019, n. 11631) che ha precisato che l'acquisizione della certezza della falsità non postula comunque l'espletamento della procedura: da un lato, difatti, il certificato dicorredo delle merci non è precostituito a garanzia della pubblica fede (tra varie, con riguardo al certificato FOR M A, Cass. 6 marzo2013, n. 5531; 15 marzo 2013, n. 6637 e 30 ottobre 2013, n. 24439), sicchè per superarne le risultanze non è ineludibile ilricorso a procedure formali; d'altro lato, sicura rilevanza probatoria va riconosciuta alla relazione dell'OLAF, ufficio Europeo per la lotta antifrode, a meno che essa non si limiti a contenere una mera descrizione dei fatti (Corte giust. 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss SIA, punto 48; nella giurisprudenza interna, tra varie, Cass. 21 aprile 2017, n. 10118).

Q uesta Corte sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autoritàdoganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi (Cas s. civ., 17 gennaio 2020, n. 893; Cass., Sez.

V n. 25347 del 2020); -nella specie, la CTR –dopo avere riportato nella parte in fatto il motivo di appello della contribuente relativo alla omessa applicazione della procedura di verifica dei certificati di origine da parte della Dogana di Ancona - lo ha sostanzialmente disatteso, in conformità ai suddetti principi,nel ritene re legittimo il recupero a posteriori dei maggiori dazi in quanto fondato, a prescindere dalla attivazione di una procedura di cooperazione amministrativa,sulle risultanze dell’attività ispettiva dell’ OLAFalle luce delle quali n on sussisteva alcun dubbio sulla falsità dei certificati di origineallegati alle bollette doganali; -in entrambi i procedimenti,con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 C.D.C.per non avere la CTR ritenuto applicabile l’esimente di cui all’art. 220 cit.ancorché fosse configurabile un errore attivo della Dogana di Ancona la quale, al momento dell’importazione, non aveva sollevato alcun dubbio sull’autenticità del certificato di origine malese ingenerando nell’importatore la convinzione della regolarità della propria condotta; peraltro, il giudice di appello non avrebbe consideratoche la stessa FADE, oltre ad essersi premurata di accertare preventivamente la regolarità della operazione di importazione, aveva verificato personalmente l’autenticità dei certificati di origine allegati alla dichiarazione di importazionecon ciò denotando la propria buona fede nelle operazioni di importazione; -il motivo è infondato; -secondo questa Corte (Cass. civ.,20 novembre 2013, n. 26004), in tema di imposizione fiscale delle importazioni, l'esenzione prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), del Reg.

CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione a posterioridell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare illegittimo affidamento del debitore circa la fondatezza deglielementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno idazi.

Per essere applicata, essa richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede che deve essere dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova della sussistenza cumulativa di tutti ipresupposti indicati dalla norma perchè resti impedito il recupero daziario, ed in particolare: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter esserericonosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la suaesperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da uncomportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandoviquello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. (Cass.civ., 10 giugno 2008, n. 15297).

Pertanto, le Autorità doganali devono procedere allacontabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, a meno chesussistano contemporaneamente tutte le condizioni poste dall'art. 220, n. 2, lett. b), del RegolamentoCEE n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992, come sopra richiamate; in particolare, dettoerrore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore, dato che l'Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamentoattivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportarele conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti deifornitori degli importatori (Cass. civ., n. 4022/2012).

Inoltre, l'esenzione prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, che preclude la contabilizzazione a posterioridell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, presuppone lagenuinità del certificato di origine, cioè la sua regolarità formale e sostanziale.

Di conseguenza spetta all'importatore che intende usufruir e dell'esenzione dimostrare l'origine della merce che importa e, in ogni caso, il suo stato soggettivo di buona fede,mediante la prova della sussistenza cumulativa di tutti ipresupposti indicati dalla citata norma, mentre all'Autorità doganale incombe es clusivamente l'onere di dare dimostrazione delle irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasicertificato che risulti inesatto autorizza il recupero a posteriori, senza necessità di alcun procedimento intermedio che convalidi la non a utenticità, provvedendo gli stessi organi dell'esecutivo comunitario a fornire tramite le disposte commissioni di inchiesta leconclusioni cui debbono attenersi le Autorità nazionali (Cass. civ.,n. 13680/2009).

Infine , va osservato che, ai fini della configurazione dell'erroreattivo dell'autorità doganale del paese di esportazione, la non rilevanza della falsa informazione fornita dall'esportatore puòessere presa in considerazione solo ove risulti, con evidenza, che la stessa era informata o doveva e sserlo della non operatività dell'esenzione (Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 22647 del 11/09/2019); -secondo questa Corte (Cass. civ., 8 febbraio 2019, n. 3739), il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati di origine per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale diuno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell'ambito dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all'esercizio di controlli successivi (Corte giustizia, 9 marzo 2006, causa C-293/04, [OSCURATO:PERSONA] BV, richiamata da Corte di giustizia, 8 novembre 2012, causa C-438/11, Lagura) e ciò in quanto le prescrizioni del C.D.C., alla luce del suo sesto considerando ("considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, perquanto possibile, le formalità e i controlli doganali"), vanno interpretate nel senso che "(...) al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, l'autorità suddetta non si pronuncia sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità" (Corte di giustizia, 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD).

La medesima pronuncia ha precisato che, d'altro lato, a fronte dell'accertata falsità dei certificati di origine della merce, l'Unione Europea non può essere tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Corte giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal (ampersand) Filhos; Cass. n. 19195 del 06/09/2006; Cass. n. 14509 del 30/05/2008; Cass. n. 1583 del 03/02/2012; Cass. n. 15758 del 19/09/2012).

Sicché , grava sull'importatore l'obbligo di vigilare "sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi" (Cass. n. 24675 del 23/11/2011); -nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi nell’escludere l’esimente di cui all’art. 220 del C.D.C. per mancata configurabilità dell’errore attivo dell’autorità doganale (malese) che “non [poteva] consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore”; nel caso di specie, come osservato dal giudice di appello “ rilevava infatti il comportamento dell’esportatore malese che [aveva] indotto l’Autorità estera ad emettere un certificato redatto sulla base di informazioni che si [ erano] rivelate false a seguito della verifica condotta dall’OLAF” e “ una volta che l’OLAF [aveva] accertato l’origine cinese della merce spettava all’importatore dimostrare che il certificato di origine [fosse] stato redatto sulla base di una esatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore e che [fosse] ravvisabile di conseguenza un errore c.d. attivo dell’Autorità doganale.

Tale prova tuttavia non era stata fornita dalla FADE alla quale non poteva essere riconosciuto alcun affidamento meritevole di tutela”;la CTR ha escluso, peraltro, che la FADE avesse fornito la prova della propria condotta diligente che non poteva “essere limitata alla mera accettazione di documentazione proveniente da soggetti terzi”, atteso che la contribuente avrebbe dovuto “verificare con un impegno superiore quanto [i documenti] stessero a certificare”essendo richiesta una diligenza qualificata in ragione del tipo di attività esercitata; né peraltro, sotto tale profilo poteva assumere rilievo la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio malese che, come precisato dal giudice di appello, “attestava unicamente che [i certificati di origine] fossero stati effettivamente emessi da detta Autorità senza entrare però nel merito della effettiva sussistenza delle condizioni ai fini del rilascio degli stessi cioè della loro intrinseca regolarità”; - nel procedimento RG 20496/2020, con il quarto motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.e omesso esame di circostanze in relazione all’art. 360, punto 5 relative all’inapplicabilità delle sanzioni e al principio della continuazione” per avere l a CTR confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio atteso che -come già rilevato dal giudice di primo grado- la riscontrata falsità ideologica della documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane era inconciliabile con il supposto difetto di colpevolezza e con la buona fede della società importatrice ancorché quest’ultima avesse agito : a) in assenza di colpevolezza avendo verificato preventivamente la regolarità delle operazioni doganali tramite la documentazione inviatale dall’Agente comprovante l’esistenza della produzione, il catalogo dei prodotti e l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] a commercializzare porcellane nonché la certificazione della Camera di commercio malese senza che tale documentazione fosse stata presa in considerazione dai giudici di merito; 2) in assenza della condizione di punibilità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472/97, in quanto il ricevimento da parte della società della documentazione preventiva all’importazione e della certificazione della Camera di commercio malese confermativa della autenticità dei certificati di origine della merce aveva ingenerato nell’importatore il legittimo affidamento sulla regolarità delle operazioni doganali; la ricorrente denuncia,altresì, l’erroneità e la c arenza motivazion ale della CTR per avere confermato la validità dell’atto di irrogazione delle sanzioni sebbene, in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/97, non fosse stato applicato il meccanismo del cumulo giuridico e della continuazione; - il motivo , nella parte in cui denuncia sostanzialmente la violazione dell’art. 303 TULD, è fondato nei termini di seguito indicati , co n assorbimento della (sub) censura relativa all’assunto vizio motivazionale; -la giurisprudenza di legittimità ormai costante afferma che l'art. 303 TULD punisce anche la dichiarazione non veritiera sull'origine delle merci, poiché l'origine è elemento distintivo della qualità, coperto dall'interpretazione estensiva (non analogica) della norma sanzionatoria (Cass. 27 luglio 2012, n. 13489, Rv. 623648; Cass. 3 agosto 2012, n. 14030, Rv. 623654; Cass. 3 agosto 2012, n. 14042, Rv. 623866; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3467, Rv. 630066; Cass. 29 luglio 2016, n. 15872, Rv. 640663; Cass. n. 1541 del 2017); -a tal fine, occorre che l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza (cfr. Cass. 17 marzo 2017, n. 6930; Cass. 3 agosto 2012, n. 14030; Cass. 27 luglio 2012, n. 13494); -è necessario che l'Amministrazione provi che la condotta sia cosciente e volontaria, ma non anche il dolo o la colpa (o un intento fraudolento) del contribuente, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, ponendogli l'onere di provare il contrario, ossia che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. sez. 5, n. 12459 del 2019; Cass. 13 settembre 2018, n. 22329; Cass. 3 agosto 2012, n. 14042); -nella specie la CTR ha confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio atteso che -come già rilevato dal giudice di primo grado - la riscontrata “ falsità ideologica della documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane era inconciliabile con il supposto difetto di colpevolezza e con la buona fede”della società importatrice, con ciò senza valutare,ai fini della prova (a contrario) della non colpevolezza dell'errore della contribuente in ordine alla origine della merce importata,se le dedotte rassicurazioni sul punto ricevute dal “trader” di prodotti casalinghi circa l’esistenza della fabbrica, l’affidabilità del fornitore sulla bontà dei prodotti nonché l'apparente veridicità dei documenti come emersa in base alla certificazione della camera di commercio malese costituissero elementi idonei a dimostrare l'uso della diligenza esigibile;-in conclusione, previa riunione dei ricorsi, con riguardo al ricorso 20296/2020, va complessivamente rigettato il ricorso mentre , con riguardo al RG n. 20496/2020, va accolto il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno rigettati il secondo e il terzo, dichiarato inammissibile il primo, con cassazione della sentenza impugnata-in relazione al motivo come accolto- e rinvio , anche p er la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione; -nel procedimento 20296/2020, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso RGn.20296/2020 quello RG n. 20496/2020 ; a) inrelazione al procedimento RG n. 20296/2020 , rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro5.600,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito; b) inrelazione al procedimento RG n. 20496/2020 , accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo e il terzo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto-e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Suiricorsi riuniti iscritt i ai numeri n. 20296 del ruolo generale dell’anno 2020 e n. 20496 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 3; Oggetto: Tributi dazioantidumping — certificati di origine —accertamenti OLAF — diversa origine della merce -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenzadella Commissione tributaria regionale delleMarche n. 824 /0 3 / 19 depositata in data 13 novembre 2019 , non notificata, nonché della sentenza della Commissione tributaria regionale della Marche n. 825/03/19 depositata in data 13 novembre 2019, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -nel procedimento n. 20296/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza n. 824/03/19 depositata in data 13 novembre 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell e Marche aveva rigettat o l’appello proposto dalla suddetta società nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 561/03/2018 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di rettifica n. 23760RU/2017 con il quale l’Amministrazion e aveva recuperato dazi evasi, in relazione ad operazioni - risalenti al 20 14 - 20 15 - di importazione dioggetti per il servizio da tavola e cucina di porcellana, i cui certificati di origine, attestanti l'origine malese della merceallegati alle bollette doganali, come da processo verbale di revisione dell’accertamentodel 28 aprile 2017, redatto dai funzionari dell'Ufficio doganale di Ancona, sulla base di rapporto OLAF, erano risultati falsi stante l'accertata provenienza della merce dalla Cina, soggetta alle misure antidumping previste dal Reg. di esecuzione UE 412/2003; -in punto di diritto, il giudice di appello ha osservatoche: 1) sulla base delle risultanze dell’indagine OLAF, riportate nel p.v. di revisione, era emersa l’origine cinese anziché malese de lla merce importata dalla società contribuente, sussistendo perfetta corrispondenza dei dati riportati nei documenti(numero del container, qualità della merce e i relativi pesi, il nome della nave, polizze di carico)con quelli di cui alle dichiarazioni doganali; in particolare, da essi si ricavava che i prodott i importatierano giunti dalla Cina in Malesia e da qui, senza subire alcun tipo di trasformazione, erano stati spediti in Italia; tale quadro probatorio non era stato minato dalla FADE che si era limitata a generiche indimostrate contestazioni; 2) la differenza del nome del soggetto esportatore indicato nelle dichiarazioni rispetto a quello indicato nel rapporto era riconducibile ad una mera svista ed era ininfluente nella misura in cui tutti gli altri elementi dimostravano l’origine cinese della merce in luogo di quella dichiarata; 3) er a priva di pregio giuridicola certificazione rilasciata dalla Camera di commercio malese confermativa della validità dei certificati di origine della merce in quanto la presunta validità di tali certificati attestava unicamente che gli stessi erano stati effettivamente emessi da detta Autorità ma non già la loro intrinseca regolarità; 4) premesso che il divieto di contabilizzazione a posteriori di tributi doganali presupponeva la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 220, n. 2, lett. b) C.D.C., nella specie,mancava l’errore attivo dell’Autorità doganale che non poteva consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore;una volta che l’OLAF aveva accertato l’origine cinese della merce spettava all’importatore dimostrare che il certificato di origine fosse stato redatto sulla base di una esatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore, ma taleprova non era stata fornita dalla FADE per cui l’errore in cui era caduta la società non era scusabile in quanto non determinato dall’Autorità doganale malese; 5) la FADE non aveva fornito la prova della propria condotta diligente in quanto avrebbe dovutoapprestare una maggiore attenzione nell’accettazione di documentazione proveniente da soggetti terzi e verificare quanto certificato; -nel procedimento RG n. 20496/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 825/03/19 depositata in data 13 novembre 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche aveva rigettato l’appello proposto dalla suddetta società avverso la sentenza n. 560/03/2018 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni correlato all’avviso di rettifica n. 23760RU/2017; -nella sentenza impugnata, per quanto di interesse, il giudice di appello -premesse le medesime argomentazioni di cui alla sentenza n. 824/03/2019 sul quadro probatorio emerso, a seguito dell’indagine OLAF,in ordine alla falsità delle dichiarazioni doganali quanto all’origine cinese anziché malese della merce importata e sulla inapplicabilità, nella specie, dell’art. 220 C . D . C . per mancanza di un errore attivo dell’Autorità doganale e di alcun affidamento meritevole di tutela in capo alla contribuente – in merito a lla legittimità del provvedimento sanzionatorio, confermando la motivazione della sentenza di primo grado, ha osservato che: 1) la falsità ideologica della documentazione presentata alla Agenzia delle dogane appariva inconciliabile con il supposto difetto di colpevolezza e con la ricorrenza della buona fede; 2) non sussisteva alcuna manifesta sproporzione tra l’entità del danno e la sanzione irrogata; 3) non era applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 1,del d.lgs. n. 472/97 trattandosi di violazioni di natura sostanziale né la continuazione ex art. 12, comma 2, cit., in quanto per i tributi doganali il presupposto impositivo si verificava all’atto della singola operazione doganale e difettava il requisito del pregiudizio alla determinazione dell’imponibile o alla liquidazione del tributo; - in entrambi i procedimenti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resistecon rispettivi controricorsi; -in entrambi i giudizi la società contribuente ha depositato memoria. Considerato che -preliminarmente va disposta la riunione del ricorso RG 20496/2020 a quello RG 20296/2020, stante la connessione soggettiva e oggettiva, attenendo il primo procedimento richiamato all’impugnativa di provvedimento sanzion atorio relativ o ad avviso di accertamento oggetto del secondoprocedimento ed essendo la controversia relativa alle medesime parti; - sempre in via preliminare va rilevato che, in entrambi i giudizi, le memorie della ricorrente vanno dichiarat e inammissibil i in quanto tardivamente depositate(in data 30 gennaio 2023) rispetto al termine di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.; -in entrambi i procedimenti, con il primo motivo di ricorsosi denuncia “carenza di motivazione atti impositivi. Omessa o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 374/90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, per avere la CTR confermato la legittimità dell’accertamento ancorché: 1) la motivazione dell’avviso di rettifica che rinviava al p.v.c. di revisione , a sua volta , fondato sull a relazioneOLAF, fosse carente non essendo stata quest’ultima allegata ad essoma messa a disposizione della contribuente solo a seguito della richiesta avanzata nelle memorie difensive;2) sussistesse una carenza probatoria alla base dell’atto impositivo essendo risultato nel rapporto OLAF il nome di un esportatore diverso da quello che aveva intrattenuto rapporti con la FADE e non essendo coincidenti i riferimenti delle spedizioni (se non per il peso e la classifica doganale dei prodotti)con conseguente incertezza dell’asserita origine cinese della merce. In particolare, la ricorrente denuncia il “grave errore di valutazione” da parte del giudice di appello che avrebbe basato il proprio convincimento su una tabella riepilogativa redatta a posterioridalla Dogana di Ancona, senza considerare le prove fornite a contrario dalla contribuente sulla regolarità dell’importazione; -il primo motivo è complessivamente inammissibile; -in particolare, il motivo nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione dell’atto di rettificaper mancata allegazione della relazione OLAF, non aggredisce alcuna statuizione del giudice di appello; invero, come affermato da questa Corte“La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate››; -quanto alla denuncia del “grave errore di valutazione” in cui sarebbe incorso il giudice di appelloper avere ritenuto, sulla base di una tabella riepilogativa redatta a posterioridalla Dogana di Ancona, la legittimità dell’atto impositivo nonostante la carenza probatoria posta alla base dello stesso, essendo emerso dal rapporto OLAF il nome di un esportatore diverso da quello che aveva intrattenuto rapporti con la FADE e non essendo risultati coincidenti i riferimenti delle spedizioni (se non per il peso e la classifica doganale della merce), la ricorrente, pur prospettando una violazione di legge, in realtà tende inammissibilmentead una nuova interpretazione di questioni di merito; al riguardo,la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ha ritenuto dettagliatamente ricostruiti dall’Ufficio- sulla base delle risultanze del rapporto OLAF, cui faceva riferimento il p.v. di revisione –i trasbordi delle merci, oggetto delle dichiarazioni doganali, dalla Cina in Malesia e da qui, senza subire alcun tipo di trasformazione, in Italia ; in particolare, come affermato dal giudice di appello “vi [era]piena e più assoluta corrispondenza dei dati riportati nei documenti afferenti alla spedizione in esame giacché i numeri contrassegnanti il container, la qualità della merce e i relativi pesi (lordi e netti), il nome della nave e il codice identificativo della spedizione risultante dalle polizze di carico coincide[vano] con le dichiarazioni oggetto di controllo”. Tale quadro probatorio, ad avviso della CTR- in base ad un insindacabile apprezzamento di fatto - non risultava essere stato scalfito dalla FADE che , sul punto, “ si [era] limitata a generiche indimostrate contestazioni”; ciò in conformità con l’orientamento di questa Corte secondo cui non può sorgere dubbio alcuno sulla valenza probatoria in sede giurisdizionale degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass., Sez. V n. 25347 del 2020; Sez. V, 21 aprile 2017, n. 10118; Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n. 14036; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13496; Cass., Sez. V, 2 marzo 2009,n. 4997; Cass., Sez. V, 24 settembre 2008, n. 23985). Peraltro, il giudice di appello ha considerato ininfluente la emersa differente indicazione nominativa del soggetto esportatore nelle dichiarazioni e nel rapporto OLAF in quanto non solo evidentemente riconducibile ad una “mera svista” ma tale da non inficiare le risultanze delle indagini nella misura in cui “ tutti gli altri elementi dimostra[vano] che la merce oggetto delle dichiarazioni [aveva] inequivocabilmente origine cinese in luogo di quella dichiarata”; va, dunque, ribadito il condivisibile principio di diritto secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (ex multis, Cass., sez. 6- 3 , n. 8758 del 04/04/2017 ); -in entrambi i procedimenti, con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 DAC per avere la CTR sostanzialmente disatteso il motivo spiegato dalla contribuente relativo all’omessa procedura di verifica a posterioridei certificati di origine da parte della Dogana di Ancona; -il motivo è infondato;-va precisato che l'attività di cooperazione amministrativa è prevista, nel solo caso di accertamenti della dichiarazione doganale che ineriscano a merci di origine preferenziale, dagli articoli da 93 a 95, DAC, i quali disciplinano i metodi di cooperazioneamministrativa fra i paesi beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) e la Commissione Europea. In linea di principio, il procedimento di revisione doganale con recupero a posteriori dei dazi su merci di origine preferenziale presuppone l'attivazione preventiva del procedimento di cooperazione amministrativa ai fini della invalidazione da parte dell'autorità emittente del Paese di esportazione del certificato di origine preferenziale delle merci (Cass. Civ., 25 gennaio 2019, n. 2148), essendo l'amministrazione doganale dello Stato di importazione tenuta a riconoscere le valutazioni effettuate secondo la legge dalle autorità dello Stato di esportazione (Corte di Giustizia UE, 9 febbraio 2006, Sfakianakis, C-23/04 a C-25/04, punto 23; Corte di Giustizia UE, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-409/10, punto 29); - t uttavia, l'attivazione preventiva del procedimento di cooperazione amministrativa non è necessaria, ancorché si verta in ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, laddove «le autorità doganali dello Stato di importazione continuano a nutrire dubbi sull'origine reale delle merci, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi» (Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2012, LaguraVernnógensverwaltung, C-438-11, punto 36), nel qual caso «le autorità dello Stato di esportazione non possono vincolarequest'ultima e i suoi Stati membri alla loro valutazione in merito alla validità dei certificati d'origine» (ibid.). Tale soluzione si impone per il fatto che, in caso contrario, si priverebbero le autorità doganali dello Stato di importazione della possibilità di domandare la prova che il certificato d'origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera inesatta dall'esportatore (Corte di Giustizia UE, Lagura, cit., punto 37); -invero, nel caso in cui non sussistano dubbi sulla falsità delcertificato di origine, ancorché preferenziale, l'Ufficio può basarsi su ulteriori elementi al fine di inferire l'origine ignota della merceasseritamente di origine preferenziale, anche ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, ancorché in assenza di un procedimento volto ad accertarne la falsità ideologica, purché l'adozione delle misure recuperatorie sia legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettividell'unione europea (Cass. civ., 30 ottobre 2013, n. 24439).Tali principi sono stati riaffermati anche di recente da questa Corte(Cass. civ., 3 maggio 2019, n. 11631) che ha precisato che l'acquisizione della certezza della falsità non postula comunque l'espletamento della procedura: da un lato, difatti, il certificato dicorredo delle merci non è precostituito a garanzia della pubblica fede (tra varie, con riguardo al certificato FOR M A, Cass. 6 marzo2013, n. 5531; 15 marzo 2013, n. 6637 e 30 ottobre 2013, n. 24439), sicchè per superarne le risultanze non è ineludibile ilricorso a procedure formali; d'altro lato, sicura rilevanza probatoria va riconosciuta alla relazione dell'OLAF, ufficio Europeo per la lotta antifrode, a meno che essa non si limiti a contenere una mera descrizione dei fatti (Corte giust. 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss SIA, punto 48; nella giurisprudenza interna, tra varie, Cass. 21 aprile 2017, n. 10118). Q uesta Corte sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autoritàdoganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi (Cas s. civ., 17 gennaio 2020, n. 893; Cass., Sez. V n. 25347 del 2020); -nella specie, la CTR –dopo avere riportato nella parte in fatto il motivo di appello della contribuente relativo alla omessa applicazione della procedura di verifica dei certificati di origine da parte della Dogana di Ancona - lo ha sostanzialmente disatteso, in conformità ai suddetti principi,nel ritene re legittimo il recupero a posteriori dei maggiori dazi in quanto fondato, a prescindere dalla attivazione di una procedura di cooperazione amministrativa,sulle risultanze dell’attività ispettiva dell’ OLAFalle luce delle quali n on sussisteva alcun dubbio sulla falsità dei certificati di origineallegati alle bollette doganali; -in entrambi i procedimenti,con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 C.D.C.per non avere la CTR ritenuto applicabile l’esimente di cui all’art. 220 cit.ancorché fosse configurabile un errore attivo della Dogana di Ancona la quale, al momento dell’importazione, non aveva sollevato alcun dubbio sull’autenticità del certificato di origine malese ingenerando nell’importatore la convinzione della regolarità della propria condotta; peraltro, il giudice di appello non avrebbe consideratoche la stessa FADE, oltre ad essersi premurata di accertare preventivamente la regolarità della operazione di importazione, aveva verificato personalmente l’autenticità dei certificati di origine allegati alla dichiarazione di importazionecon ciò denotando la propria buona fede nelle operazioni di importazione; -il motivo è infondato; -secondo questa Corte (Cass. civ.,20 novembre 2013, n. 26004), in tema di imposizione fiscale delle importazioni, l'esenzione prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione a posterioridell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare illegittimo affidamento del debitore circa la fondatezza deglielementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno idazi. Per essere applicata, essa richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede che deve essere dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova della sussistenza cumulativa di tutti ipresupposti indicati dalla norma perchè resti impedito il recupero daziario, ed in particolare: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter esserericonosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la suaesperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da uncomportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandoviquello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. (Cass.civ., 10 giugno 2008, n. 15297). Pertanto, le Autorità doganali devono procedere allacontabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, a meno chesussistano contemporaneamente tutte le condizioni poste dall'art. 220, n. 2, lett. b), del RegolamentoCEE n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992, come sopra richiamate; in particolare, dettoerrore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore, dato che l'Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamentoattivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportarele conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti deifornitori degli importatori (Cass. civ., n. 4022/2012). Inoltre, l'esenzione prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, che preclude la contabilizzazione a posterioridell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, presuppone lagenuinità del certificato di origine, cioè la sua regolarità formale e sostanziale. Di conseguenza spetta all'importatore che intende usufruir e dell'esenzione dimostrare l'origine della merce che importa e, in ogni caso, il suo stato soggettivo di buona fede,mediante la prova della sussistenza cumulativa di tutti ipresupposti indicati dalla citata norma, mentre all'Autorità doganale incombe es clusivamente l'onere di dare dimostrazione delle irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasicertificato che risulti inesatto autorizza il recupero a posteriori, senza necessità di alcun procedimento intermedio che convalidi la non a utenticità, provvedendo gli stessi organi dell'esecutivo comunitario a fornire tramite le disposte commissioni di inchiesta leconclusioni cui debbono attenersi le Autorità nazionali (Cass. civ.,n. 13680/2009). Infine , va osservato che, ai fini della configurazione dell'erroreattivo dell'autorità doganale del paese di esportazione, la non rilevanza della falsa informazione fornita dall'esportatore puòessere presa in considerazione solo ove risulti, con evidenza, che la stessa era informata o doveva e sserlo della non operatività dell'esenzione (Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 22647 del 11/09/2019); -secondo questa Corte (Cass. civ., 8 febbraio 2019, n. 3739), il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati di origine per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale diuno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell'ambito dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all'esercizio di controlli successivi (Corte giustizia, 9 marzo 2006, causa C-293/04, [OSCURATO:PERSONA] BV, richiamata da Corte di giustizia, 8 novembre 2012, causa C-438/11, Lagura) e ciò in quanto le prescrizioni del C.D.C., alla luce del suo sesto considerando ("considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, perquanto possibile, le formalità e i controlli doganali"), vanno interpretate nel senso che "(...) al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, l'autorità suddetta non si pronuncia sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità" (Corte di giustizia, 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD). La medesima pronuncia ha precisato che, d'altro lato, a fronte dell'accertata falsità dei certificati di origine della merce, l'Unione Europea non può essere tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Corte giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal (ampersand) Filhos; Cass. n. 19195 del 06/09/2006; Cass. n. 14509 del 30/05/2008; Cass. n. 1583 del 03/02/2012; Cass. n. 15758 del 19/09/2012). Sicché , grava sull'importatore l'obbligo di vigilare "sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi" (Cass. n. 24675 del 23/11/2011); -nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi nell’escludere l’esimente di cui all’art. 220 del C.D.C. per mancata configurabilità dell’errore attivo dell’autorità doganale (malese) che “non [poteva] consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore”; nel caso di specie, come osservato dal giudice di appello “ rilevava infatti il comportamento dell’esportatore malese che [aveva] indotto l’Autorità estera ad emettere un certificato redatto sulla base di informazioni che si [ erano] rivelate false a seguito della verifica condotta dall’OLAF” e “ una volta che l’OLAF [aveva] accertato l’origine cinese della merce spettava all’importatore dimostrare che il certificato di origine [fosse] stato redatto sulla base di una esatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore e che [fosse] ravvisabile di conseguenza un errore c.d. attivo dell’Autorità doganale. Tale prova tuttavia non era stata fornita dalla FADE alla quale non poteva essere riconosciuto alcun affidamento meritevole di tutela”;la CTR ha escluso, peraltro, che la FADE avesse fornito la prova della propria condotta diligente che non poteva “essere limitata alla mera accettazione di documentazione proveniente da soggetti terzi”, atteso che la contribuente avrebbe dovuto “verificare con un impegno superiore quanto [i documenti] stessero a certificare”essendo richiesta una diligenza qualificata in ragione del tipo di attività esercitata; né peraltro, sotto tale profilo poteva assumere rilievo la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio malese che, come precisato dal giudice di appello, “attestava unicamente che [i certificati di origine] fossero stati effettivamente emessi da detta Autorità senza entrare però nel merito della effettiva sussistenza delle condizioni ai fini del rilascio degli stessi cioè della loro intrinseca regolarità”; - nel procedimento RG 20496/2020, con il quarto motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.e omesso esame di circostanze in relazione all’art. 360, punto 5 relative all’inapplicabilità delle sanzioni e al principio della continuazione” per avere l a CTR confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio atteso che -come già rilevato dal giudice di primo grado- la riscontrata falsità ideologica della documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane era inconciliabile con il supposto difetto di colpevolezza e con la buona fede della società importatrice ancorché quest’ultima avesse agito : a) in assenza di colpevolezza avendo verificato preventivamente la regolarità delle operazioni doganali tramite la documentazione inviatale dall’Agente comprovante l’esistenza della produzione, il catalogo dei prodotti e l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] a commercializzare porcellane nonché la certificazione della Camera di commercio malese senza che tale documentazione fosse stata presa in considerazione dai giudici di merito; 2) in assenza della condizione di punibilità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472/97, in quanto il ricevimento da parte della società della documentazione preventiva all’importazione e della certificazione della Camera di commercio malese confermativa della autenticità dei certificati di origine della merce aveva ingenerato nell’importatore il legittimo affidamento sulla regolarità delle operazioni doganali; la ricorrente denuncia,altresì, l’erroneità e la c arenza motivazion ale della CTR per avere confermato la validità dell’atto di irrogazione delle sanzioni sebbene, in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/97, non fosse stato applicato il meccanismo del cumulo giuridico e della continuazione; - il motivo , nella parte in cui denuncia sostanzialmente la violazione dell’art. 303 TULD, è fondato nei termini di seguito indicati , co n assorbimento della (sub) censura relativa all’assunto vizio motivazionale; -la giurisprudenza di legittimità ormai costante afferma che l'art. 303 TULD punisce anche la dichiarazione non veritiera sull'origine delle merci, poiché l'origine è elemento distintivo della qualità, coperto dall'interpretazione estensiva (non analogica) della norma sanzionatoria (Cass. 27 luglio 2012, n. 13489, Rv. 623648; Cass. 3 agosto 2012, n. 14030, Rv. 623654; Cass. 3 agosto 2012, n. 14042, Rv. 623866; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3467, Rv. 630066; Cass. 29 luglio 2016, n. 15872, Rv. 640663; Cass. n. 1541 del 2017); -a tal fine, occorre che l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza (cfr. Cass. 17 marzo 2017, n. 6930; Cass. 3 agosto 2012, n. 14030; Cass. 27 luglio 2012, n. 13494); -è necessario che l'Amministrazione provi che la condotta sia cosciente e volontaria, ma non anche il dolo o la colpa (o un intento fraudolento) del contribuente, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, ponendogli l'onere di provare il contrario, ossia che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. sez. 5, n. 12459 del 2019; Cass. 13 settembre 2018, n. 22329; Cass. 3 agosto 2012, n. 14042); -nella specie la CTR ha confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio atteso che -come già rilevato dal giudice di primo grado - la riscontrata “ falsità ideologica della documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane era inconciliabile con il supposto difetto di colpevolezza e con la buona fede”della società importatrice, con ciò senza valutare,ai fini della prova (a contrario) della non colpevolezza dell'errore della contribuente in ordine alla origine della merce importata,se le dedotte rassicurazioni sul punto ricevute dal “trader” di prodotti casalinghi circa l’esistenza della fabbrica, l’affidabilità del fornitore sulla bontà dei prodotti nonché l'apparente veridicità dei documenti come emersa in base alla certificazione della camera di commercio malese costituissero elementi idonei a dimostrare l'uso della diligenza esigibile;-in conclusione, previa riunione dei ricorsi, con riguardo al ricorso 20296/2020, va complessivamente rigettato il ricorso mentre , con riguardo al RG n. 20496/2020, va accolto il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno rigettati il secondo e il terzo, dichiarato inammissibile il primo, con cassazione della sentenza impugnata-in relazione al motivo come accolto- e rinvio , anche p er la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione; -nel procedimento 20296/2020, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte riunisce al ricorso RGn.20296/2020 quello RG n. 20496/2020 ; a) inrelazione al procedimento RG n. 20296/2020 , rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro5.600,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito; b) inrelazione al procedimento RG n. 20496/2020 , accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo e il terzo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto-e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tribu
Sentenza Cassazione n. 14102/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris